Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12506/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE n. 330/2023 depositata il 14/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Gli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE si concludevano con un PVC in data 31/01/2019. In seguito, veniva notificato in data 26/11/2019 l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo a maggiori ricavi accertati induttivamente (applicando una percentuale di ricarico presuntiva del 25%) oltre al recupero dell’IVA evasa ed omesse ritenute, importi che venivano altresì riversati sui soci, stante la ristretta base sociale.
La contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP di Isernia con la sentenza n. 178/2020.
Il successivo appello proposto dall’amministrazione finanziaria è stato respinto con la sentenza n. 330/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, qui oggetto di impugnazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di due distinti motivi.
Resiste il contribuente con controricorso con il quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario.
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 04.02.2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Molise, n. 330/2023 si fonda sui seguenti motivi, così sintetizzati:
Violazione dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2002, ed art. 7 l. 212/2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: il
contraddittorio è stato rispettato e non vi era un obbligo di esaminare in modo specifico le osservazioni del contribuente;
2) in subordine, violazione dell’art. 109 del TUIR, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la contribuente aveva fornito una insufficiente prova dei costi deducibili.
In via pregiudiziale occorre respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio di autosufficienza.
La recente Sez. 2, ord. n. 21230 del 19/07/2023, ha affermato che nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea.
Tuttavia, il principio di autosufficienza, che si correla alla prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. non deve essere visto in modo assoluto e puramente formalistico, bensì con carattere strumentale e funzionale all’esercizio della funzione nomofilattica.
Sez. 1, sent. n. 12481 del 19/04/2022, ha infatti precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta
l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati.
Orbene, nella specie non solo vi è un’ampia ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende processuali che hanno interessato il ricorso della contribuente nei precedenti gradi di giudizio, ma vi è anche una pertinente critica alla decisione oggetto di impugnazione, riassunta nei suoi passaggi essenziali e, altresì, vi è una trascrizione della motivazione dell’avviso di accertamento oggetto di giudizio, che comunque è allegato in atti.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è altresì fondato.
L’affermazione contenuta nella decisione impugnata e ribadita continuamente dalla controricorrente, secondo cui nella vicenda in esame non sarebbe stato osservato il contraddittorio fra amministrazione finanziaria e contribuente, in violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 212/2000 è, infatti, completamente destituita di fondamento.
A tal proposito è sufficiente leggere nella sua integralità la motivazione dell’avviso di accertamento, che nella parte che qui rileva afferma:
‘Viste le osservazioni presentate dalla società ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 ed acquisite al protocollo in data 01/04/2019 al n. NUMERO_DOCUMENTO, giusta procura conferita agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle quali si contestano alcuni rilievi della Finanza con particolare riferimento al mancato riconoscimento dei costi e dell’IVA relativa.
Atteso che tali doglianze non si ritengono suscettibili di accoglimento in quanto, oltre al fatto che le fatture d’acquisto sono state esibite in fotocopia e non in originale, circostanza tale da rendere i costi indeducibili a fini reddituali ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, con relativa IVA a credito indetraibile, nella Banca dati dell’Anagrafe tributaria applicativo Clienti e Fornitori/Interseco -tali costi risultano incoerenti con i dati trasmessi dalla stessa società e dai suoi fornitori.
In particolare i fornitori hanno comunicato l’effettuazione di acquisti per un ammontare complessivo di Euro 45.327,00, nettamente inferiori a quelli risultanti dalla dichiarazione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Come ben si può vedere, con passaggi specifici, indicanti date e numero di protocollo e con motivazione non puramente di stile, l’Ufficio non soltanto ha consentito alla contribuente di presentare le proprie controdeduzioni, ma le ha altresì prese in esame, sia pure per non condividerle.
Certamente, poiché l’avviso di accertamento comprendeva anche tributi armonizzati come l’IVA, il contraddittorio doveva essere rispettato. Ma nel caso di specie è quanto avvenuto, tanto che le osservazioni presentate sono state ricevute e protocollate e, sia pure in sintesi, di esse l’avviso di accertamento da conto e le prende in esame, motivatamente respingendole.
D’altra parte, come anche recentemente si è osservato, il rispetto del contraddittorio procedimentale non esige l’uso di forme particolari. Si è così affermato che l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l’effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati
all’interlocuzione preventiva, come l’inoltro di questionari ed il riconoscimento dell’accesso agli atti (Sez. 5, ord. n. 18489 del 08/07/2024). Ed ancora, vds. Sez. 5, ord. n. 18413 del 30/06/2021, in tema di verifiche con accesso ai locali e tributi armonizzati, o la più recente Sez. 5, ord. N. 22072/2024 in tema di contestazione di condotte elusive.
Resta perciò accertato che nel caso di specie il contraddittorio è stato osservato e che la Corte di giustizia di II grado non avrebbe dovuto arrestarsi a tale rilievo, ma esaminare nel merito l’atto impositivo e i motivi di contestazione proposti.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo mezzo.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso e cassa in parte qua la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025