Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20731 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9622/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
CONTRO
COGNOME rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME del foro di Milano
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5242/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 2.12.2015, notificata in data 5.2.2016;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 4.6.2025 dal Cons. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, in persona dell’avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
IRPEF e addizionali
– Avviso di
accertamento-
indagini bancarie – Contraddittorio endoprocedimentale
COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Milano per l’anno di imposta 2008, a seguito di indagini bancarie autorizzate dalla Direzione Regionale della Lombardia, con il quale veniva accertato un maggior reddito Irpef, con conseguente recupero delle maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionale Irpef comunale ed addizionale Irpef regionale, oltre sanzioni ed interessi.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, rigettava il ricorso, ritenendo non applicabile l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, insussistente il lamentato difetto di motivazione e non assolto l’onere della prova posto a carico del contribuente, essendo le allegazioni difensive del tutto inattendibili.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.), adita dal soccombente, accoglieva il gravame, annullando l’avviso di accertamento per omesso rispetto dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale prescritto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, assorbita ogni altra questione.
Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo.
5.COGNOME NOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Vanno in via preliminare disattese le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità sollevata dalla difesa del controricorrente.
1.1. Il ricorso per cassazione è stato ritualmente notificato al difensore domiciliatario del giudizio di primo e secondo grado. Nel contenzioso tributario, infatti, alla luce della disciplina dell’art. 17, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992, l’elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio. Da ciò consegue la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso
il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado, e ciò anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado ( Cass. n. 2882/2009, Cass. n. 20200/2010). Non era pertanto necessaria una ulteriore notifica alla parte personalmente.
1.2. L’indicazione nel frontespizio del ricorso della sentenza n. 5842/2015 è all’evidenza frutto di un mero errore materiale, facendosi riferimento al documento 1 (sentenza n. 5242/2015), ritualmente prodotto, ed essendo stati correttamente indicati il numero di R.G. ( 1845/2015) e la data di deposito (2.12.2015).
Infine, a pagina 5 del ricorso è stata indicata correttamente la data di notifica della sentenza ed il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato.
L’Agenzia delle entrate ha peraltro rettificato l’errore materiale con dichiarazione depositata in data 28.4.2016.
1.3.Manifestamente infondata è infine l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per essersi a dire del controricorrente formato il giudicato implicito sulle statuizioni non impugnate in questa sede e precisamente su quella con la quale la C.T.R. ha dichiarato assorbite le altre questioni, con ciò a suo dire implicitamente accogliendo gli altri motivi di ricorso e sulla statuizione di compensazione delle spese processuali.
Ed infatti, sfugge alla difesa del controricorrente che il giudice del gravame ha accolto l’appello, ritenendo di rilievo dirimente la questione relativa all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e non ha esaminato le ulteriori doglianze. L’assorbimento delle ulteriori questioni non può dunque comportare il giudicato implicito né di accoglimento, né di rigetto, sulle questioni non esaminate. Infine, la pronuncia sulle spese è di natura accessoria e non può autonomamente passare in giudicato.
2. Tanto premesso, con l’unico motivorubricato « violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente in combinato
disposto con l’art. 32, comma 1 n. 7 del d.p.r. n. 600/73, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. -l’Agenzia delle Entrate, in sintesi, rimprovera alla C.T.R di aver errato a ritenere nullo l’avviso di accertamento per omesso rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, nonostante il consolidato orientamento contrario di legittimità, a partire dalla nota pronuncia a Sezioni Unite n. 24823/2015, secondo cui in ipotesi di accertamento effettuato ‘a tavolino’ e riguardante solo tributi non armonizzati (imposte dirette e relative addizionali), l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale si impone nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra il caso in esame.
Il motivo è fondato.
2.1. L’avviso di accertamento impugnato non è stato emesso a seguito di accesso, ispezione o verifica fiscale presso i locali del contribuente, ma si è trattato di un accertamento cosiddetto ‘a tavolino’, preceduto dall’invio di un questionario con richiesta di esibizione di documentazione e di chiarimenti scritti, per come incontestato.
Questa Corte ha più volte statuito, a partire dalla sentenza a Sezioni unite n. 24823/2015, che in tema di tributi armonizzati ( es. IVA), la eventuale violazione del diritto di difesa non comporta, per il principio di effettività, che una decisione adottata in spregio dei diritti della difesa venga annullata in ogni caso, ma solo laddove detta violazione avrebbe eziologicamente determinato l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo. Ciò si verifica ove il contribuente illustri come e in che termini, in mancanza di detta irregolarità e della conseguente compressione del diritto di difesa, il procedimento amministrativo, nel caso in cui il diritto di difesa fosse stato rispettato, sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (cd. «prova di resistenza»: CGUE, 3 luglio 2014, COGNOME,
C-129/13 e C130/13, punti 78 e 79). E’, quindi, necessario che il contribuente deduca che il rispetto ex ante del contraddittorio avrebbe messo il contribuente in condizione di giungere a un diverso esito in sede di emissione dell’atto impositivo e solo in caso di prova di tale circostanza e di quali sarebbero questi diversi esiti, la violazione dei diritti della difesa comporterebbe l’annullamento dell’atto impositivo medesimo (CGUE, 18 giugno 2020, RQ, C -831/18 P, punto 105; CGUE, 4 giugno 2020, CS C.F., C-430/19, punto 35; CGUE, 4 giugno 2020, SEAE, C-187/19 P, punto 69; CGUE, 20 dicembre 2017, Prequ, C27616, punto 62; ex multis , Cass., Sez. V, 15 dicembre 2022, n. 36852).
Quanto, invece, alle imposte dirette – oggetto della fattispecie in esame -, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale vigente ratione temporis , un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823). Nel caso di specie, come visto, non risulta eseguito alcun accesso presso la sede del contribuente, per cui non osta alla legittimità dell’avviso l’assenza di contraddittorio.
3.La C.T.R. non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto sussistere un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a prescindere dal tipo di accertamento e dal tipo di tributi in contestazione, nonostante si trattasse di imposte dirette ed in difetto di espressa previsione di legge.
4.La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla C.G.T.2 della Lombardia, in diversa composizione, la quale, tenuto conto del principio di diritto sopra espresso, provvederà ad esaminare gli ulteriori motivi di gravame formulati dall’appellante, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla C.G.T.2 della Lombardia, in diversa
composizione, oltre che per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.6.2025.