Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2132/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. e COGNOME NOME, anche in proprio, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati nel suo studio in Benevento al INDIRIZZO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende controricorrente
avverso sentenza emessa dalla C.T.R. della Campania, n. 9596/31/2016 del 10/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE impugnava con distinti ricorsi due avvisi di accertamento che, in relazione agli anni di imposta 2009 e 2010, miravano al recupero di Imposte dirette e IVA, sul presupposto dell’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, a fronte dello svolgimento, nelle annualità in questione, di attività commerciale.
La C.T.P. di Benevento disattendeva il ricorso della contribuente. Nello specifico, i due ricorsi venivano riuniti e la commissione di primo grado assegnava alla parte ricorrente il termine di 30 giorni per l’esperimento del reclamo di cui all’art. 17bis D.Lgs. n. 546 del 1992, quindi, sul presupposto della mancata presentazione del reclamo nel termine assegnato, dichiarava improcedibili i ricorsi.
La C.T.R. della Campania respingeva, a sua volta, nel merito, l’appello della contribuente. Preliminarmente, peraltro, la commissione regionale accertava l’illegittimità della pronuncia di improcedibilità della C.T.P.
Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la nullità del procedimento, per violazione dell’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c., stigmatizzando la mancata rimessione del procedimento stesso al giudice di primo grado da parte di quello d’appello a fronte del constatato omesso rispetto dei principi del contraddittorio, con conseguente ingiusta perdita in capo al contribuente di un grado del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente rubrica testualmente la seguente censura: ‘ Violazione dell’art. 360 comma
l n. 3 c.p.c. Violazione di norme di diritto. Carenza assoluta di qualunque elemento utile ai fini dell’applicazione della base impositiva. Motivazione illogica. Difetto di contraddittorio ‘. Segnatamente, la contribuente si duole del mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale da parte del giudice d’appello, che ne ha escluso l’applicabilità sul presupposto che si trattasse, nella specie, di ” un controllo a tavolino “, non considerando che per il tipo di imposte (IVA, IRES, IRAP) il contraddittorio era comunque previsto ex lege trattandosi di tributi armonizzati.
Il primo motivo è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE ha nella specie osservato che ‘ Mediante la documentazione prodotta in appello, l’appellante ha fornito la prova di aver regolarmente presentato in data 12/5/2015 (e pertanto nel rispetto del termine assegnato dalla CTP) il reclamo all’RAGIONE_SOCIALE che in data 27/7/2015 ha comunicato il proprio rigetto. L’appellante aveva quindi tempo fino al 26/9/2015 per la riassunzione del processo, con conseguente illegittimità della pronuncia di improcedibilità della CTP intervenuta in data 22/9/2015 ‘.
Va rilevato che ‘ In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall’art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi » (Cass. n. 15530 del 2010; conf. Cass. n. 3334 del 2011). La statuizione di ammissibilità e ritualità della riassunzione operata dalla contribuente, invece
negata dai primi giudici con una declaratoria di improcedibilità, non è ipotesi che possa ricomprendersi in una di quelle tassativamente previste dal primo comma dell’art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il secondo motivo è infondato.
Questa Corte ha puntualizzato condivisibilmente che ‘ In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indagini cd. “a tavolino” effettuate nei confronti di terzi, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”, ma la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa ‘ (Cass. n. 20436 del 2021) . L’invalidità degli atti impositivi è, in altri termini, condizionata all’adempimento, da parte del contribuente, dell’onere di ‘ enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere ‘ (Cass. n. 26068 del 2023). Nel caso che occupa, tuttavia, non consta l’enucleazione da parte del contribuente di allegazioni che, qualora vagliate dall’Amministrazione finanziaria all’esito della verifica e prima della notificazione degli atti impositivi, sarebbero state suscettibili di incidere sul “se” e sul contenuto dell’atto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14/05/2024.