Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7349 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7349 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 32146/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come da procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia -sezione staccata di Brescia n. 1846/25/2021, depositata il 17.05.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Bergamo accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti, rispettivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: Tributi –
Ordinanza interlocutoria
avverso distinti avvisi di accertamento, relativi a ll’anno d’imposta 2013, per IRES, IVA ed IRAP;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia -sezione staccata di Brescia rigettava, previa riunione, gli appelli proposti dai contribuenti e accoglieva parzialmente l ‘appello incidentale proposto dall’Ufficio , osservando, per quanto qui ancora rileva, che:
-era infondata la censura relativa all’asserita illegittimità degli avvisi per omessa attivazione del cd. contraddittorio endoprocedimentale, non avendo la parte appellante fornito la cd. prova di resistenza;
la sentenza di primo grado andava confermata con riferimento alla non corretta determinazione in via induttiva del reddito imponibile dell’anno in esame, atteso che il riferimento alla tipologia RAGIONE_SOCIALE imprese indicate dall’Ufficio come parametro di riferimento non era risultata corretta (lo svolgimento di attività di commercializzazione di prodotti casalinghi RAGIONE_SOCIALE società coinvolte è parziale) né il giudice tributario può sostituirsi all’Amministrazione nel rideterminare induttivamente il reddito sulla base di insufficienti elementi probatori versati dall’Ufficio nel corso del giudizio;
era corretta anche la statuizione concernente la contestazione della indeducibilità dei costi ai fini IRAP, in quanto non inerenti, avendo la società dimostrato la coerenza dei costi dichiarati rispetto all’oggetto dell’impresa integrando il contenuto generico RAGIONE_SOCIALE fatture;
-andava accolto, invece, l’appello incidentale dell’Ufficio con riferimento ai costi non deducibili ai fini IRAP relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, avendo l’Amministrazione finanziaria offerto una serie di elementi probatori connotati da gravità, precisione e concordanza, non confutati idoneamente da controparte;
la RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, 6, comma 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali e 41, par. 1 e 2, 47, 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CTR rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, avuto riguardo alla pretesa per IVA, sebbene fossero stati prodotti tutti i documenti necessari che costituivano ‘ base documentale di tutti gli argomenti difensivi poi opposti e risultati vincenti in contenzioso ‘;
-con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, 2721 ss., 2727 e 2729, comma 1, cod. civ., 21 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CTR spiegato perché l’uso della presunzione risultasse illegittimo rispetto all’IRAP mentre non lo fosse per l’IRES e per avere erroneamente attribuito agli elementi indiziari indicati dall’Ufficio valore sufficiente a giustificare l’inversione dell’onere probatorio ed a costituire base della presunzione; sostiene, inoltre, che il giudice di appello ha errato nel ritenere inattendibili i DDT allegati poiché privi della indicazione della targa dei mezzi, senza considerare che l’art. 1 del d.P.R. n. 472/96 non prescrive che gli stessi debbano riportare le targhe dei mezzi utilizzati; rileva che la mancata produzione di contratti non dipendeva dal fatto che si trattava di trasporti effettuati con mezzi propri e nessun contratto poteva essere prodotto; altrettanto errata è l’affermazione che il contribuente abbia omesso di offrire documentazione ulteriore in sede di accesso atteso che l’unico contatto avvenuto tra l’Ufficio ed il contribuente era avvenuto in sede di invio del questionario, al quale
non era seguita l’attivazione del contraddittorio; i fatti allegati dall’Ufficio e menzionati dal Giudice dell’appello al capo IV pagina 12 non dimostrano l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni rappresentate nelle singole fatture contestate;
preliminarmente va rilevato che dal controricorso si evince che avverso la medesima sentenza di appello n. 1846/25/2021 della CTR della Lombardia -sezione staccata di Brescia è stato proposto ricorso per cassazione dalle altre società che erano parti del processo di appello (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, iscritti, rispettivamente, ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21 R.G., ancora pendenti, sicché va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo essendo opportuna la trattazione congiunta del presente procedimento con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21 R.G.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026
La Presidente NOME