Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4242 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4242 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26263/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ;
-Controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sez. IV, n. 3053/2024, depositata in data 7 maggio 2024, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Lazio il 7 maggio 2024, n. 3053/2024, non notificata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione – n. NUMERO_DOCUMENTO – , con il quale era stato rideterminato il valore dell’azienda acquistata con scrittura privata registrata in data 21 ottobre 2016, dall’importo dichiarato di euro 1.000,00 a quello accertato, pari a euro 2.434.700,00. Il valore della cessione veniva rideterminato a seguito del controllo dell’avviamento e RAGIONE_SOCIALE passività dedotte.
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva disatteso l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 669/2020, che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente, reputandolo fondato con riguardo alla non corretta deduzione RAGIONE_SOCIALE passività. Secondo i giudici d’appello, il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE si era limitato alla riproposizione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, senza formulare specifiche critiche rispetto alla decisione impugnata. La Corte di secondo grado aveva inoltre rilevato l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio del divieto di ‘ ius novorum ‘, avendo l’Ufficio introdotto due nuovi temi, quello relativo a un preteso abuso del diritto e quello dell’asserita fusione tra le due società, entrambi non trattati dinanzi alla Commissione di primo grado.
2 . L’RAGIONE_SOCIALE ha formulato quattro motivi di ricorso.
La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 13 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 56 del d. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112
c.p.c., per avere la Corte di secondo grado erroneamente ritenuto che l’appello non recasse specifiche censure avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale. Afferma la ricorrente che i motivi d’appello, trasfusi nel ricorso, riproponevano le difese e argomentazioni formulate nelle controdeduzioni di primo grado, poste in diretto e oggettivo contrasto rispetto alle ragioni su cui era fondata la sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente rilevato l’acquiescenza dell’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria appellante alle statuizioni della sentenza di primo grado riferite all’obbligo dell’acquirente di pagare, in solido con l’alienante, i debiti dell’azienda che risultano dalle scritture contabili obbligatorie. Afferma la ricorrente che il richiamo al principio di non contestazione è del tutto inconferente, riguardando tale principio le prove e non le valutazioni contenute nella sentenza; osserva inoltre di aver ribadito nell’atto di appello la sussistenza del presupposto impositivo, offrendo un’interpretazione della normativa da applicare al caso concreto diversa da quella fatta propria dal giudice di prime cure.
Con il terzo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 57 del d. Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte di giustizia tributaria erroneamente ritenuto che fossero stati introdotti nel giudizio d’appello elementi nuovi in violazione del principio del divieto di ‘ius novorum’. Afferma di aver trattato ambedue le argomentazioni -abuso del diritto e fusione RAGIONE_SOCIALE due società -nel giudizio di primo grado, così da non potersi le stesse considerare censure nuove e inammissibili in appello.
Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 43, I comma, lett.
a) e 51, commi I e IV, del d.P.R. n. 131/1986, e dell’art. 2560 c.c., per avere la sentenza d’appello erroneamente interpretato l’art. 51, IV comma, del d.P.R. n. 131/1986, il quale prevede che il valore RAGIONE_SOCIALE aziende sia controllato dall’Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni, compreso l’avviamento, al netto RAGIONE_SOCIALE passività.
5. Il primo motivo è fondato, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
Per questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo 53, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519 -RV 658400-01). È stato quindi ribadito che l’art. 53 del d. lgs. n. 546 del 1992 statuisce che il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, con verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, così da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto che si assumono violate, né
una rigorosa e formalistica enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione. Il giudizio, dunque, nel rispetto del principio del ‘ tantum devolutum quantum appellatum ‘ , resta inequivocabilmente nell’alveo di una ‘ revisio prioris istantiae ‘ , senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione, che è a critica vincolata. (Cass., n. 16855/2025).
Inoltre, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (Cass. 14/10/2021, n. 27961, Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2018, n. 24641).
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno -non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito -il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata RAGIONE_SOCIALE censure mosse (tra le più recenti, Cass. 25/0/2023, n. 2320).
L’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza e invoca il riconoscimento integrale della pretesa tributaria, ribadendo le ragioni enunciate nell’avviso e nelle controdeduzioni svolte in primo
grado, tanto con riguardo alle considerazioni relative alle passività quanto con riferimento all’avviamento.
6 . Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, con la cassazione della sentenza in relazione al medesimo motivo e il rinvio, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/02/2026.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME