Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35846 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35846 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14780/2021 R.G. proposto da:
–NOME COGNOME , in proprio e nella qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE ;
–NOME COGNOME ;
–NOME COGNOME ;
–NOME COGNOME , in proprio e nella sua qualità di institore di RAGIONE_SOCIALE ;
–NOME COGNOME alias NOME COGNOME , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE , tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO
presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA-FIRENZE n. 850/2020 depositata il 19/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Sul fondamento di p.v.c., a sua volta scaturente da indagini condotte dalla G.d.F. nell’ambito del procedimento penale n. 2066/2015 r.g.n.r. Proc. Prato, indagini dalle quali era emerso che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME costituiva mero prestanome di RAGIONE_SOCIALE , per conto della quale aveva introdotto nel t.n. cospicue quantità di tessuto, con conseguente configurabilità di un sodalizio dedito a contrabbando tra i gestori legali della predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la titolare COGNOME NOME ed il figlio nonché dipendente NOME COGNOME) e gli amministratori di fatto della medesima, individuati nei soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende di NOME. (NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE di Prato e Pistoia, al fine di recuperare i diritti di confine, emetteva:
-in data 09.03.2017, un primo avviso di pagamento prot. n. 4275/RU del 03.03.2017 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
-in data 16.05.2017, un secondo avviso di pagamento prot. n. 8713/RU del 11.05.2017 nei confronti dei coobbligati in solido:
NOME, NOME COGNOME , NOME , NOME COGNOME (alias NOME COGNOME) e COGNOME NOME.
I contribuenti proponevano impugnazione mediante separati ricorsi, respinti dalla CTP di Prato, previa riunione, con sentenza n. 198/01/2017 del 20/11/2017 depositata il 05/12/2017.
I contribuenti proponevano appello, respinto dalla CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
Con l’unico, articolato motivo di impugnazione, i primi due contribuenti contestano le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice relativamente al ruolo svolto dall’operatore economico RAGIONE_SOCIALE che, a parere dell’a.f. prima e della CTP poi (che sul punto offre motivazioni pienamente condivise da questa CTR), sarebbe stato soggetto fittizio ed interposto nell’operazione di contrabbando ipotizzata dalla GdF. La contestazione non appare fondata, dunque, in quanto gli atti dell’indagine, svolta anche attraverso richieste di informazioni presso il paese estero in cui formalmente operava RAGIONE_SOCIALE, mostrano con ragionevole certezza che la predetta società era semplicemente una cartiera cui era affidato il compito di dotarsi di codice IVA al fine di produrre false fatture di cessione intracomunitaria così tentando di far perdere le tracce dell’effettivo percorso seguito da parte della merce rinvenuta nei magazzini di RAGIONE_SOCIALE (la società di cui RAGIONE_SOCIALE era titolare). Infatti, premesso che RAGIONE_SOCIALE aveva di fatto negato qualsiasi collaborazione con l’RAGIONE_SOCIALE, è risultato che la citata società (che in realtà figurava quale importatrice di abiti e accessori e non di stoffe) non possedeva le strutture materiali e di personale (un solo dipendente) necessarie per svolgere l’attività dichiarata. Inoltre nessun flusso di denaro risultava registrato sul cc bancario ungherese della società, che aveva presentato la dichiarazione Intra solo per il terzo trimestre 2015 senza menzionare fornitura di beni alcuna verso la RS di NOME. Per le
stesse ragioni appare ragionevolmente provata anche la conclusione, tratta dalla GdF, sulla falsità RAGIONE_SOCIALE fatture intercorse tra la società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; potendosi quindi escludere la liceità del passaggio intracomunitario RAGIONE_SOCIALE merci pervenute alla RS. Per giunta, l’a.f. ha anche provato che le fatture intestate alla RAGIONE_SOCIALE, e ritenute ideologicamente false, non sono oggettivamente esattamente riconducibili alla merce rinvenuta presso RS. Ciò in quanto le fatture riportano quantitativo (metraggio) complessivamente di gran lunga inferiore a quello detenuto da RAGIONE_SOCIALE; e sono state riscontrate evidenti differenze qualitative. Merita menzione anche il fatto, accertato, di una numerazione anomala RAGIONE_SOCIALE fatture, indice di una produzione fraudolenta RAGIONE_SOCIALE fatture stesse. Quanto alle contabili bancarie che, secondo parte appellante, smentirebbero la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni, occorre solo rilevare che i pagamenti: a) sono tutti posteriori all’inizio del controllo ad opera della GdF; b) coprono solo l’importo di 150.000,00 €, a fronte di un importo complessivo RAGIONE_SOCIALE fatture ammontante ad € 1.013.084,23. Quanto infine al modello Intrastat, esso risulta compilato tardivamente rispetto al termine di legge e, soprattutto, dopo l’inizio della verifica ad opera della GdF.
