Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6312/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 7491/2021 depositata il 02/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In punto di fatto, la sentenza in epigrafe riferisce quanto segue:
‘ rilievi traevano origine dalla non congruità dello studio di settore, per giustificare la quale l’Ufficio, conformemente a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998 , ha provveduto ad invitare il signor NOME NOME contraddittorio. Detto invito è stato formulato coerentemente con quanto stabilito dal comma 1 bis dell’art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 non vi è stata adesione allo stesso.
Durante la fase del contraddittorio il contribuente signor NOMECOGNOME impossibilitato, per gravi documentati motivi di salute, a recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate di Catania il giorno stabilito ha inviato un fax per rinviare il contraddittorio ad una nuova data: data mai fissata dall’Agenzia delle entrate.
Inoltre, in data 20/10/2014, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, il Tribunale di Catania-Sezione Fallimentare ha omologato la domanda di accesso al concordato preventivo ex art. 161 Legge fallimentare presentata in data 15/07/2013′.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento.
La CTP di Catania accoglieva il ricorso per la mancata considerazione delle deduzioni del ricorrente sullo stato aziendale, in prefallimento, per cui gli studi di settore non dovevano essere applicati.
La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate motivando come segue:
Dagli atti prodotti si evince che il contraddittorio non si è compiuto per inerzia dell’Agenzia delle entrate, la quale, sebbene
avesse invitato il signor COGNOME ad esperire il contraddittorio ha disatteso la richiesta giustificata di rinvio. L’assenza di contraddittorio mantiene le prove degli studi di settore nell’ambito delle presunzioni semplici. Peraltro, il contribuente anche in sede processuale ha compiutamente giustificato le condizioni sussistenti per giustificare l’esclusione dagli ‘standard’ dello studio di settore.
Infatti, l’appellato in sede di primo grado aveva prodotto idonee ed esaurienti argomentazioni suffragate da fatti reali verificatisi nell’anno 2009 e precisamente la grave crisi del settore ricambi collegato alla cr isi del settore trasporti .
La circolare n. 407E del 2008 non può essere considerata perché atto interno all’Agenzia delle entrate.
Risulta corretta quindi la valutazione dei giudici di prim cur della mancata considerazione delle articolate deduzioni del ricorrente quindi gli studi di settore non dovevano essere applicati. Il maggior reddito accertato non risulta assistito dai requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi utilizzati ai fini della determinazione del maggior reddito’.
Propone ricorso l’Agenzia delle entrate con tre motivi. Il contribuente resta intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.lgs. n. 546/1992. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
1.1. Ci si duole del fatto che la sentenza impugnata sia priva di reale motivazione, ovvero che essa, pur graficamente esistente, non abbia in alcun modo esposto le concrete ragioni della asserita inapplicabilità, nella specie, dello studio di settore.
1.2. Il motivo è infondato.
È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per comprendere che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la motivazione (condivisibile o meno, ciò che, ai fini del presente motivo, non conta) esiste sia dal punto di vista materiale-grafico che dal punto di vista logico-giuridico. Del resto, come si evince dal consolidato orientamento di questa Suprema Corte, la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del ‘ decisum ‘ (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).
Non è questo il caso della sentenza impugnata.
Secondo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 62 bis e 62 sexies del D.L. 331/1991 convertito in legge n. 427/1993, art. 10 L. 146/1998, in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)’.
2.1. Ci si duole del fatto che la CTR non abbia ritenuto esser stato espletato il contraddittorio in virtù di un’asserita inerzia dell’Ufficio, laddove l’istanza di differimento formulata dal contribuente era tardiva e non puntualmente motivata.
Inoltre, si rileva che la CTR non avrebbe considerato quanto già evidenziato dall’Ufficio in relazione al fatto che la non congruità dello studio di settore non costituiva unica presunzione di accertamento, ma era corroborata da ulteriori indici, tra l’altro specificamente indicati nella motivazione dell’atto impositivo, tali da ritenere legittima la ripresa a tassazione.
2.1. Il motivo è fondato per entrambi i profili.
2.1.1. Come si evince dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, peraltro richiamata sia dal ricorrente che dalla medesima sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. U n. 26635 del 2009), è pacifico che ‘la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei paramenti o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ‘ ex lege ‘ determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli ‘ standards ‘ in sé considerati -meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente . L’ Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli ‘ standards ‘ , dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito’.
Nella fattispecie, diversamente da quanto affermato dalla CTR, il contraddittorio non è stato omesso a causa di una presunta inerzia dell’Ufficio. Al contrario, il termine per il suo espletamento è inutilmente spirato: infatti, l’stanza di rinvio è stata tardivamente formulata (il giorno successivo) da un professionista (peraltro privo di comprovato incarico) nell’interesse del contribuente a mezzo di
comunicazione non adeguatamente documentata (in quanto -come allegato dalla ricorrente Agenzia nel motivo -essa difettava, oltreché del documento di riconoscimento del richiedente, altresì, e soprattutto, di adeguata certificazione medica attestante il motivo dell’impedimento del contribuente, ‘in limine’ suscettibile di essere valutato anche ‘ex post’ , onde attestare l’assoluto impedimento a comparire il giorno prefissato).
Inoltre, la CTR ha errato nel ritenere l’illegittimità dell’atto impositivo anche per il secondo profilo posto che, fermo restando che nella specifica ipotesi sono sufficienti anche solo gli ‘standards’ , l’avviso , in realtà, si fonda su ulteriori indici di anomalia, quali, fra tutti, l’esiguità dei redditi dichiarati dal contribuente a fronte di un tenore di vita non corrispondente.
Terzo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 1, 2 e 7 D.lgs 546/1992, art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) ‘ .
3.1. Ci si duole del fatto che la CTR abbia motivato l’annullamento integrale dell’atto impositivo, anziché procedere ad una mera riduzione degli importi accertati, in virtù della crisi del settore dei trasporti verificatasi nel 2009, anno della ripresa a tassazione in oggetto, dando rilevanza, a tal riguardo, al fatto che in data 20.10.2014, ovvero prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, il Tribunale di Catania-Sezione Fallimentare, aveva omologato la domanda di accesso al concordato preventivo formulata dal contribuente ex art. 161 L.F. sin dal 15.07.2013.
3.2. Il motivo resta assorbito dall’accog limento del precedente, valendo solo la pena di precisare che l’ ammissione al concordato preventivo, ancorché pregressa rispetto all’emissione dell’atto
impositivo, non incide in alcun modo sulla ritualità di questo né sulla legittimazione dell’imprenditore , in quanto destinatario, ad impugnarlo (Cass. n. 18823 del 2017).
In definitiva, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo e, in relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame e la definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo.
In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 8.7.2025.