Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1735 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1735 Anno 2026 Presidente: COGNOME NOME
dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. Relatore: COGNOME
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del Data pubblicazione: 26/01/2026
professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».
1.3. Quanto al profilo della motivazione dell’avviso in senso stretto per non aver dato conto (esso e l’atto presupposto costituito dal verbale NUMERO_DOCUMENTO) delle ragioni dell’annullamento del precedente verbale, va osservato che dal contenuto del predetto avviso, nei termini illustrati nel ricorso, emerge che « il Dirigente Regionale, dopo aver richiamato il NUMERO_DOCUMENTO della Provincia di Mantova, dato atto che gli Uffici Provinciali avevano determinato la tipologia di rifiuti ‘ raggruppandoli complessivamente nella categoria rifiuti misti non pericolosi’ , determinava, sempre come da detto Verbale, il quantitativo dei rifiuti in complessive tonnellate 2.629,368 e, per l’effetto, determinava il tributo dovuto in euro 22.349,63 con sanzione pari ad euro 67.048,88 (come da tabella A riportata nell’Avviso)» (v. pagina 9 del ricorso).
1.4. Sul piano dei principi, va ricordato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'” an ” ed il ” quantum” dell’imposta.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, n, 11449 e 11443 e, nello stesso senso Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
In tale direzione il descritto contenuto dell’avviso, nel dar conto della tipologia di rifiuti accertata e del loro raggruppamento nella categoria rifiuti misti non pericolosi, con indicazione del loro quantitativo complessivo e la conseguenziale determinazione del tributo e della sanzione, soddisfa il requisito motivazionale, esplicitando chiaramente le ragioni della pretesa.
1.5. Sul punto la contestazione dei contribuenti non può essere condivisa.
Non partecipano, infatti, della motivazione dell’atto le ragioni dell’annullamento del precedente verbale di constatazione (non posto a base dell’atto impositivo in oggetto), i quali attengono, in realtà, ai cd. interna corporis delle determinazioni dell’ufficio, come tali non rilevanti ai fini che occupano, contando, piuttosto, sul versante motivazionale, se l’atto sia intell igibile nella manifestazione della pretesa impositiva e quello oggetto di controversia lo è, per le suindicate ragioni.
Numero sezionale 652/2025
Numero di raccolta generale 1735/2026
Data pubblicazione 26/01/2026
L’ente impositore non era tenuto a spiegare i motivi del nuovo accertamento, ma solo a renderlo comprensibile nei suoi elementi costitutivi, mentre la (nuova e maggiore) misura della pretesa fiscale contenuta nell’avviso impugnato attiene non alla motivazione dell’atto, ma alla sua fondatezza, dovendo sul punto ricordarsi che la motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, che va distinto dal profilo attinente all’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T., 14 maggio 2024, n. 13305, che richiama Cass. Sez. T., 21 febbraio 2020, n. 4639 e, nello stesso senso, Cass. 5 aprile 2013, n. 8399; Cass. 28 settembre 2020, n. 20428; Cass. 10 maggio 2022, n. 14744).
1.6. Quanto al secondo profilo, le suindicate norme regionali richiamano la previsione dell’art. 7 della legge n. 212/2022, per cui vanno qui ribaditi i principi che questa Corte ha elaborato sul tema del contraddittorio endoprocedimentale.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. ‘tributi armonizzati’, mentre per i c.d. ‘tributi non armonizzati’ occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2016, nn. 11283, 11284, 11285 e 11286; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2017, nn. 6757 e 6758; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2020, nn. 21616 e 21618; Cass., Sez. 5^, 1° dicembre 2020, n. 27382; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2021, n. 40482; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n. 366; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481).
In tema di tributi “non armonizzati” (come il tributo che interessa), l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. ‘a tavolino’ (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177; Cass., Sea. 6^-5, 19 ottobre 2021, nn. 28825 e 28826; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11841).
Solo nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell’atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l’interlocuzione con l’amministrazione finanziaria con decorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo, anche nell’ipotesi di c.d. ‘tributi armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza invece necessaria per i soli c.d. ‘tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 701; Cass., Sez. 6^-5, 26 febbraio 2020, n. 5254; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9076; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11685; Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2022, n. 2805; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13828; cui adde , tra le tante, Cass., Sez. T., 3 maggio 2023, n. 11518).
Si tratta di una disciplina nazionale che, già a monte, assorbe la “prova di resistenza”, nel pieno rispetto della giurisprudenza eurounitaria (Corte Giust., Sez. 2^, 18 dicembre 2008, causa C-349-07,
RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, par. 37; Corte Giust., Sez. 5^, 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, par. 80; Corte Giust., Sez. 5^, 16 ottobre 2019, causa C-189/18, RAGIONE_SOCIALE, par. 69; Corte Giust., Sez. 6^, 4 giugno 2020, causa C-430/19, RAGIONE_SOCIALE, par. 37; Corte Giust., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, causa C-582/20, RAGIONE_SOCIALE Cridar Cons. RAGIONE_SOCIALE, par. 52-53).
La stessa Corte costituzionale, pur rilevando che «(…) la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale», ha nondimeno ribadito che, «(…) dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà delle norme che disciplinano l’istituto e la difficoltà di assumere una di esse a modello generale (…)» (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47).
