Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15136/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1917/2023, depositata il 17 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale le veniva irrogata una sanzione determinata nella misura complessiva di euro 20.715,96 per irregolare prelievo di energia elettrica sanzionato dall’art. 59 del d.lgs. n. 504/95 nel periodo dal 21 agosto 2015 al 19 agosto 2020, cui corrisponde un’accisa evasa pari ad euro 10.357,98.
Si costituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Ufficio di Salerno chiedendo il rigetto dell’opposizione .
Con sentenza n. 2738 resa in data 11 ottobre 2021, la Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso di opposizione e annullava l’atto di contestazione .
-Avverso la sentenza interponeva appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La società contribuente si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della pronuncia di prime cure.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto l’appello .
-La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, poi illustrato con memoria.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si censura la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132 n. 4) cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Parte ricorrente contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha inteso affermare che la società non ha mai contestato l’ irregolare funzionamento del contatore, tale da imputargli ogni responsabilità soggettiva in merito, incorrendo nella violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ ., ovvero che ‘ il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero …’, non avendo considerato che, invece, la odierna ricorrente, ancor prima dell’accertamento eseguito da parte del dipendente dell a distribuzione il 20/08/2020, ha contestato l’irregolare consumo dell’energia elettrica mediante l’invio delle lettere raccomandate a.r. ed a mezzo PEC del 20/03/2019, 19/03/2019, 21/02/2019, 7-19/02/2019, allegate sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado e poi in quello di secondo grado. La stessa sentenza n. 2738/2021 di primo grado fa riferimento alle suddette lettere di contestazioni, ponendole alla base della sua decisione. Si evidenzia, inoltre, che la proprietà del contatore rimane a carico del distributore locale, per cui tutti gli interventi tecnici sono di responsabilità dello stesso distributore, e che la lettura del contatore da parte dell’addetto della società della luce dovrebbe avvenire una volta all’anno. Si sarebbe altresì dovuto tener conto che lo stesso contatore si trovava all’esterno della struttura e quindi non sotto il diretto controllo dell’utente.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l’attività di accertamento compiuta dai dipendenti dell’Enel – incaricati dell’esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica – rientrano tra quelle del pubblico ufficiale
o dell’incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell’assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell’ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all’accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell’atto di contestazione (Cass., Sez. V, 12 marzo 2020, n. 7075).
Nel caso di specie, alla luce di quanto accertato dai verificatori intervenuti, risulta pacifica la manomissione del contatore, essendo stata accertata la presenza di un apparecchio che alterava il regolare funzionamento del contatore. A fronte di tale evidenza, alcun rilievo assume l’art. 115 cod. proc. civ. nei termini indicati nel motivo di censura, per la cui violazione occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 26739).
A fronte della manomissione, la responsabilità è ricondotta al soggetto titolare del contratto, indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abusivo prelievo di energia elettrica e a prescindere dall’utilizzo fraudolento del contatore, essendo la sanzione di cui all’art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 irrogata per il sol fatto della sua alterazione (« 1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore
in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all’articolo 53 che: (…) b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita; »).
2. -Con il secondo motivo, condizionato al mancato accoglimento del primo motivo, si censura l ‘ omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 del cod. proc. civ. Il fatto decisivo consisterebbe nell’intervenuta contestazione dell’irregolare funzionamento del contatore denunciato da parte della RAGIONE_SOCIALE con richiesta di verifica al fornitore ed esclusione di ogni responsabilità a carico del contribuente. La circostanza era stata dimostrata attraverso l’invio delle lettere raccomandate dalle quali emergerebbero le ripetute contestazioni con invito anche alla verifica del contatore per anomalie nei consumi.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. II, 20 giugno 2024, n. 17005; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Essendo pacifico e incontestato l’accertamento della manomissione, così come indicato nell’esame del motivo precedente, la censura in oggetto risulta inammissibile per difetto di decisività, a
nulla rilevando – a fronte del fatto accertato dai verificatori – eventuali rilievi sull’irregolare funzionamento del contatore .
3. -Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del cod. proc. civ. norma prevede si la punizione di una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti obbligati di cui all’art. 53 del medesimo testo e nei casi di cui allo stesso art. 59, ma non ‘indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abusivo prelievo di energia elettrica.’ Nella specie, nonostante l’individuazione dell’effettivo responsabile dell’abuso che risultava essere persona completamente estranea alla rappresentanza legale della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, con ogni esclusione di responsabilità di quest’ultima, come veniva dichiarato nello stesso verba le di verifica ‘persona che utilizza di fatto la fornitura’ e dall’avviso del procedimento penale, la Corte di merito di secondo grado ha ritenuto che la norma sanzionatoria in esame trovasse comunque applicazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non all’effettivo suo autore.
3.1. -Il motivo è infondato.
L’art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 prevede che « 1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all’articolo 53 che : (…) b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita ».
Come chiarito da questa S.C., le sanzioni previste dal d.lgs. n. 504 del 1995, art. 59, hanno natura amministrativa e assolvono a un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all’imposta e non hanno finalità punitive, producendo effetti sul soggetto obbligato all’adempimento fiscale, indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abusivo prelievo (Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15201).
La Commissione tributaria regionale ha accertato in fatto che gli operatori intervenuti sui luoghi avevano riscontrato la presenza di un apparecchio che alterava il regolare funzionamento del contatore ed ha precisato che tale alterazione non era stata oggetto di alcuna contestazione da parte della contribuente. Alla luce dell’apprezzamento compiuto in sede di merito deve pertanto ritenersi confermata la responsabilità della società titolare del contratto relativo all’apparecchio manomesso, rientrando nella fattispecie sanzionatoria qualunque condotta, omissiva o commissiva, anche nella specie di culpa in vigilando (in pronuncia, peraltro, si evidenzia il vantaggio derivante da un maggiore consumo di energia elettrica non registrata).
4. -Con il quarto motivo si censura l ‘ omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. -Vizio di motivazione in merito alla nullità dell’impugnato atto di contestazione nr. 289/2020 emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli in applicazione all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 24 della Costituzione . Al riguardo, si evidenzia che la sentenza impugnata fornirebbe una inadeguata motivazione in merito all’eccezione di nullità dell’opposto atto di contestazione n. 289/2020, emesso dall’Agenzia delle Dogane, in virtù delle norme richiamate. Dalla lettura dell’atto di contestazione , notificato il 23 dicembre 2020 alla RAGIONE_SOCIALE, non risulterebbe esserci l’indicazion e dei criteri adottati e non verrebbero
allegate le tabelle di ricalcolo dei consumi di energia elettrica, ovvero non risulterebbero compiutamente indicati i calcoli attraverso i quali è stata determinata la sanzione applicabile, mancando l’espressa enunciazione di quali siano i minimi edittali previsti per le singole violazioni. Per superare tale eccezione la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe fornito una motivazione che si allontana dall’eccepita circostanza, limitandosi a riferire su quanto stabilito da una direttiva della A.R.E.R.A., con omessa considerazione della nullità del predetto atto di contestazione.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
Parte ricorrente, pur denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo non provvede ad indicarlo, contravvenendo alla giurisprudenza costante di questa Corte sui limiti di sindacabilità del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, 20 giugno 2024, n. 17005; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), finendo invero per prospettare un ipotetico vizio di motivazione nella disamina dell’eccezione di nullità dell’atto impositivo o un possibile errore di diritto sul vizio di motivazione dell’atto , quanto alle sanzioni. Si tratta, pertanto, di una doglianza affetta da inammissibilità sia riguardo all’omesso esame di un fatto decisivo sia riguardo alla prospettazione di una ipotetica inadeguatezza della motivazione, che non può dirsi apparente perché specifica e circostanziata, pertanto rispettosa del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. IV, 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. IV, 5 agosto 2019, n. 20921).
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.