Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 610 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 610 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3695/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r. COGNOME NOME, in proprio nonché quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r. COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed el ettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE-CAMPOBASSO n. 521/2018 depositata il 19/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’Ufficio di Termoli dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava, a carico di RAGIONE_SOCIALE l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO e, a carico di RAGIONE_SOCIALE , l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante i quali accertava, in capo alle rispettive società, per l’a.i. 2006, maggiori ricavi non dichiarati e, conseguentemente, maggiori imposte, con interessi e sanzioni.
1.1. Specifica il ricorso che, da una verifica condotta dalla RAGIONE_SOCIALE di Campobasso nei confronti RAGIONE_SOCIALE due società (aventi lo stesso legale rappresentante COGNOME NOME), con particolare riguardo ai reciproci rapporti commerciali, emergeva un ‘accordo’, stipulato nel 1996 mediante lettera commerciale, secondo cui RAGIONE_SOCIALE si occupava della commercializzazione dei prodotti finiti di NOME e degli acquisti RAGIONE_SOCIALE materie prime necessarie alla loro realizzazione.
1.2. In particolare, il ricorso illustra gli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini come in appresso:
La RAGIONE_SOCIALE acquistava le materie prime utili ad essere impiegate nella produzione in parte da fornitori nazionali ed in parte da fornitori provenienti da paesi extra UE e le consegnava alla NOME mediante ddt con dicitura ‘in conto lavorazione’ e ‘in conto vendita’. La NOME produceva i capi di abbigliamento avvalendosi di società in Albania e Romania, entrambi riconducibili allo stesso rappresentante COGNOME NOME.
Quando la NOME spediva la merce alle società estere presentava una dichiarazione doganale come ‘merce in esportazione’, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE liste valorizzate e quindi come operazione non valida ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/72.
Al termine del processo di lavorazione effettuato all’estero, la NOME rientrava in possesso dei prodotti finiti mediante estrazione da deposito IVA con autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR 633/72: in tal modo veniva neutralizzata
l’ IVA, stornato il costo della materia prima con lo scarico della lista valorizzata e contabilizzata la prestazione di servizio resa alle società estere.
Indi i capi di abbigliamento pronti ad essere immessi sul mercato venivano trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE. Che si occupava della commercializzazione e la NOME fatturava alla RAGIONE_SOCIALE. Solamente la prestazione di servizio.
1.3. L’Ufficio, ritenendo che ‘ il rapporto commerciale di che trattasi dovesse essere inquadrato nel contratto di commissione, dato che all’atto RAGIONE_SOCIALE operazioni doganali la NOME si dichiarava proprietari della merce ‘, ragion per cui i passaggi di beni tra committente e commissionario ed ancora tra commissionario e terzo acquirente avrebbero dovuto essere documentati mediante fattura, procedeva ai recuperi.
Le contribuenti, con distinti ricorsi, impugnavano gli avvisi innanzi la CTP di Campobasso, la quale, dispostane la riunione, con sentenza n. 145/03/12 del 26.6.2012, li accoglieva, annullando gli avvisi.
Appellava l’Ufficio, precisando che in via di autotutela aveva provveduto (per vero, a termini di controricorso, già in costanza del primo grado di giudizio) ad annullare i recuperi ‘ ai fini dell’imposizione diretta ‘, talché ‘ la vertenza proseguiva solo ai fini IVA sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ‘.
3.1. La CTR del Molise, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, essenzialmente, per quanto di ragione, osservando essersi
in presenza di un contratto di lavorazione e non già di commissione .
Nella realtà si intravede un accordo commerciale di lavorazione con trasferimento di merci in conto lavorazione, come attestato dai documenti di trasporto.
NOME acquista i tessuti materie prime che dovranno poi essere lavorati dalla NOME in Albania e successivamente consegnati alla prima per la sua commercializzazione: imporre per ciascuna fase una tassazione ai fini IVA per
intero importerebbe una violazione della capacità contributiva con conseguenze paradossali ed oltremodo gravose.