Per tale via, il Giudice delle leggi ha ritenuto che: «Il principio enunciato dall’art. 12, comma 7, statuto contribuente -la partecipazione procedimentale del contribuente -ancorché esprima una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una sentenza di questa Corte; comunque la soluzione proposta dal rimettente potrebbe creare disfunzioni nel sistema tributario, imponendo un’unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche ‘a tavolino’». La Corte ha, pertanto, affermato che: «Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi
costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47).
Tale ordine di idee è stato, da ultimo, ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte che ha confermato il principio di diritto secondo il quale «con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 -bis legge 212/2000, come introdotto dall’art. 1 co. 1^ lett. e ) d.lgs.n. 219/2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7-bis d.legge n. 39/2024 convertito c.m. in legge n. 67/2024, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. ‘a tavolino’, l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi “armonizzati” mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito » (così Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271).
Nella specie, l’accertamento in esame non è stato eseguito tramite accessi e/o ispezione nei locali destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale della suddetta società, per cui non operano né l’art. 18 della reg., né tantomeno l’art. 7 dello Statuto del contribuente.
Con la seconda doglianza gli istanti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e ss. della legge reg. n. 10/2003, oltre che dell’art. 3, commi 24 e ss. della legge n. 549/1995, considerando errata la valutazione del Giudice regionale che aveva applicato il tributo su tutto il materiale di rifiuto
rinvenuto, indipendentemente dal loro conferimento in discarica/impianto di incenerimento o ad impianti di recupero, sostenendo che la fattispecie configurasse un deposito incontrollato di rifiuti, ipotesi questa che la Regione, con il provvedimento impugnato, non aveva (quantomeno espressamente) nemmeno contestato.
Con ciò, quindi, violando l’art. 112 c.p.c. ed in ogni caso erroneamente interpretando l’art. 52, comma 2, della legge reg., in quanto i rifiuti da assoggettare a tributo sono (solo) quelli conferiti in discarica o impianto di incenerimento, a prescindere dalla temporaneità o meno del deposito.
Per altra via, i contribuenti hanno contestato la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un deposito incontrollato di rifiuti pur in assenza dei relativi presupposti, non essendo stata tale circostanza accertata dal competente tribunale e non avendo la Corte competenza in ordine al relativo accertamento, dovendo solo pronunciarsi sull’entità del tributo e della sanzione in base al quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica o in impianto di incenerimento, che i ricorrenti avevano comprovato essere pari a 3,77 tonnellate, mentre la stessa Provincia aveva dovuto dar atto che non era possibile stabilire la data di inizio dell’attività di deposito incontrollato, ma solo il momento della sua rilevazione nel corso del sopralluogo da cui sono originate le ordinanze sindacali.
Infine, i ricorrenti hanno considerato errata anche la statuizione della sentenza laddove ha ritenuto corretta l’individuazione del soggetto passivo del tributo (l’RAGIONE_SOCIALE e in via di responsabilità solidale la Società di cui è legale rappresentante), giacchè l’art. 3, comma 26, della legge n. 549/1995 individua il soggetto passivo dell’imposta nel gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, per cui i ricorrenti non
potevano essere ritenuti responsabili, avendo già provveduto a rimuovere e a trasferire i rifiuti, pena la duplicazione del tributo che, quindi -assumono – essersi verificata nel caso di specie.
2.1. La doglianza articola più motivi, che sono tutti infondati.
2.1.a. I contribuenti non hanno illustrato, in parte qua , il contenuto dell’avviso, il che palesa un difetto di autosufficienza che non consente, a monte, di esaminare la contestazione di cui all’art. 112 c.p.c., dovendo sul punto aggiungersi che la valutazione del giudice regionale, più che espressiva di una pronuncia additiva, vale a dire contestando un’ipotesi (il deposito incontrollato dei rifiuti) non dedotta dalla Regione, risulta aver solo ribadito quanto già contestato dalla Provincia e dalla Regione e poi ritenuto dal primo Giudice, come riferito dalla Corte d’appello.
2.1.b. L’aver applicato il tributo su tutto il materiale di rifiuto rinvenuto, indipendentemente dal loro conferimento in discarica/impianto di incenerimento o ad impianti di recupero, è poi valutazione coerente con quanto affermato da questa Corte secondo cui l’art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, assoggetta all’ecotassa ed alle sanzioni, sia l’attività di discarica abusiva, che il semplice deposito incontrollato di rifiuti (cfr. Cass. n. 8268/2018; Cass. n. 10547/2017).
2.1.c. La ricorrenza di un deposito incontrollato è stata poi legittimamente esaminata dal Giudice di appello sulla scorta dell’analisi del materiale probatorio acquisito, del tutto coerente rispetto alla normativa applicata, e la cui valutazione, rimessa ai giudici di merito, non può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità (v. in tema Cass. n. 8268/2018 e. Cass. n. 9097/2017).
2.1.d. Né può seriamente porsi in dubbio il potere del giudice tributario di procedere a tale accertamento, evidentemente funzionale alla verifica della pretesa fiscale, non certo all’ipotesi di reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006.
2.1.e. Del tutto inammissibile oltre che infondata è poi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Non consta, infatti, che tale eccezione sia stata posta nei gradi merito.
In ogni caso l’art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995 stabilisce che «chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa ., il che vale a rendere l’eccezione priva di ogni fondamento.
Alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore della Regione Lombardia nella somma di 6.000,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 652/2025
Numero di raccolta generale 1735/2026
Data pubblicazione 26/01/2026
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente loro dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME