Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21825/2018 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI VIGONZA UFFICI TRIBUTI, rappresentato e difeso dall ‘avvocato COGNOMECODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 77/2018 depositata il 16/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente l’appello del Comune rideterminando il valore dell’area edificabile (ai fini Ici 2005/10) in euro 149.000,00;
ricorre per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso il Comune di Vigonza che chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondato solo il quarto motivo di ricorso (omessa pronuncia sulla domanda di applicazione della continuazione per le sanzioni, ex art. 12 d. lgs. n. 472 del 1997); infondati gli altri motivi. La sentenza pertanto deve cassarsi in accoglimento del quarto motivo con rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del grado di legittimità.
Con i primi due motivi (che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica) la ricorrente prospetta violazione di legge, art. 62, d. lgs. n. 546 del 1992, art. 2, d. lgs. 504 del 1992, art. 2967 cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., relativamente alla mancata considerazione del terreno quale pertinenza del fabbricato industriale (anni di imposta dal 2005 al 2010, ICI). Per la società ricorrente la dichiarazione originaria del 1993 indicava l’area come esente dall’imposta , e pertanto era idonea a far considerare il terreno quale pertinenza del fabbricato.
La sentenza impugnata, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, e con valutazione delle prove, tra le quali una specifica consulenza, ha ritenuto l’area autonoma e d edificabile, rideterminandone solo il valore. La originaria dichiarazione del 1993,
da parte della contribuente, indicava l’area quale esente da imposta in quanto terreno incolto e non edificabile; il Comune, infatti, rappresenta nelle controdeduzioni che il terreno era in zona agricola e solo nel 1996 (24 aprile, data di esecutività del nuovo PRG), diventava edificabile (zona edificabile D9).
Non si prospetta, del resto, nel ricorso per cassazione, un vizio della motivazione della sentenza, sulla ritenuta edificabilità del terreno con esclusione della sua pertinenzialità.
In altri termini, si tratta di una valutazione del giudice di appello basata sulle consulenze in atti; è vero che l’edificabilità dell’area non ne escludeva di per sé la possibile pertinenzialità, ma quest’ultima è stata esclusa all’esito di un accertamento di merito; il solo dato della indicazione come esente nella dichiarazione originaria non è stato ritenuto dirimente, posto che l’esenzione dell’area nella dichiarazione 1993 dipendeva dal fatto che si trattava di terreno non edificabile ed incolto, e non di area pertinenziale.
A ltro sarebbe dire che il convincimento di non pertinenzialità e’ stato malamente o insufficientemente motivato dal giudice di appello, ma -come rilevato – manca in proposito uno specifico motivo di ricorso.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso (sull’ errato e, comunque, eccessivo trattamento sanzionatorio, violazione e falsa applicazione degli art. 10, 14, d. lgs. 504 del 1992, 6 e 10, l. 212 del 2000, art. 5, 6, 7 e 12, d. lgs. 472 del 1997, art. 16, d. lgs. 473 del 1997). La ricorrente sostiene di non aver omesso la dichiarazione in quanto la dichiarazione del 1993 era da ritenersi valida (anche se fosse errata). Come sopra visto la dichiarazione del 1993 riguardava il terreno incolto, nessuna dichiarazione risulta per il terreno al momento del suo inserimento nel piano regolatore, quale terreno edificabile. Per il quantum delle sanzioni per omessa dichiarazione si deve rilevare che le sanzioni sono state irrogate all’interno della
previsione normativa (dal 100 al 200 per cento), art. 14, d. lgs. n. 473 del 1997, peraltro con specifica motivazione nell’avviso.
Fondato è il quarto motivo di ricorso (denominato 2 bis), per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione per le sanzioni.
La Corte di Cassazione con orientamento consolidato ritiene applicabile la continuazione anche nei casi di omessa presentazione di dichiarazione ICI («In tema di ICI, l’omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l’applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta all’applicazione del regime della continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell’imponibile ed alla liquidazione dell’imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate» Sez. 5 – , Ordinanza n. 18447 del 30/06/2021, Rv. 661804 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 16/09/2016, Rv. 641050 -01 e Sez. 5 – , Sentenza n. 24234 del 09/09/2024, Rv. 672207 – 01).
Sul punto, quindi, essendoci omessa pronuncia la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Veneto per la rideterminazione delle sanzioni con l’applicazione del cumulo giuridico.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo del ricorso (denominato 2 bis nel ricorso in cassazione) e rigetta gli altri motivii; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024 .