Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2973 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2973 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
Oggetto: Iva -diniego di rimborso -art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 -contraddittorio endoprocedimentale
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7605/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – proposto avverso la sentenza n. 3402/2024, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 10 ottobre 2024;
Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 27 novembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, del 29 gennaio 2026, dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce l’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate aveva respinto una sua istanza di rimborso Iva, relativa ad un’eccedenza a credito maturata negli anni 2016 e 2017, presentata ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, investita dell’ appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, da un lato, che il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di rimborso era giustificato da inesattezze contabili e anomalie sostanziali riguardanti un’operazione di acquisto di aerogeneratori, ciò che impediva il riscontro del presupposto dell’aliquota media di cui all’art. 30, comma 3, cit., dall’altro, che non sussisteva il denunciato difetto di contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di un procedimento attivato ad iniziativa della parte privata, le cui argomentazioni erano state, peraltro, del tutto strumentali sicché, anche se previamente sottoposte all’esame dell’Ufficio, non avrebbero potuto condurre ad un esito diverso dell’istanza .
Avverso la pronuncia del secondo Giudice la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui ha resistito l ‘RAGIONE_SOCIALE delle entrate con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., « violazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 3, comma 6, d.l. 28 giugno 1995, n. 250 » poiché la sentenza ha affermato l’impossibilità di « calcolare l’aliquota media, e quindi la spettanza del rimborso » sulla base di contestazioni concernenti esclusivamente l’acquisto di beni ammortizzabili , nonostante tali acquisti siano ex lege irrilevanti ai fini della verifica del presupposto richiesto dall’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., « nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.». Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto dai mezzi di prova valutati dal Giudice d’appello, tutti concernenti l’acquisto di beni ammortizzabili, non sarebbe possibile trarre il contenuto informativo che invece è stato desunto, ovverosia l’impossibilità di determinare l’aliquota media ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, e, quindi, la spettanza del rimborso.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., « violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 » poiché la sentenza impugnata ha ritenuto contraria alla ‘normativa fiscale’ la mancata registrazione della nota di credito del 18 luglio 2016, mentre al contrario l’emissione e la registrazione delle note di credito in diminuzione è una mera facoltà, funzionale soltanto alla possibilità che il cedente o prestatore possa esercitare il diritto alla detrazione, nella specie pacificamente non esercitato.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell’art. 41 della Cart a dei diritti fondamentali dell’U.E. » poiché il Giudice di seconde cure ha ritenuto insussistente l’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che è invece obbligatorio in materia di imposte armonizzate anche nel caso di diniego al rimborso, e ha applicato erroneamente tale norma nel verificare il raggiungimento della c.d. prova di resistenza.
Tale ultimo motivo pone la questione della necessità dell’espletamento del contraddittorio endoprocedimentale anche nelle ipotesi di provvedimenti di rigetto di pretese restitutorie del contribuente, questione che questa Corte ha a suo tempo ritenuto di risolvere in favore della tesi della sussistenza di un obbligo in tal senso anche nell ‘ ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato preceduto da una richiesta di documenti da parte dell’amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, trattandosi comunque di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente (Cass. n. 28833/2021).
Considerato che, proprio con riferimento al tema suddetto e al fine di un suo maggiore approfondimento, questa Sezione ha già disposto la rimessione di un analogo ricorso alla pubblica udienza (cfr. Cass. n. 2809 del 2026), trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, è opportuno disporre il rinvio della presente causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 27 novembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, del 29 gennaio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME