Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33314 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18498/2024 R.G. proposto da : NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI RAGUSA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO RAGIONE_SOCIALE n. 1420/2024 depositata il 19/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa due avvisi di accertamento emessi rispettivamente dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, relativi all’anno d’RAGIONE_SOCIALE 2013, con i quali veniva contestata: la debenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulle RAGIONE_SOCIALE per un importo pari a € 124.548,92, oltre interessi e sanzioni; il recupero a tassazione, ai fini IRPEF, di un maggior reddito pari a € 250.989,00, corrispondente al 10% della base imponibile accertata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Gli atti impositivi traevano origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Bergamo nell’ambito di indagini penali nei confronti della società estera RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE online , che si avvaleva di una rete di punti di raccolta distribuiti sul territorio nazionale, tra cui quello gestito dal contribuente in Vittoria, frazione Scoglitti.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi, ritenendo carente la motivazione degli avvisi e insussistente la prova del collegamento tra il contribuente e la società estera, nonché la sua qualificazione quale stabile organizzazione.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo la legittimità degli atti impositivi e la fondatezza della pretesa tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva gli appelli, riformando la sentenza impugnata e rigettando i ricorsi originari del contribuente, ritenendo adeguatamente motivati gli avvisi e provata la solidarietà passiva del contribuente con la società estera.
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.
Si sono costituite con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
In corso di giudizio è stata depositata PDA, tempestivamente opposta.
Il contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/1990, 42 DPR 600/73 e 7 L. 212/2000: si deduce la nullità degli avvisi per carenza assoluta di motivazione, fondata su doppia motivazione per relationem , senza che il contribuente abbia avuto accesso agli atti richiamati.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e si lamenta la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonostante la verifica sia stata svolta nei confronti di un terzo soggetto e il contribuente sia stato qualificato come obbligato solidale.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 24 D.lgs. 82/2005, eccependosi l’inesistenza giuridica della notifica via EMAIL dell’atto impugnato, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, privo di
firma digitale e di formato PDF/A, nonché l’irregolarità della notifica cartacea effettuata a persona non legittimata.
Con il quarto motivo di ricorso si censura l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.), contestandosi in particolare l’omessa valutazione della documentazione prodotta circa la percentuale di aggio applicata (asserito 10%), in assenza di prova del rapporto economico con RAGIONE_SOCIALE e della logica di determinazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Giova osservare in premessa che con riferimento agli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio, va operata una distinzione.
Quanto all’NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE e relativo alla ripresa a tassazione del reddito, vengono in rilievo, infatti, le ragioni appresso diffusamente esposte in relazione a ciascuno dei motivi di ricorso or ora riassunti. Diversamente, con riguardo all’NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE sulle RAGIONE_SOCIALE, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, in quanto risulta agli atti (v. pagg. 12 e ss. del controricorso) la presentazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE, obbligata principale, della domanda di definizione agevolata della lite, con documentazione del pagamento della prima rata. In applicazione del principio di estensione soggettiva, previsto dal successivo comma 202, gli effetti della definizione si estendono anche al coobbligato NOME COGNOME, limitatamente all’avviso relativo all’RAGIONE_SOCIALE sul gioco.
Su queste essenziali premesse, può condursi la disamina RAGIONE_SOCIALE censure.
Il primo motivo è infondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, illustrando
l’ iter logico seguito dall’Amministrazione e indicando chiaramente gli elementi essenziali della pretesa tributaria. In particolare, è stato evidenziato che il contribuente è indicato come obbligato in solido, con riferimento a dati contenuti nel processo verbale di constatazione e nell’allegato 146, entrambi notificati al contribuente in due distinte occasioni, prima e contestualmente all’avviso. La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima, in quanto fondata su atti istruttori notificati e accessibili, e non si configura alcuna lesione del diritto di difesa. La sentenza impugnata ha inoltre chiarito che ‘ risulta adeguatamente illustrato l’iter logico seguito dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di emettere l’accertamento, risultando con evidenza il ricorrente uno degli obbligati in solido della società verificata ‘, e che ‘ nell’atto impugnato sono indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della comprensione dello stesso ed al fine di esperire la tempestiva impugnazione dell’atto ‘. La documentazione probatoria è stata ritenuta sufficiente dal giudice di merito, che ha correttamente valutato la fondatezza della pretesa sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, ritenendo che ‘ nulla, sostanzialmente, produce il contribuente per confutare l’evidenza della situazione ‘.
Il secondo motivo è inammissibile.
La questione del contraddittorio endoprocedimentale non risulta trattata nella sentenza impugnata e non è stato indicato in quale atto del giudizio di merito essa sia stata dedotta. In ogni caso, è anche infondato. L’attività di verifica è stata svolta ‘a tavolino’, senza accessi nei locali del contribuente, e pertanto non ricorre l’ambito applicativo dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alle garanzie riconosciute al contribuente nel caso di accesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che in tema di accertamento tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria non abbia proceduto a una verifica
mediante accesso o ispezione presso la sede del contribuente, ma RAGIONE_SOCIALEmente a una richiesta di informazioni mediante questionario, non può sussistere la violazione del periodo sospensivo di sessanta giorni dal rilascio del PVC prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, posto che tale garanzia si applica soltanto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali (Cass., 26 agosto 2022, n. 25386).
