Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17552 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17552 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Avviso di accertamento -Ires Irpef Iva -contraddittorio endo-procedimentale -definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28/2018 R.G. proposto da: l’Avvocatura
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal generale dello Stato,
-ricorrente – contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
COGNOME NOMECOGNOME
-intimato – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 8499/2016, depositata il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento (TK3036301148/2012) con il quale, per l’ anno 2006, in assenza di dichiarazione dei redditi, accertava induttivamente un reddito da cessione di beni immobili ed individuava i soci NOME COGNOME ed NOME COGNOME come autori delle violazioni. L’Ufficio notificava, altresì, a NOME COGNOME ed NOME COGNOME, soci della predetta società a ristretta base, avvisi di accertamento (rispettivamente n.TK3018204177/2012 e TK3018204486/2012) con i quali accertava, di conseguenza, un maggior reddito di capitale.
NOME COGNOME impugnava sia l’avviso di accertamento societario che quello personale, mentre NOME COGNOME impugnava il solo avviso personale dinanzi alla CTP di Roma che, previa riunione, accoglieva i ricorsi con decisione confermata in appello dalla CTR con la sentenza di cui all’epigrafe . La CTR affermava che la presunzione dell’avvenuta percezione di dividendi occulti doveva essere preceduta dall’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale al fine di richiedere documentazione utile e di accertare la legittimazione di parte ricorrente e «la responsabilità delle sorti societarie»; che, in mancanza, gli indizi erano inattendibili con lesione del diritto di difesa. Concludeva rilevando che non vi era nemmeno prova della instaurazione di un procedimento penale a carico della parte contribuente.
Avverso detta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate sia nei confronti di NOME COGNOME che resiste a mezzo controricorso, che di NOME COGNOME il quale, invece, non ha svolto attività difensiva.
Con l’or dinanza interlocutoria n. 16872 del 2019 questa Corte ha rinviato il processo a nuovo ruolo ex art. 6 comma 10, d.l. n. 119
del 2018 in ragione della dichiarazione presentata da NOME COGNOME di voler aderire alla definizione agevolata delle controversia.
Di seguito, questi ha depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e le quietanze relative ai pagamenti eseguiti.
Il contribuente ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate propone tre motivi.
1.1. Con il primo denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ.
Censura la sentenza per motivazione apparente. Osserva che la CTR si è pronunciata sulla questione della distribuzione degli utili extracontabili e della obbligatorietà del contraddittorio; che, invece, non ha motivato in ordine alla applicabilità dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.
1.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 41bis d.P.R. n. 600 del 1973 degli artt. 5, 44, 45 e 47 t.u.i.r., degli degli artt. 2697, 2727, e 2729 cod. civ., degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 cit.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sulla questione della distribuzione degli utili extra-contabili ai soci ed assume che la CTR ha errato nel «non ritenere legittimi» gli accertamenti recanti l’imputazione degli utili ai soci, poiché, a prescindere dalle sorti dell’accertamento societario, non sussisteva alcuna pregiudizialità tra quest’ultimo, anche ove non r itualmente notificato, e gli accertamento individuali, se non nel caso di un giudicato sostanziale di merito.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimo l’accertamento per violazione del contraddittorio endo -procedimentale, sebbene non vi fosse alcun obbligo del medesimo per le imposte cd. non armonizzate come chiarito dalle Sezioni Unite con la sent. 09/12/2015, n. 24823.
Deve dichiararsi l’estinzione del giudizio nei confronti di NOME COGNOME
2.1. Quest’ultimo ha documentato, di aver presentato con riferimento sia all’avviso di accertamento n. TK3036301148/2012 che con riferimento all’avviso di accertamento n. TK3018204177/2012 -entrambi oggetto del presente giudizio -domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha versato in atti le quietanze attestante il pagamento di tutte le venti rate nelle quali è stato rateizzato quanto dovuto.
2.2. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
2.4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
2.5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
Il giudizio prosegue, invece, nei confronti di NOME COGNOME quanto al suo accertamento individuale NUMERO_DOCUMENTO/2012, per il quale non vi è stata alcuna definizione agevolata.
Va rammentato, infatti, che, in tema di definizione agevolata ex art. 3 d.l. 119 del 2018, l’estinzione del giudizio avverso l’avviso di accertamento notificato alla società non si comunica al diverso giudizio avverso l’avviso di accertamento notificato al socio, poiché non si verte nel campo della solidarietà tributaria, essendosi reciso ogni nesso logico di pregiudizialità tra i due procedimenti. La società ed il socio, infatti, sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti (Cass. 25/10/2024, n. 27743, Cass. 24/12/2020, n. 29503).
3.1. Il primo motivo è fondato.
3.1.1. La CTR ha motivato l’annullamento dell’avviso di accertamento individuale nei confronti di NOME COGNOME (l’unico per il quale prosegue il giudizio) affermando che per contestare la distribuzione di utili etracontabili l’Ufficio avrebbe dovuto previamente instaurare il contraddittorio endo-procedimentale.
L’Ufficio, tuttavia, con l’atto di appello (riprodotto in parte qua a pag. 8 e 9 del ricorso per cassazione) aveva pure contestato che nella fattispecie in esame la società era un mero schermo e che, pertanto, doveva applicarsi l’art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 e che la CTP aveva
errato nel ritenere che non vi fossero indizi sufficienti per dimostrare «la gestione diretta».
Va rammentato che, in ragione di tale disposizione, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta. Si tratta, pertanto, di una fattispecie del tutto diversa da quella con la quale si contesta che la società di capitale -evidentemente esistete ed operante -ha realizzato utili extra-bilancio che, in ragione della ristretta base, si presumono distribuiti a soci.
Su questo specifico motivo la CTR non ha reso alcuna motivazione limitandosi a motivare con riferimento alla violazione del contraddittorio, ma in relazione alla contestazione della distribuzione degli utili extra-contabili
3.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il motivo non coglie la ratio della sentenza impugnata che non si è affatto preoccupata di statuire su un eventuale rapporto di pregiudizialità tra accertamento societario ed individuale, avendo piuttosto risolto la questione su un altro piano; la CTR, infatti, ha ritenuto illegittimo l’accertamento per mancanza del contraddittorio endo-procedimentale con i due soci.
3.3. Il terzo motivo è fondato.
Questa Corte, a sezioni unite, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi c.d. armonizzati, mentre, per quelli non
armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., sez. un., 09/12/ 2015, n. 24823).
La CTR non si è attenuta a questi principi. Infatti, ha ritenuto che la contestazione di distribuzione di utili extra-contabili dovesse essere preceduta dal contraddittorio endo-procedimentale, sebbene la stessa presupponga il recupero di sole imposte dirette.
In conclusione, deve dichiararsi l’estinzione del gi udizio instaurato nei confronti di NOME COGNOME e la cessazione della materia del contendere. Invece va accolto il ricorso nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al primo ed al terzo motivo, inammissibile il secondo; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei confronti di NOME COGNOME accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, inammissibile il secondo, nei confronti di NOME COGNOME cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.