L’appello di NOME COGNOME e NOME deve quindi essere respinto.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME da un lato, e COGNOME NOME dall’altro, si dolgono del fatto che la CTP ha accolto le tesi dell’a.f. senza sottoporre a disamina le loro argomentazioni difensive. La doglianza è fondata. Tuttavia ciò, com’è noto, non comporta l’annullamento della sentenza e la retrocessione del giudizio alla CTP, ma solo l’obbligo della CTR di valutare le ragioni RAGIONE_SOCIALE parti, assumendo le decisioni del caso.
In sintesi le ragioni RAGIONE_SOCIALE parti contribuenti si compendiano nel rilievo in virtù del quale essi potevano non sapere della illiceità dei comportamenti di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, che controllava ogni aspetto operativo, contabile e logistico di RAGIONE_SOCIALE Le indagini svolte dalla GdF,
al contrario, dimostrano documentalmente che i quattro appellanti avevano piena conoscenza dei fatti illeciti attribuiti a RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE (il cui l.r., amministratore unico e socio unico era RAGIONE_SOCIALE.; il cui institore con pieni poteri era NOME ed il cui dipendente era COGNOME NOME), infatti, gestiva il personale di RAGIONE_SOCIALE.; gestiva le vendite, gli acquisti e i flussi di denaro di RAGIONE_SOCIALE., faceva da tramite con il consulente per la sicurezza di NOMECOGNOME., gestiva affari privati di COGNOME. Di ampi poteri decisionali era anche titolare COGNOME COGNOMENOME (cugino di NOME), formalmente solo dipendente di RAGIONE_SOCIALE ma capace di impartire disposizioni per trasferimenti di denaro e di approvare preventivi.
In tale contesto fattuale, del tutto correttamente l’a.f. e la CTP hanno ritenuto applicabile il disposto dell’art. 79 del vigente codice doganale comunitario (Reg. UE 952/2013).
Propongono cumulativamente, con un unico atto, ricorso per cassazione i contribuenti di in epigrafe ( COGNOME , in proprio e nella qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE R.S. di COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , in proprio e nella sua qualità di institore di H.M. , e COGNOME alias COGNOME , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di H.M. ) mediante cinque motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con articolato controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Insufficiente motivazione’.
1.1. ‘Risulta palese come la Commissione Regionale abbia motivato in modo insufficiente la sentenza impugnata non è assolutamente vero che i ricorrenti abbiamo proposto un unico motivo di impugnazione, ma hanno articolato contestando puntualmente i vari punti della sentenza di primo grado. È palese come la Commissione Regionale, seguendo la sentenza della Commissione Provinciale, si sia basata solo e soltanto su quanto
asserito dalla RAGIONE_SOCIALE senza analizzare le eccezioni formulate dai ricorrenti’.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Il vizio motivazionale, segnatamente ‘sub specie’ dell’insufficienza della motivazione, non è più deducibile come tale giusta il riformato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; né il motivo denuncia una totale omissione o mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata: unica censura residualmente rilevante sul piano motivazionale.
D’altronde il motivo incorre altresì in difetto di precisione, a misura che non riproduce i motivi di appello onde contestare la ricostruzione, effettuata dalla CTR, dell’unico motivo di appello di COGNOMENOME e COGNOME.
Infine, il motivo è, ad ogni modo, manifestamente infondato, attesa, patentemente, la completa ed approfondita giustificazione addotta dalla CTR a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove prodotte’.
2.1. ‘Nella sentenza impugnata si dà per scontata l’inesistenza della società RAGIONE_SOCIALE e che la stessa sia una c.d. ‘cartiera’. L’esistenza della società RAGIONE_SOCIALE è confermata dalla regolarità della partita IVA e dal fatto che, nel procedimento penale, parte dei beni importati sono stati subito dissequestrati su stanza RAGIONE_SOCIALE parti. La Commissione non si pone neppure il dubbio se i ricorrenti fossero o meno coscienti del comportamento da parte della società RAGIONE_SOCIALE . Si richiama sul punto la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. II Penale, 25 gennaio 2016, il cui fulcro centrale della motivazione è la constatazione che non risulta provato che le società fossero davvero consapevoli di tutto il circuito seguito dalla merce e del coinvolgimento in una evasione tributaria . I Giudici di primo e secondo grado non hanno minimamente tenuto conto della esistenza di fatture, dei pagamenti in acconto effettuati e
documentati, del fatto accertato dalle autorità ungheresi in Inghilterra che i beni ‘provenienti da RAGIONE_SOCIALE sono arrivati a Felixstowe ed altri porti dove sono state sdoganate e da lì si è realizzato il trasporto un Francia ed Italia’, a dimostrazione dell’esistenza di rapporti commerciali e della esistenza della società RAGIONE_SOCIALE, e non tengono, altresì, conto che le merci fatturate alla RAGIONE_SOCIALE non sono arrivate dall’Ungheria ma, bensì, dall’Inghilterra. Non si tiene altresì minimamente conto della esistenza dei pagamenti effettuati, per acconto, sul conto indicato dalla società RAGIONE_SOCIALE. Nella sentenza impugnata non si prende, altresì, in considerazione che sono presenti i CRM regolarmente firmati dal gestore della società’.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Esso -che neppure individua il paradigma entro il quale dovrebbe inquadrarsi -non richiama anche solo per sommi capi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. II Penale, 25 gennaio 2016, non minimamente contestualizzata, e non evoca le prove in tesi erroneamente valutate dalla CTR, rendendo conto, in particolare, della loro produzione, del loro contenuto e della loro efficacia univocamente dimostrativa degli assunti difensivi, di per sé, anzi, non enucleati e perciò non allegati come incompatibili con gli accertamenti compiuti dalla CTR medesima.
Esso -che in modo siffattamente inconcludente pretende una rivisitazione nel merito del giudizio concordemente espresso da CTP e CTR, per ciò solo violando canoni e limiti del controllo di legittimità demandato a questa Suprema Corte -omette in definitiva di confrontarsi con il predetto giudizio: ciò emerge evidente sol che si consideri come la CTR lungamente si soffermi, non solo sugli indici rivelatori della sostanziale inesistenza di RAGIONE_SOCIALE ed ‘a fortiori’ di alcun rapporto con RAGIONE_SOCIALE, ma altresì, ed esplicitamente, sulle ragioni per cui le contabili invocate dai
contribuenti per smontare la prospettazione agenziale di fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni si rivelino totalmente inadeguate allo scopo.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Valutazione RAGIONE_SOCIALE sole prove accertate in sede penale – Violazione artt. 115 116 c.p.c. -Errore di motivazione ex art. 360, co 1, n. 5, c.p.c.’.
3.1. ‘La Commissione Tributaria Provinciale, in primo grado, e quella Regionale, nella sentenza impugnata, aderiscono in blocco agli accertamenti eseguiti dalla GdF nel procedimento penale senza entrare in una approfondita analisi dei documenti e RAGIONE_SOCIALE prove prodotte dai ricorrenti’. ‘In relazione all’appello promosso da NOME COGNOME e NOME COGNOME la stessa Commissione Tributaria Regionale rileva ‘si dolgono del fatto che la CTP ha accolto le tesi dell’a.f. senza sottoporre a disamina le loro argomentazioni difensive. La doglianza è fondata’. Nella sentenza impugnata il Giudice erroneamente ritiene che ‘ciò come è noto non comporta l’annullamento della sentenza e la retrocessione del giudizio alla CTP, ma solo l’obbligo della CTR di valutare le ragioni RAGIONE_SOCIALE parti, assumendo le decisioni del caso’ ‘.