La consegna dei beni ai fini della lavorazione non costituisce prova della cessione a terzi della titolarità di tali beni né vi è la prova di indebiti vantaggi fiscali conseguiti dalle parti.
Del resto alla luce della recente normativa le operazioni doganali possono essere effettuate anche da chi non è titolare dei beni.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, cui resiste RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale incorporante (a seguito della sentenza in epigrafe) di RAGIONE_SOCIALE, con articolato controricorso, altresì insistendo nelle proprie ragioni con memoria telematica in data 13 ottobre 2025.
Ragioni della decisione.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 53 DPR n. 633 del 1972.
1.1. Ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, le presunzioni di cessione ed acquisto ex art. 53 DPR n. 633 del 1972 sono ‘ relative, annoverabili tra quelle cosiddette ‘miste’ ‘, che ammettono la prova contraria, ‘ ma unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova ivi prefigurati ‘. ‘ Pertanto, in mancanza di validi documenti che comprovino un rapporto di semplice intermediazione, si è in presenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza ogni ricavo conseguente al passaggio da commissionario ad acquirente deve essere considerato rilevante ai fini dell’IVA ‘. Nella specie, inoltre, a termini dei due identici PPVVCC notificati, si è ‘ verificato che, tra le due società, la RAGIONE_SOCIALE era, sicuramente, quella meglio predisposta ad esercitare una vera e propria posizione di controllo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ‘. Ancora, i ddt recano le diciture ‘ in conto lavorazione ‘ e ‘ in conto vendita ‘, ‘ ma i verbalizzanti non hanno
rivenuto registri atti a comprovare le movimentazioni di merci trasferite in conto lavorazione ‘ ovvero documenti con data certa rilevanti ai sensi dell’art. 53 cit. Infine, inconferente è il richiamo della CTR alla recente normativa doganale.
1.2. Il motivo e più in generale il ricorso si sottraggono all’eccezione d’inammissibilità formulata in controricorso sul rilievo che ‘ nulla viene eccepito o contestato con riferimento alla parte della sentenza di appello in cui si afferma la legittimità degli avvisi di accertamento in quanto contrastanti con il principio di capacità contributiva e con il divieto di doppia imposizione ‘. Invero, una volta contestato, come chiarissimamente nel motivo, che il trasferimento RAGIONE_SOCIALE merci avveniva in conto lavorazione, per non essere stata fornita, dalla difesa privata, prova idonea a superare la presunzione dell’art. 53 DPR n. 633 del 1972, il trasferimento in conto vendita, presupponente a monte la qualifica del contratto tra NOME e NOME in termini di commissione, determina per ciò solo l’assoggettamento ad IVA dei singoli passaggi, ragion per cui è implicita la contestazione, altresì, RAGIONE_SOCIALE affermazioni della CTR riguardo alle presunte violazioni del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione.
1.3. Il motivo è fondato.
1.3.1. Come questa RAGIONE_SOCIALE ha già avuto modo di osservare in precedenti pronunce riguardanti la contribuente con riferimento ai medesimi fatti sottesi al presente giudizio, ancorché in relazione a diversi anni d’imposta (cfr. Cass. nn. 33826, 333830 e 33833 del 2024, con particolare riguardo alla seconda, intervenuta a proposito di una sentenza d’appello dal tenore motivazionale identico a quella che ne occupa), molteplici sono gli errori compiuti dalla CTR.
Essa – in violazione, tra l’altro, dei criteri che presiedono la prova presuntiva, in funzione dei quali il giudice è tenuto ad un complessivo
apprezzamento di tutti gli elementi indiziari, analizzati, dapprima di per se stessi, dappoi gli uni in rapporto agli altri, in un tessuto di logica coerenza (cfr. in part. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 -01, e Sez. 3, n. 9059 del 12/04/2018, Rv. 648589 -01) – ha attribuito immediata, ma ingiustificata, valenza decisiva alla mera causale esposta nei documenti di trasporto, implicanti, attesa la dichiarazione di consegna RAGIONE_SOCIALE merci in conto lavorazione, la riserva di proprietà in capo a GTM: così tuttavia ha ricusato di valutare l’affermazione dell’Ufficio secondo cui NOME, nella realtà dei rapporti commerciali con RAGIONE_SOCIALE, era il vero soggetto dominante, essendo, tra l’altro, ‘ sicuramente, quella meglio predisposta ad esercitare una vera e propria posizione di controllo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ‘, attribuendo
In sostanza, la CTR – omettendo viepiù di considerare che, per costante giurisprudenza, ‘in tema di IVA, la presunzione di acquisto dei beni rinvenuti nel luogo in cui il contribuente esercita la sua attività può essere vinta, con l’allegazione di un rapporto non implicante il trasferimento della proprietà, solo con la dimostrazione di quel determinato rapporto tramite le specifiche prove documentali contemplate nello stesso articolo (libro giornale o altro libro tenuto a norma del codice civile, o apposito registro tenuto in conformità dell’art. 39 dello stesso d.P .R. n. 633 del 1972, oppure altro documento conservato a norma dello stesso articolo)’ (cfr., ‘ex multis’, Sez. 5, n. 19498 del 19/12/2003, Rv. 569080 -01) – ha pretermesso di ricostruire in maniera specifica e circostanziata l’intera filiera produttiva: ciò onde stabilire, alla luce di tutti gli elementi di valutazione disponibili, quale società, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avesse il dominio di detta filiera e quindi ne controllasse, in una visione d’insieme coerente al risultato economico finale, i singoli passaggi, a cominciare dall’acquisto RAGIONE_SOCIALE materie prime: ciò è a valere tanto più alla luce dell’incontestato dato di fatto che, non solo NOME e GTM, ma anche le società estere -incaricate da NOME (cui
previamente risale anche la scelta RAGIONE_SOCIALE materie prime), e non da GTM, della lavorazione -mettono capo ad unico assetto proprietario ed in definitiva decisionale.
È al cospetto della superiore doverosa individuazione, sul piano dell’effettività sostanziale, della società posta a capo della filiera produttiva che necessita di essere valutata la congruità della causale formalmente espressa nei documenti di trasporto (e nei contratti di acquisto di G.T.M.), saggiandone l’effettiva tenuta, tanto più considerato che il ridetto elemento formale comunque di per sé non collima con altri parimenti formali: ‘in primis’, l’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure di espatrio e rimpatrio da parte di NOME senza la spendita di un titolo abilitante alla mera detenzione (non essendo contrastata dalla contribuente la circostanza, allegata in ricorso, che NOME presentava la merce in dogana senza indicare, come ben avrebbe agevolmente potuto, e dovuto, fare proprio in forza dei ddt, la riserva di proprietà in capo a G.T.M.); ma anche il mancato reperimento – pretermesso dalla CTR agli effetti dell’art. 53, comma 2, DPR n. 633 del 1973 – di rilevazioni contabili volte a rappresentare l’accettazione della merce, da parte di NOME (che peraltro non si dichiara impresa esclusivamente mercantile), a mero titolo detentivo (segnatamente in conto lavorazione).
A quest’ultimo riguardo, deve osservarsi -così, anche in replica alla memoria, enunciandosi principio di diritto -che, sebbene la consegna e riconsegna di merci in conto lavorazione costituiscano operazioni in sé adeguatamente documentate dai documenti di trasporto, ragion per cui i relativi beni non devono essere inventariati (ossia, propriamente, inseriti nell’inventario di magazzino ), non per ciò solo tuttavia essi sfuggono ad alcuna rendicontazione, dovendo invece essere dettagliati in apposita annotazione di bilancio, previo specifico rilievo mediante scrittura ausiliaria nel registro di magazzino, ai sensi degli artt. 2214, comma 2, cod. civ. e 14, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in guisa da
giustificare la confluenza del mastro ‘lavorazione per conto terzi’ nel conto economico tra i ricavi RAGIONE_SOCIALE vendite e RAGIONE_SOCIALE prestazioni .
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME