Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34510 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5687 -20 24 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec : EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto: TRIBUTI -contraddittorio endoprocedimentale
avverso la sentenza n. 5052/05/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 08/09/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per l’anno d’imposta 20 16, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’Ufficio di Avellino, recuperava a tassazione i costi relativi ad operazioni commerciali poste in essere con diverse ditte fornitrici che riteneva oggettivamente inesistenti.
La società contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Avellino, che con sentenza n. 186/02/2022 lo accoglieva ritenendo violato da parte dell’amministrazione finanziaria l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE compensando le spese processuali.
Avverso tale statuizione l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica la società contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza perché corredata da motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n.4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle ragioni che, con riferimento all’omesso espletamento del contraddittorio
endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati, la società contribuente avrebbe addotto per superare la cd. prova di resistenza.
1.1. Sostiene che le argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza impugnata erano generiche e dalla stessa non emergevano le ragioni che la società contribuente aveva addotto al riguardo, il cui onere di assolvimento i giudici di appello neppure avevano in concreto verificato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 -ter, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che l’Ufficio aveva specificamente motivato sull’urgenza di emettere l’atto impositivo, che giustificava il mancato espletamento del contraddittorio con la parte contribuente, stante il pericolo derivante dalle reiterate violazioni di norme tr ibutarie comportanti l’obbligo di denuncia penale. Sosteneva, inoltre, che erroneamente i giudici di appello avevano escluso l’urgenza sul presupposto che la società contribuente era in concordato preventivo, atteso che tale procedura era iniziata nel settembre 2021, come si affermava in sentenza, e quindi suc cessivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, effettuata in data 06/08/2021. In ogni caso evidenziava di aver proceduto al contraddittorio di cui all’art. 5 -ter del d.lgs. n. 218 del 1997, come emergeva dal processo verbale all’uopo redatto in data 06/07/2021, che la ricorrente, in ossequio all’onere di specificità, riproduce nel ricorso (pagg. 8 e 9).
Con il quinto motivo (la cui trattazione dev’esser qui anticipata per le ragioni di seguito spiegate) viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Nullità della decisione. Motivazione gravemente illogica. Violazione dell’art.132 n.4 cpc e 36 DLGS 546/1992» con riferimento alla motivazione, che si assume essere illogica, resa dai giudici di appello per escludere la sussistenza
sub specie di ragioni di urgenza per mettere l’atto impositivo senza previamente espletare il contradditorio con la parte contribuente.
I motivi, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi ed il primo non assorbente del secondo e del quinto , in quanto vertenti su due profili diversi dell’obbligo del contraddittorio preventivo (il primo, relativo al superamento della cd. prova di resistenza; il secondo ed il quinto, relativi alle ragioni di urgenza giustificative del mancato espletamento del contraddittorio) sono fondati e vanno accolti.
L’art. 5 -ter del d.lgs. n. 218 del 1997, nella versione vigente ratione temporis , prevede che:
«L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento» (comma 1).
«In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui al comma 1» (comma 4).
«Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito di cui al comma 1 comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato» (comma 5).
«Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento» (comma 6).
Orbene, i giudici di appello si sono limitati ad affermare la sussistenza sub specie dell’obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione previsto, a partire dagli
avvisi emessi dal 1° luglio 2020, dall’art. 5 -ter del d.lgs. n. 218 del 1997 vigente ratione temporis , e a precisare che la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo se il contribuente superi la cd. prova di resistenza, ovvero dimostrando concretamente in giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, omettendo però di dare conto dell’effettivo assolvimento da parte della società contribuente dell’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. ragioni che, una volta individuate, i giudici di appello avevano l’onere di valutare, valutate con riferimento al momento del m ancato contraddittorio, che l’opposizione RAGIONE_SOCIALE stesse non si rilevassero puramente pretestuose e tali da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento RAGIONE_SOCIALE strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (così in Cass., Sez. U, n. 24823 del 2015).
6.1. Invece, nessuna argomentazione è rinvenibile al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata che, pertanto, sotto tale profilo è meramente apparente e, quindi, nulla (cfr. Cass., Sez. U, n. 22232/2016; in termini Cass., Sez. U, n. 8053/2014).
6.2. Peraltro, i giudici di appello, che pure hanno escluso la sussistenza sub specie di ragioni di urgenza per l’amministrazione finanziaria di notificare l’atto impositivo , in quanto la società a quel momento era già in concordato preventivo, non hanno tenuto conto del fatto che l’amministrazione finanziaria aveva comunque espletato il contraddittorio endoprocedimentale, per come risultava dal processo verbale redatto in data 6 luglio 2021, a seguito di «invito al contraddittorio n. NUMERO_DOCUMENTO emesso ai sensi dell’art. 5 ter del D.Lgs.
218/97», prodotto nel giudizio di primo grado e fotoriprodotto per autosufficienza nel ricorso in esame.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza perché corredata da motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali che l’amministrazione finanziaria aveva invece ritenuto inesistenti.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
I due motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
9.1. Premesso che spetta al giudice di merito, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, qualificare le operazioni commerciali contestate come oggettivamente o soggettivamente inesistenti, va ricordato che in materia di operazioni inesistenti la giurisprudenza unionale e quella interna hanno fatto chiarezza sul riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente in caso di fatture emesse per operazioni inesistenti. Al riguardo, richiamando quanto si legge in Cass. n. 8120/2025, in motivazione, viene costantemente ripetuto il principio secondo cui, ‘in tema di IVA, l’Amministrazione finan ziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe
dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto’ (Cass., Sez. 5, n. 15369 del 20/07/2020, Rv. 658429-01; conf. Cass. n. 9851 del 10/04/2018; Cass. n. 5339 del 27/02/2020; Cass. n. 15369 del 20/07/2020; da ultimo Cass. n. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14 e, recentemente, 11 novembre 2021, RAGIONE_SOCIALE, C281/20).
9.2. Rispetto a tale consolidato stato della giurisprudenza, sia unionale che interna, deve precisarsi che la prova gravante sull’Amministrazione ben può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, siccome idonei ad integrare finanche una presunzione semplice, in conformità a quanto, per l’IVA, espressamente prevede l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., da un lato, Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11 e Corte Giust. Kittel, C439/04; dall’altro, ‘ex multis’, Sez. 6-5, n. 14237 del 07/06/2017, Rv. 644435-01).
9.3. Nelle ipotesi di operazioni, invece, oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spettando poi al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale
un’operazione fittizia» (Cass. n. 28628/2021; conf. Cass. n. 9723/2024 e n. 24890/2025).
9.4. Al riguardo si è precisato che è onere del giudice di merito di valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione finanziaria, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e 2697 cod. civ. (cfr, da ultimo, Cass. n. 27840 del 12/12/2013) che, però, come detto, non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario.
9.5. Quanto alla censura di motivazione meramente apparente della sentenza di merito, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che essa ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le
ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016, cit.; Cass. n. 14927/2017, conf. Cass. n. 13977/2019, n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante (ma non è questo il caso di specie), risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass. n. 13248/2020, n. 8400/2021, n. 9627/2021, n. 9288/2021, n. 28829/2021, n. 4166/2024, n. 1986/2025).
Orbene, la CTR non si è attenuta ai principi sopra enunciati in materia di operazioni inesistenti e ai relativi oneri probatori, offrendo peraltro al riguardo una motivazione meramente apparente.
Invero, si legge nella motivazione della sentenza impugnata che:
– « L’argomentazione dell’Ufficio si incentra prevalentemente ed unicamente sulla qualifica di cartiere RAGIONE_SOCIALE società cedenti con cui ha operato la RAGIONE_SOCIALE, ma tali elementi non attengono alla conoscenza della presunta frode da parte del cessionario, essendosi omesso di tener conto di quanto dimostrato dalla società in relazione all’adeguatezza della strutture aziendali esterne ed alla congruità dei prezzi praticati nei rapporti commerciali intercorsi, a quelli di mercato. In relazione alla presunta inesistenza della struttura operativa RAGIONE_SOCIALE società cedenti è stata depositata documentazione attestante la movimentazione della merce sia in ‘entrata’, esibendo le fatture di acquisto contestate, abbinate ai relativi DDT e pagamenti, che in ‘uscita’, tramite copia RAGIONE_SOCIALE fatture attive emesse in relazione alla rivendita a soggetti terzi di quelle stesse pelli acquistate dai fornitori nel 2016, su cui la Società ha regolarmente applicato e dichiarato l’IVA, nonché assoggettato a tassazione i correlati ricavi. In pratica, a parere del Collegio, il contribuente ha dimostrato l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, avendo fornito una prova al di là della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, di contro, l’Ufficio non ha dimostrato il difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’insorgenza di tale diritto provando cioè che l’operazione in fattura non è mai stata effettuata».
11.1. Dalle sopra riportate argomentazioni svolte nella sentenza impugnata emerge che i giudici di appello hanno qualificato le operazioni contestate come soggettivamente inesistenti senza fornire alcuna adeguata giustificazione della decisione resa al riguardo ed hanno escluso la fondatezza della pretesa erariale e, nel contempo, la consapevolezza da parte della società contribuente di partecipare ad una frode fiscale sulla base di elementi del tutto irrilevanti a tali fini, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e dei mezzi di pagamento adoperati, ponendosi in evidente ed ingiustificata contraddizione con i principi giurisprudenziali sopra enunciati, secondo
cui essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia, omettendo peraltro di fornire adeguata motivazione sulle ragione di irrilevanza dei numerosi elementi presuntivi addotti dall ‘amministrazione finanziaria a riprova dell’ inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni accertate, come risultanti dalle argomentazioni svolte nell’appello dell’Ufficio, riprodotte per autosufficienza nel ricorso (da pagina 12 a pagina 25), con riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALE ditte fornitrici.
12. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di appello anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME