Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33928 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11115/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1419/2022 depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso pe il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. NOME COGNOME per il ricorrente e l’avv. dello Stato NOME COGNOME per la controricorrente.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha appellato la sentenza n. 10890/18 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che aveva confermato l’atto di contestazione della violazione tributaria ed irrogazione sanzione amministrativa recante diritti evasi ( IVA all’importazione e dazio UE) per Euro 15.393,80, sanzioni per Euro 30.796,35, oltre la confisca dei beni, emesso dall”Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Dogane di Roma 2 – il 30.06.2016, a seguito di irregolare introduzione nello Stato di n. 6 orologi (marca Rolex), accertata il 24.10.2015, in violazione dell’art. 282 del d.P.R. n. 43/1973 (TULD).
I primi giudici avevano ritenuto il rispetto del termine di cui all’art. 9 comma 4 d.lgs. n. 8/2016 per la notifica del provvedimento impugnato nonché la ricorrenza della violazione contestata, poiché il ricorrente aveva oltrepassato il varco doganale attraverso il canale verde ‘nulla da dichiarare’ senza recarsi presso l’Ufficio doganale, sebbene in possesso di merce soggett a a dazi ed IVA all’importazione.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, con la decisione in epigrafe, ha rigettato l’appello, ritenendo infondato il primo motivo, in quanto era rituale la notifica degli atti accertativi effettuata presso il domicilio dichiarato dal contribuente all’atto della contestazione della mancata dichiarazione in dogana; ha altresì ritenuto la tempestività della notifica, effettuata nei prescritti novanta giorni dalla ricezione degli atti di cui all’art.9 d.lgs. n.8 del 2016, dovendosi tener presente il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto. Ha respinto, in quanto del tutto generico, il secondo motivo con cui si deduceva che gli orologi erano stati legittimamente acquistati in Sudafrica e che l’acquirente era un soggetto privo di partita IVA e pertanto non tenuto ad assolvere l’imposta, non essendo ravvisabile una precisa critica alla decisione del primo Giudice.
Avverso questa decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane.
Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 140 c.p.c., perché la raccomandata, con cui si compie la notifica ex art. 140 c.p.c., venne restituita con la dicitura ‘sconosciuto’ e nessuna ricerca venne effettuata dall’Ufficiale giudiziario.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 9, d.lgs. n. 8/2016, perché la CTR aveva ritenuto, sulla scorta del principio di scissione degli effetti, la tempestività della notifica -in realtà nulla – senza indicare né la data di inizio del decorso del termine, né la data di spedizione dell’atto né la data di ricezione dello stesso.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 282, D.P.E. 43/73, in combinato disposto con l’art. 25, d.P.R. 43/73, laddove la CTR aveva affermato che il secondo motivo di appello era del tutto generico , perché c on l’atto di appello il COGNOME aveva contestava analiticamente quanto affermato dal Collegio di prime cure, evidenziando come: a) dall’atto di contestazione risultava che « durante un normale servizio di controllo e vigilanza doganale, gli operatori suddetti fermavano il signor NOME COGNOME, come sopra identificato, nella Sala Arrivi Internazionali del Terminal T3 … » e non all’uscita e dopo aver percorso il canale verde ‘nulla da dichiarare’; b) in ogni caso, alcuna norma prevede il reato di contrabbando per il passaggio in detto canale; c) il ricorrente, che non era titolare di partita IVA,
aveva immediatamente documentato il regolare acquisto degli orologi e di conseguenza la sua buona fede.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 282, d.P.R. 43/73, perché era illegittima la confisca della merce, la quale doveva esser sottoposta a sequestro.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia afferente la regolarità delle detenzione della merce, come documentato dalle fatture di acquisto.
Questa Corte a sezioni unite, con ordinanza n. 18284 del 2024, ha ritenuto la sopravvivenza dell’art. 301 TULD e la sua applicabilità alle ipotesi di contrabbando semplice sanzionate dall’art. 282 TULD ma ha anche sollevato, con riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 là dove, al primo comma, nel prevedere «’ Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine’, non esclude l’applicabilità dell’art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43» .
Anche nel presente giudizio si tratta dell’applicazione, a seguito della violazione della normativa daziaria e quella IVA (relativa all’IVA da importazione), di sanzioni e della confisca della merce ai sensi dell’art. 301 cit. Si ritiene di dover attendere l’esto di tale giudizio di legittimità costituzionale, che può incidere sulla presente controversia, cosicché deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME