Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35503 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35503 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 7266/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali soci, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, n. 3918/64/15, depositata in data 15 settembre 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e i soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME e COGNOME NOME, con distinti ricorsi, avevano impugnato gli avvisi di accertamento, con i quali era stata imputata alla società l’omessa registrazione di ricavi non contabilizzati per l’anno di imposta 2007 per un ammontare complessivo di euro 606.676,70, con la conseguente rideterminazione del reddito d’impresa imponibile da imputare ai soci per un ammontare di euro 663.196,00 e rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte, oltre al maggior valore di produzione netta ai fini Irap e maggiore Iva per euro 127.336,00.
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con sentenza pubblicata il 25 novembre 2013, aveva rigettato i ricorsi, compensando le spese di lite.
La Commissione tributaria regionale, adita dai contribuenti, ha rigettato l’appello , per quel che rileva in questa sede, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni:
-) in punto di difetto dei presupposti accertativi ex art. 41 bis del d.P.R. n. 600/73, non sussistevano i denunziati vizi afferenti allo strumento accertativo adottato legittimamente dall’Ufficio a fronte di rilievi tanto gravi quanto obiettivi ed in sede processuale totalmente indiscussi;
-) la Commissione tributaria provinciale aveva compiuto, con argomentazione pienamente condivisibile, l’indagine sulla ricorrenza RAGIONE_SOCIALE ragioni d’urgenza, né la tanto lamentata inosservanza del termine
di giorni 60 poteva tradursi automaticamente in una violazione del contraddittorio posto che, nel caso in scrutinio, nulla i contribuenti avevano offerto di saliente per confutare, nella sostanza, i rilievi elevati a loro carico sostanziati nell’omessa annotazione nel Registro IVA di fatture costituenti elementi positivi di reddito non dichiarati scaturenti dall’attività di verifica della G.d.F. e dal riscontro poi operato dall’Ufficio nell’ambito della documentazione bancaria dei clienti;
-) il doppio conteggio di due fatture pareva davvero poca cosa rispetto alla rilevante mole degli atti evasivi rispetto ai quali nulla era stato replicato;
-) non sussisteva un vizio di motivazione dell’avviso di accertamento tale da farlo ritenere nullo.
La società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e i soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era illegittima laddove aveva affermato che i giudici di primo grado avevano puntualizzato bene quale era il principio dettato dalla Suprema Corte in argomento quando aveva investito le Commissioni tributarie dell’indagine circa la ricorrenza di ragioni di urgenza e che tale indagine la Commissione tributaria provinciale aveva compiuto con argomentazione pienamente condivisibile, con ciò confermando l’astratta sussistenza di un caso di motivata urgenza -identificato nell’approssimarsi del termine di decadenza -idoneo come tale a consentire la compressione del termine di cui all’art. 12 della legge n. 212 del 2000.
Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, n. 633 in materia di ripartizione dell’onere probatorio in sede accertativa, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. L’Ufficio aveva sostenuto nell’atto impositivo di avere acquisito anche documentazione bancaria dai clienti da cui sarebbe risultato che i pagamenti dagli stessi effettuati direttamente alla società in relazione a tali fatture fossero tracciabili nella misura di euro 356.130,00, ma di tali documenti non era stata data alcuna visibilità né in fase accertativa, né nella successiva fase processuale; la Commissione tributaria regionale, dunque, aveva validato una pretesa basata (almeno in parte) su prove (la richiamata documentazione bancaria) non esibite e mai acquisite agli atti del procedimento accertativo e del successivo processo tributario, così capovolgendo i termini della vicenda affermando che le menzionate carenze non si erano riflesse in una effettiva lesione del diritto di difesa dei contribuenti i quali avrebbero lasciato del tutto inevaso il tema di merito in sede giudiziale a riprova che nessun argomento essi siano o sarebbero stati in grado di apportare alle documentali contestazioni. Il che determinava l’affermazione di un principio di attribuzione (al contribuente dell’onere di provare la propria omessa evasione) extra ordinem nonché in contrasto con le regole che presiedevano alla ripartizione dell’onere probatorio in ambito accertativo (e processuale) tributario.
Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 24 Cost, dell’art. 10 della legge n. 212/2000 e del principio contraddittorio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. I giudici di secondo grado, nel confermare la legittimità e fondatezza dell’accertamento unitario e dei conseguenti accertamenti personali dei soci, erano incorsi altresì in palesi violazioni dei
principi del contraddittorio e del diritto di difesa, affermando che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio accertativo perché comunque, anche nella successiva fase processuale, i ricorrenti non avrebbero fornito elemento alcuno per censurare le risultanze accertative. Se il contraddittorio post notifica del PVC fosse stato effettivamente garantito, gli interessati, invece, avrebbero potuto porre in evidenza, già in tale fase, un palese errore di calcolo consistente nel doppio conteggio di medesime componenti positive di reddito; un errore che aveva determinato una proposta di recupero a tassazione di euro 163.000,00 circa anziché di euro 83.000,00, un profilo censurato sin dal ricorso di primo grado.
3.1 Il primo e il terzo motivo devono essere trattati unitariamente e sono infondati.
3.2 Ed invero, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso « ante tempus », poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella
concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (Cass., Sez. U., 29 luglio 2013, n. 18184 e, più di recente, Cass., 13 settembre 2022, n. 26932; Cass., 23 luglio 2021, n. 21163).
3.3 Si tratta di uno specifico iter procedimentale, incentrato sulla garanzia del contraddittorio, prescritto solamente qualora l’istruttoria sia stata realizzata accedendo ai locali di pertinenza del contribuente, che si applica (la garanzia) a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, perché in questi casi si verifica quella peculiarità, che consiste nell’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, che giustifica, quale contro bilanciamento, le garanzie di cui al citato art. 12 (Cass., 31 agosto 2022, n. 25681; Cass., 8 marzo 2022, n. 7595).
3.4 Più in particolare, il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini svolte presso di lui, un periodo di tempo utile per riesaminare i dati raccolti dai verificatori e determinarsi sulla sua successiva condotta, e rimane pertanto indifferente alle vicende che si sono compiute nelle fasi preliminari. Pertanto, la garanzia di tutela del contribuente assicurata mediante il termine dilatorio in questione non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio più o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti. In conseguenza, qualora il termine sia stato violato, e l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, ciò comporta la nullità insanabile dell’atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato (Cass., 20 luglio 2023, n. 21517).
3.5 Questa Corte è costante nell’affermare che, qualora l’Amministrazione finanziaria non abbia proceduto a una verifica
mediante accesso o ispezione presso la sede del contribuente, ma unicamente a una richiesta di informazioni mediante questionario, non può sussistere la violazione del periodo sospensivo di sessanta giorni dal rilascio del PVC prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, in quanto, anche in questo caso, tale garanzia si applica soltanto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali perchè in questi casi si verifica quella peculiarità, che consiste nell’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, che giustifica, quale contro bilanciamento, le garanzie di cui al citato art. 12 (Cass., 26 agosto 2022, n. 25386; Cass., 31 agosto 2022, n. 25681; Cass., 1 marzo 2023, n.6098).
3.6 Se, poi, l’avviso di accertamento ha come oggetto tributi non armonizzati (Irpef e Irap) determinati «a tavolino», ossia presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria su base documentale, nessuna norma prevede l’obbligo di contraddittorio a pena di invalidità; mentre, se ha per oggetto un tributo armonizzato (come l’Iva), la mancata instaurazione del pur doveroso contraddittorio non può ritenersi causa d’invalidità dell’atto accertativo qualora il contribuente non abbia allegato cosa avrebbe fatto valere in sede amministrativa ove il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato attivato (Cass., 1 aprile 2022, n. 10564; Cass., 27 gennaio 2023, n. 2585).
3.7 Specificamente è stato affermato che, in relazione ai tributi «armonizzati», affinché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento
al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone RAGIONE_SOCIALE di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento RAGIONE_SOCIALE strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823, e tra le tante: Cass., 10 marzo 2021, n. 6619; Cass., Cass., 27 maggio 2021, n. 14723).
3.8 Mette conto rilevare che, la Corte Costituzionale, di recente, con la sentenza 21 marzo 2023, n. 47, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, affermando che in materia di contraddittorio endoprocedimentale, di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti.
3.9 Ciò posto, nel caso di specie, sono state poste in essere due distinte attività di accertamento, una da parte dell’Amministrazione finanziaria che aveva proceduto ad una richiesta di informazioni mediante questionario e l’altra da parte della Guardia di RAGIONE_SOCIALE che aveva condotto una verifica, presso la sede dei suoi uffici, con specifico riferimento ai rapporti tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE , avente ad oggetto l’esame di determinate fatture esibite dal legale rappresentante della società relative agli anni 2007 e 2008, convocato presso la sede della Guardia RAGIONE_SOCIALE, e che si era conclusa con il processo verbale di constatazione del 29 novembre 2012, notificato in data 28 dicembre 2012 (cfr. processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE del 29 novembre 2012,
allegato n. 5 del ricorso per cassazione); di conseguenza, non vi è stata alcuna inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, non operando la specifica garanzia del contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, mentre in relazione all’Iva i ricorrenti non hanno dedotto nulla sul fatto che il rispetto ex ante del contraddittorio avrebbe comportato un diverso esito in sede di emissione dell’atto impositivo, avendo diffusamente argomentato sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di urgenza, del tutto inconferenti in ragione dei principi suesposti. E’ questo, peraltro, il contenuto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dai giudici di secondo grado, a pagina 5 della sentenza impugnata, nella parte in cui hanno affermato che nulla i contribuenti avevano offerto di saliente per confutare, nella sostanza, i rilievi elevati a loro carico sostanziati nell’omessa annotazione nel Registro IVA di fatture costituenti elementi positivi di reddito non dichiarati scaturenti dall’attività di verifica della G.d.F. e dal riscontro poi operato dall’Ufficio nell’ambito della documentazione bancaria dei clienti.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4.1 E’ inammissibile , in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato, laddove ha ritenuto infondata la censura sulla violazione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente affermando in primo luogo la genericità del gravame e, in secondo luogo, l’insussistenza di un vizio di motivazione dell’accertamento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
4.2 Poiché l’ affermazione della genericità della censura integra un’autonoma ratio decidendi ed è idonea a sorreggere di per sé sola la decisione sul punto, non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che i ricorrenti non abbiano interesse a dolersi del profilo qui impugnato sulla motivazione dell’atto impositivo , poiché, quand’anche se ne riscontrasse la fondatezza, l’impugnata decisione si suffragherebbe pur
sempre in base all’affermazione non censurata (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
4.3 Il motivo è pure infondato, dovendosi ribadire che in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso , previsto dall’ art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa» RAGIONE_SOCIALE ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass., 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2614; Cass., 16 maggio 2012, n. 7654).
4.4 Nella specie, dalla motivazione degli avvisi di accertamento, come emerge a pag. 6 della sentenza (dove precisa che i rilievi elevati consistevano nella omessa annotazione nel registro Iva di fatture costituenti elementi positivi di reddito) e alle pagine 5 e 9 del controricorso (nella parte in cui afferma che le fatture non annotate nel registro Iva vendite anno 2007 per un ammontare di euro 442.460,00, emesse nei confronti dei clienti individuati, erano state allegate
all’avviso di accertamento , mentre il rilievo che le fatture emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE non erano state annotate, ovvero lo erano state per un importo inferiore rispetto a quello effettivamente esposto in fattura era stato esposto alle pagine 6 e 7 del p.v.c.) si evince che gli avvisi di accertamento hanno espressamente richiamato il contenuto del processo verbale di constatazione redatto all’esito della verifica effettuata nei confronti della società in nome collettivo, riportando gli esiti di tale verifica ed i rilievi che ne sono conseguiti, ossia tutti gli elementi necessari ai fini di una adeguata motivazione dell’atto impositivo e della sua piena comprensibilità per il contribuente ai fini dell’impugnazione.
4.5 In ultimo, in tema di onere probatorio, la cui violazione, per quanto diffusamente rilevato, è insussistente nel caso in esame, occorre precisare che, in sede di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette (Cass., 14 ottobre 2020, n. 22184). A differenza dell’accertamento induttivo puro, la «incompletezza, falsità od inesattezza» dei dati contenuti nelle scritture contabili non è tale però da consentire di prescindere dalle stesse, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (Cass., 18 dicembre 2019, n. 33604), le quali non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Cass., 14 ottobre 2020, n. 22184, citata), con la conseguenza che l’onere della prova viene, in tale ipotesi, a spostarsi sul contribuente (Cass., 2
novembre 2021, n. 30985), onere che nel caso in esame non è stato assolto per come ripetutamente affermato dai giudici di secondo grado. 5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con onere a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 4 ottobre 2023.