Questa Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di diritti e garanzie del contribuente, se l’avviso di accertamento ha come oggetto tributi non armonizzati (Irpef e Irap) determinati «a tavolino», ossia presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria su base documentale, nessuna norma prevede l’obbligo di contraddittorio a pena di invalidità; mentre, se ha per oggetto un tributo armonizzato (come l’Iva), la mancata instaurazione del pur doveroso contraddittorio non può ritenersi causa d’invalidità dell’atto accertativo qualora il contribuente non abbia allegato cosa avrebbe fatto valere in sede amministrativa ove il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato attivato (Cass., 1 aprile 2022, n. 10564).
È stato affermato che, in relazione ai tributi «armonizzati», affinché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla
finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823, citata e da ultime, tra le tante: Cass., 10 marzo 2021, n. 6619; Cass., 26 marzo 2021, n. 8612; Cass., 4 maggio 2021, n. 11589; Cass., 27 maggio 2021, n. 14723).
Ad ogni buon conto, giova evidenziare come dagli atti risulti che il contribuente ha ricevuto il processo verbale di constatazione (PVC), unitamente alla nota prot. 47687 del 10 ottobre 2018, con la quale gli veniva contestata la qualità di coobbligato solidale, in quanto individuato tra i titolari di CTD che avevano raccolto RAGIONE_SOCIALE fisiche in Italia per conto di un bookmaker estero. Tali documenti, notificati prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, assicuravano al contribuente la conoscenza degli elementi essenziali della pretesa tributaria, consentendogli di interloquire con l’Amministrazione, facoltà che tuttavia ha scelto di non esercitare.
In altri termini, la sentenza impugnata ha accertato che il contribuente è stato posto in condizione di conoscere gli atti istruttori prima dell’emissione dell’avviso, e che non ha fornito alcuna osservazione o richiesta.
Va, infine, richiamato per completezza il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali ‘a tavolino’, nella disciplina antecedente all’entrata in vigore dell’art. 6 -bis della l. n. 212 del 2000, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i tributi armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un
risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. 21271 del 2025).
Il terzo motivo è inammissibile.
La questione relativa alla validità della notifica dell’avviso non è stata trattata nella sentenza impugnata e non è stato indicato in quale fase del giudizio di merito sia stata dedotta. Inoltre, la notifica è stata effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, e il contribuente ha ricevuto piena conoscenza dell’atto, come dimostrato dalla sua successiva impugnazione. La doglianza si risolve in una contestazione formale che non incide sulla sostanza del diritto di difesa, né sulla validità dell’atto impositivo.
Il quarto motivo è inammissibile.
La censura non si riferisce all’omesso esame di un fatto storico, ma tende a sollecitare una rivalutazione degli elementi istruttori, attività riservata al giudice di merito. La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la documentazione acquisita per determinare la base imponibile e ha correttamente valutato l’assenza di prova contraria idonea da parte del contribuente. La produzione di estratti conto non è stata ritenuta sufficiente a confutare l’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE accertata, né a dimostrare l’inesistenza del rapporto con il bookmaker estero. La determinazione dell’aggio è stata effettuata secondo criteri presuntivi coerenti con la prassi del settore e con le risultanze dell’indagine. È stato inoltre chiarito in sentenza d’appello che ‘la prova contraria che il contribuente ritiene di aver fornito nel giudizio di merito è irrilevante’, e che ‘la circostanza che negli estratti conto non figurino rapporti monetari non vale a confutare la prova dell’effettivo svolgimento della raccolta di RAGIONE_SOCIALE‘.
Il vizio contemplato dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012, riguarda esclusivamente
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula il rispetto degli oneri di allegazione indicati da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 22 settembre 2014, n. 19881).
Nel caso in esame, tali oneri risultano del tutto inosservati: non è stato indicato alcun fatto storico costitutivo, impeditivo o estintivo, né ne è stata argomentata la decisività. Le doglianze si limitano a contestare l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, ma il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, ove il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque considerato dal giudice (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883; Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802).
Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511). Né la Corte di cassazione può procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148).
In definitiva, la censura è volta a sollecitare una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie acquisite al processo, il che è inammissibile in questa sede. Anche di recente questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione o di omesso esame, miri in realtà a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti storici compiuto dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).
In ultima analisi, il presente giudizio va dichiarato estinto in relazione all’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulle RAGIONE_SOCIALE. Per converso, il ricorso va rigettato in relazione all’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE e relativo alla ripresa a tassazione del reddito.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate per la parte del giudizio dichiarata estinta, mentre seguono la soccombenza per la restante parte, assumendo a base la metà del valore della controversia indicata in ricorso, in assenza di più specifici riscontri in relazione ai due atti impositivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, quanto all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME quanto all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE; dispone che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate per la porzione dichiarata estinta; per la restante parte, condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 5800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/10/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME