Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33376 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4575/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche n. 641/2023, depositata il 18 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La controversia trae origine da una verifica esperita dalla Guardia di Finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, successivamente fallita, all’esito della quale veniva ritenuto che una fattura da quest’ultima contabilizzata fosse stata ricevuta a fronte di un’operazione oggettivamente inesistente. In data 31.12.2011, la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE, facente parte dello stesso gruppo societario e anch’essa successivamente fallita, un contratto preliminare di acquisto di un terreno ubicato a Senigallia (AN) al prezzo concordato di euro 8.110.000,00, oltre all’IVA. Il contratto prevedeva che, a titolo di acconto, la RAGIONE_SOCIALE, avrebbe pagato a RAGIONE_SOCIALE la somma complessiva di euro 4.000.000,00, oltre IVA in più rate. Detti importi non venivano tuttavia versati né, essendo stata la RAGIONE_SOCIALE nel frattempo dichiarata fallita, veniva stipulata la prevista compravendita immobiliare definitiva. Per tali motivi, l’Ufficio riteneva di ravvisare gravi indizi in ordine all’ipotesi di reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, per cui considerava le fatture contestate come ricevute a fronte di un’operazione inesistente e, dunque, riprendeva a tassazione la relativa IVA di importo complessivo pari a euro 840.000,00. In data 19 maggio 2016, intervenuto il fallimento della società contribuente, considerandosi legittimato a causa dell’inerzia del curatore, il legale rappresentante della società impugnava l’avviso ricevuto.
La Commissione tributaria provinciale di Ancona, con sentenza n. 487/17 del 20 dicembre 2016, accoglieva il ricorso ritenendo che l’accertatore avesse violato l’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, non concedendo alla società facoltà di esperire un contraddittorio preventivo in relazione a questione inerente un’imposta armonizzata.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello. La contribuente non si costituiva.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, con sentenza n. 641/2023 depositata il 18 luglio 2023, ha rigettato l’appello.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del principio di obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, anche in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c., con riferimento agli artt. 19 e 21 del d.P.R. 26.10.1972 n. 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . Parte ricorrente evidenzia che le affermazioni con le quali il giudice di secondo grado ha ritenuto la non pretestuosità RAGIONE_SOCIALE osservazioni esposte dall’appellata sarebbero in parte in aperta contraddizione con principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria e in parte manifestamente illogiche. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione , se l’ente impositore fornisce validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente inesistenti, spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate ex art. 2697 c.c. In violazione di tali principi, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di confrontarsi con le prove presuntive poste alla base della pretesa, ossia la mancata dimostrazione del pagamento de ll’importo fatturato e l’assenza di stipula del contrat to definitivo. Palesemente erronea sarebbe inoltre l’affermazione per cui: « la promissaria venditrice e la promissaria acquirente del bene immobile fanno entrambe parte dello stesso gruppo e dunque l’emissione della fattura oggetto di contestazione ha generato contemporaneamente per una di esse un credito e per l’altra un debito nei confronti
dell’Erario, entrambi nel medesimo importo, ragion per cui l’operazione contestata non ha comportato alcun nocumento per il Fisco ».
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con mod. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 21271/2025; Cass. n. 13851/2025).
Nel caso di specie, il giudice di merito non ha fatto un corretto accertamento sulla prova di resistenza, non avendo verificato se i fatti indicati dalla contribuente al riguardo erano idonei a determinare, con una valutazione probabilistica ed ex ante , a un risultato diverso del procedimento impositivo.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, infatti, dopo avere esposto i fatti indicati dalla contribuente, si è limitata ad affermare che: ‘ le osservazioni esposte dall’appellata non appaiono puramente pretestuose né tali da configurare uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela
dell’interesse sostanziale per il quale l’ordinamento lo ha predisposto ‘.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME