Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006-2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29310/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente – contro
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME sito in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 2099/01/2016, depositata in data 15 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Catanzaro -dell’avviso di accertamento n. TDY01T200839, relativo ad IRPEF/altro per l’anno di imposta 2006
e dell’avviso di accertamento n. TDY01T200843 relativo ad IRPEF/altro per l’anno di imposta 2007. La contribuente, per gli anni di imposta 2006 e 2007, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia: un motociclo, un immobile sito in Catanzaro, una residenza principale. Pertanto, l’Ufficio rideterminava sinteticamente, ex art. 38, comma quarto ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito della stessa in € 77.672,00 per l’anno 2006 e in € 54.899,00 per l’anno 2007.
Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Catanzaro; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro, previa riunione, con sentenza n. 603/01/2015, depositata in data 18/02/2015, rigettava i ricorsi riuniti.
Contro la sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Calabria; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 2099/01/2016, depositata in data 15 luglio 2016, accoglieva il gravame dichiarando la nullità degli avvisi impugnati.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso, spiegando altresì un motivo di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30 novembre 2023.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: nella specie violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma settimo, l. 27 luglio 2000, n. 212» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha esteso l’applicabilità della norma
censurata anche agli accertamenti c.d. a tavolino, cioè non svolti presso la sede del contribuente.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: Violazione art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma primo e terzo, d.P.R. n. 600 del 1973 la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. avrebbe dovuto rilevare la nullità degli avvisi di accertamento e dunque rigettare il gravame dell’ufficio sul presupposto che questi fossero stati emessi da funzionari con carica dirigenziale non selezionati su base concorsuale.
Il motivo di ricorso principale, ossia quello relativo alla violazione del principio generale sulla necessità del contraddittorio procedimentale, è fondato.
3.1. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24823 del 09/12/2015; Cass. 31/05/2016, n. 11283).
3.2. Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del
2000, richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell’avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell’impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell’ente impositore (Cass. 01/06/2022, n. 17818).
3.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei superiori principi, non risultando dedotto, né rilevato nella sentenza, che l’accertamento avesse per oggetto tributi armonizzati o che sia stato preceduto da accesso, ispezione o verifica presso locali del contribuente, per cui non emergono i presupposti dell’applicazione dell’art. 12, comma 7, della citata legge .
Dall’accoglimento del motivo principale discende l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale, atteso che la C.t.r., ritenuta l’invalidità a monte dell’accertamento per difetto del previo contraddittorio, non ha affrontato la questione, logicamente successiva, della validità della firma dell’atto, questione comportante comunque anche la verifica di elementi fattuali, non esaminabili in questa sede.
In conclusione, va accolto il motivo di ricorso principale ed assorbito il motivo di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso principale e, assorbito il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato
esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2023.