Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3387 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7489 -20 23 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore¸ NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pecEMAIL), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Oggetto:
Dogana –
diritti di licenza
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 762/02/2022 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 26/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 dicembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale spedizioniere doganale per conto del RAGIONE_SOCIALE , e di quest’ultima, quale importatrice delle merci (nella specie, borse e borsette in vari materiali) dalla Cina, per la rettifica delle dichiarazioni doganali presentate dal predetto spedizioniere, la CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di La Spezia con le sentenze 42, 43 e 44 del 2009 respinse i ricorsi. Propose separati appelli soltanto lo spedizioniere RAGIONE_SOCIALE innanzi alla CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Liguria la quale, con sentenza n. 1007, depositata il 10.7.2017, previa riunione degli appelli, li respinse ritenendo la sussistenza di una responsabilità solidale dello spedizioniere con l’importatore, l’inapplicabilità, in materia doganale dell ‘art. 12 della legge n. 212 del 2000 e l’insussistenza di un vizio di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati in relazione al valore rettificato.
La RAGIONE_SOCIALE propose allora ricorso per cassazione che questa Corte accolse con l’ordinanza n. 28373 del 5/11/2019, cassando la sentenza emessa dalla CTR (n. 1007/2017) che aveva ritenuto fondato il primo motivo di ricorso con cui era stata dedotta la nullità della sentenza d’appello per vizio nella costituzione del collegio giudicante formato, al momento della delibazione della
decisione, da magistrati non più in servizio presso la C.T.R. della Liguria.
Riassunta la causa dinanzi alla CTR della Liguria, questa con la sentenza qui impugnata (n. 762/02/2022) respingeva l’appello dello spedizioniere ritenendo sussistente la responsabilità solidale dell’operatore doganale in quanto, « con la presentazione della dichiarazione doganale, il CAD ha assunzione di responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale riguardo alla veridicità, completezza degli elementi ivi indicati ed autenticità/asseverazione dei documenti prodotti (L.213/200) e responsabilità tributarie discendenti dalla revisione dell’accertamento »; insussistente la violazione del contraddittorio in quanto la società era stata fatta destinataria di un « invito preventivo dell’Ufficio a controdedurre rimasto inevaso ». Sosteneva, inoltre, che l’ « Ufficio ha operato in ossequio alla normativa » dal momento che « il valore dichiarato della merce importata era inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni di importazione di prodotti similari (valore medio di importazione di merci appartenenti alla medesima classificazione doganale, medesima origine e accomunate da altri analoghi elementi» e, in particolare, che « il valore dichiarato dall’importatore (mediamente euro 0,50) risultava fuori mercato e non giustificava la copertura del costo unitario d’acquisto della materia prima impiegata ».
Avverso tale statuizione il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, illustrati con memoria, cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dei principi in tema di contraddittorio
endoprocedimentale preventivo di derivazione e della procedura di cui all’art. 181 -bis delle D.A.C.».
1.1. Sostiene la ricorrente che, «nel caso di specie gli a vvisi di rettifica dell’accertamento non erano stati preceduti dalla notifica di alcun processo verbale (semplicemente allegato ai predetti avvisi) e, quindi, in assenza di qualsivoglia invito al contraddittorio preventivo in sede amministrativa, sicché era evidente la violazione della disposizione censurata in cui erano incorsi i giudici di appello che avevano erroneamente ritenuto insussistente la violazione del contraddittorio in quanto la società era stata fatta destinataria di un « invito preventivo dell’Ufficio a controdedurre rimasto inevaso ».
1.2. Al riguardo deduce:
che dopo tre anni dal completamento delle operazioni di importazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli avviava la procedura di controllo delle dichiarazioni presentate in dogana, sotto il profilo del valore ivi dichiarato, mediante la richiesta di informazioni di cui all’art. 181 -bis, secondo comma, del Reg. CEE n. 2454/1993 (Regolamento di applicazione del Codice Doganale Comunitario, cd. DAC);
che la società importatrice RAGIONE_SOCIALE dava riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dall’Ufficio, fornendo la documentazione ritenuta funzionale a dimostrare la congruità del prezzo, producendo la copia dei contratti di compravendita relativi alla merce oggetto di importazione e dei pagamenti effettuati a favore del proprio fornitore;
che la Dogana notificava alla predetta società e ad esso spedizioniere gli avvisi di rettifica dell’accertamento senza però farli precedere dalla notifica di un processo verbale, che veniva semplicemente allegato ai predetti atti impositivi, e quini senza attivare il necessario contraddittorio.
1.3. La controricorrente replica al riguardo sostenendo di aver rispettato la procedura di cui all’art. 181 -bis del DAC e, quindi, di aver assicurato il contraddittorio in quanto:
con nota prot. 34668 del 16 agosto 2007 veniva data comunicazione all’importatore che ‘ai fini delle revisioni eventualmente operate ex art.181bis D.A.C.’ erano stati individuati, per le merci dichiarate, valori imponibili inferiori al minimo, determinandosi così la ‘sussistenza di fondati e consistenti dub bi sulla veridicità del valore di transazione indicato dalla parte con conseguente applicazione dell’art.181 bis D.A.C.’ ;
con nota prot. n. 35433 avente ad oggetto ‘Revisione bollette di importazione – comunicazione di apertura del procedimento e comunicazione valori statistici’ inviata al CAD il 23 agosto 2007 veniva comunicata l’apertura del procedimento di revisione con invito a presentare controdeduzioni entro trenta giorni (possibilità di cui il CAD non si è avvalso);
che successivamente con gli avvisi prot. n. 331, 320 e 336 del 3 gennaio 2008 le parti erano state edotte che: a) l’avviso poteva essere oggetto di richiesta di riesame, ai fini dell’autotutela al direttore dell’ufficio che lo ha emesso e/o contestato ; b) l’avviso poteva essere impugnato proponendo ricorso alla Commissione Tributaria di La Spezia, entro 60 giorni dalla data di notificazione; c) in alternativa l’avviso poteva essere contestato all’Ufficio, entro 30 giorni dalla notifica, con istaurazione della controversia doganale ai sensi degli artt. 66 e seguenti del TULD.
Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
L’art. 181 -bis del REG CEE n. 2454 del 1993, vigente ratione temporis , prevede, al paragrafo 1, che «Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura
di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale» ed al paragrafo 2 che «Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto».
3.1. Questa Corte è unanime nel ritenere che l’amministrazione doganale, per discostarsi dal valore di transazione dichiarato in dogana ai sensi dell’art. 29 Reg. (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (cd. CDC) e, quindi, per procedere alla rideterminazione di quel valore, deve necessariamente seguire la specifica disciplina procedurale prevista dal regolamento attuativo del CDC all’art. 181 -bis, in base al quale, se l’Amministrazione nutre fondati dubbi di inattendibilità del valore di transazione delle merci dichiarato in dogana, deve richiedere «informazioni complementari», ovvero informazioni o complementi di documentazione rispetto a quelli già in suo possesso e, se tali dubbi persistano, deve informare il soggetto interessato riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi concedendo allo stesso la concreta possibilità di rispondere per far valere il proprio punto di vista prima e tutto ciò «prima di adottare una decisione definitiva», ovvero prima di emettere l’att o motivato di rettifica di quel valore (cfr. Cass. n. 2214/2019; n. 25724/2020; n. 14486/2023; n. 18627/2023; n. 22200/2023; 25520/2023; 33461/2023 e, da ultimo, Cass. n. 12512/2024, non massimate).
3.2. Sul tema deve farsi espresso richiamo alle condivisibili argomentazioni svolte in Cass. n. 25724 del 13/11/2020, Rv. 659648 -01, già citata, così massimata: «L’obbligo di instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 181 bis, par. 1 DAC, in presenza di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e importo pagato o da pagare di cui all’art. 29 del codice doganale comunitario, ha carattere generale in forza del paragrafo 1 del medesimo articolo, e si applica, pertanto, sia nel caso in cui l’Amministrazione disponga di più informazioni, fornite dall’interessato a seguito di richiesta di cui al primo periodo della norma, sia nel caso in cui l’Amministrazione abbia scelto di non chiedere informazioni complementari».
3.3. Nel caso di specie risulta che l’amministrazione doganale non si è attenuta a tale sequenza procedimentale essendosi limitata a richiedere informazioni complementari nel rispetto di quanto previsto dal par. 1 del citato art. 181-bis, ma omettendo di seguire la procedura di cui al par. 2, non avendo comunicato alcunché ai soggetti interessati, e sicuramente non alla ricorrente, prima dell’ad ozione degli avvisi di rettifica impugnati.
3.4. Ed è quanto emerge anche dal controricorso in cui si dà atto che l’amministrazione doganale, prima di notificare alla ricorrente «gli avvisi prot. n. 331, 320 e 336 del 3 gennaio 2008», ovvero gli atti impositivi impugnati, si era limitata ad inviare alla stessa soltanto la « nota prot. n. 35433 avente ad oggetto ‘Revisione bollette di importazione – comunicazione di apertura del procedimento e comunicazione valori statistici’», per informarla della «apertura del procedimento di revisione con invito a presentare controdeduzioni entro trenta giorni».
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento di tutti gli altri con cui la ricorrente ha dedotto:
con il secondo, « error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per mancanza assoluta della motivazione, mera apparenza della medesima ovvero motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione all’affermata responsabilità solidale dello spedizioniere»;
con il terzo, « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della L. 374/1990 e degli artt. 76, 201, 202, 203 e 204 del Reg. CEE n. 2913/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»;
con il quarto, « error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per mancanza assoluta della motivazione, mera apparenza della medesima ovvero motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione al ‘motivo di appello’ afferen te alla violazione degli artt. 29 e segg. Reg. 12.10.1992 n. 2913»;
con il quinto, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e ss. del Reg. CEE n. 2913/1992 e dell’art. 181 -bis del Reg. (CEE) 2454/1993 (D.A.C.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»;
con il sesto, « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del D.Lgs n. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»;
con il settimo « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 della direttiva n. 2006/112/ce del Consiglio del 28 novembre 2006, dell’art. 34 del d.p.r. 23/01/1973, n. 43, dell’art. 201, p.3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, degli artt. 34 e 38 del d.p.r. 23/1/1973, n. 43, art. 3 del d.lgs. 8/11/1990 n. 374, degli artt. 1 e 70, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»;
-con l’ottavo motivo, « error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata statuizione da parte della CTR sul motivo di ricorso inerente la sussistenza dei requisiti per la non contabilizzazione dei dazi a
posteriori ex art. 220, comma 2, lett. b), del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice Doganale Comunitario)».
Resta assorbito anche il motivo di ricorso incidentale, peraltro condizionato, con cui l’Agenzia doganale ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere la CTR «dichiarato inammissibili i motivi di appello n. 4 e n. 5 di cui all’atto di appello» dell a società appellante.
In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e il motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri ed il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2024