3.2. Il motivo è inammissibile.
Esso incorre in difetto di precisione a misura che non specifica il contenuto, rispettivamente, degli accertamenti della GdF in seno al procedimento penale e dei documenti e prove introdotti dai contribuenti.
Esso neppure illustra per quale motivo sarebbe erroneo il ‘modus procedendi’ della CTR, la quale, rilevato non avere la CTP esaminato le argomentazioni della difesa dei contribuenti, ha direttamente provveduto alla riedizione del giudizio di merito.
A questo riguardo, di contro rispetto a quanto sostenuto nel motivo, la RAGIONE_SOCIALE ha correttamente operato, stante la natura interamente devolutiva dell’appello.
Fermo quanto precede, il motivo si dimostra, altresì e comunque, manifestamente infondato. Esso, infatti, laddove taccia
la sentenza impugnata di appiattimento sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini penali, neglige avere invece la CTR ‘funditus’ preso in considerazione e confutato gli assunti difensivi, volti, segnatamente, a protestare l’ignoranza di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME da un lato, e COGNOME NOME, dall’altro, rispetto ai comportamenti illeciti di COGNOMENOME (che a sua volta, come visto, nella ricostruzione della CTR, intratteneva rapporti fittizi con RAGIONE_SOCIALE): donde il ridetto appiattimento costituisce censura totalmente fuori contesto.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Errata applicazione dell’art. 79 del codice doganale comunitario’.
4.1. ‘Per quanto sopra esposto non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame l’art. 79 del Codice Doganale Comunitario. Il Giudice di secondo grado doveva analizzare, nello specifico ed approfonditamente, le posizioni dei vari ricorrenti particolare in relazione al 38° considerando del Codice il quale prevede che ‘è opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorga in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore’ ‘.
4.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La protesta di buona fede è del tutto generica, siccome disancorata rispetto a qualsivoglia indice fattuale, pretesamente misconosciuto dalla CTR.
Quest’ultima, al contrario, s’è profusa con dovizia di particolari nello spiegare che la compagine legata a NOME (NOME, NOME, NOME e COGNOME NOME) era senz’altro a conoscenza degli illeciti compiuti per il tramite di RAGIONE_SOCIALE., poiché la gestiva interamente, sia quanto ad acquisti e vendite sia quanto a flussi di denaro, riducendo conseguentemente RAGIONE_SOCIALE. ad una sorta di ‘longa manus’ di NOME.
Con il quinto motivo si denuncia: ‘Errata applicazione dell’art. 2369 c.c.’.
5.1. ‘Nella sentenza impugnata si rileva una errata applicazione dell’art. 2369 c.c. principalmente rispetto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che la G.RAGIONE_SOCIALE.F. ritiene amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Il requisito della continuità dell’attività gestoria da parte dell’amministratore di fatto tenta di recuperare sul pano probatorio il deficit di tassatività nascente dal difetto di un’investitura formale anche sub specie di un atto di delega. In assenza del requisito della continuatività dell’attività gestoria ed in relazione al singolo atto di gestione potrà, se del caso, ipotizzarsi una responsabilità concorsuale dall’extraneus amministratore di fatto occasionale nel reato proprio dell’amministratore legale’.
5.2. Il motivo è inammissibile.
Esso, come il precedente, cade in evidente genericità, omettendo di appuntare alcuna concreta censura alla sentenza impugnata.
Esso è viepiù manifestamente infondato, giacché – alla stregua di quanto già osservato a proposito del precedente – la CTR ha accertato avere NOME.NOME. il totale controllo di R.S. nell’intero suo sviluppo gestorio, senza che il ricorso adduca evidenze, già somministrate ad entrambi i giudici di merito, del contrario.
In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna solidalmente i ricorrenti come in epigrafe al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 8.200, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 12 settembre 2023.