Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1445/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi IVA – contabilità presso terzi – base di calcolo
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5638/38/16, depositata in data 29 settembre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA del periodo di imposta 2008, emessa ex art. 54bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per omessi versamenti. La società contribuente ha dedotto di avere fatto opzione per lo speciale regime della contabilità gestita da terzi, che comportava la liquidazione periodica dell’IVA e ha contestato la pretesa impositiva nel merito.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso.
La CTR del Lazio, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio . Ha ritenuto il giudice di appello che la società contribuente -avendo esercitato l’opzione della liquidazione periodica dell’IVA, fruita dai contribuenti che conservano i registri IVA presso terzi o che si avvalgono contabilmente di centri elaborazione dati esterni -ha versato tutte le somme dovute per IVA.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente abbia versato integralmente l’IVA per il periodo di imposta 2008. Parte ricorrente ripercorre le modalità di liquidazione dell’imposta seguite dalla società contribuente, trascrivendo in proposito il ricorso introduttivo, che ha
tenuto conto, nella liquidazione dell’IVA, delle operazioni compiute nel mese precedente, laddove la disposizione in oggetto prevede che in caso di contabilità affidata a terzi l’IVA debba essere liquidata avuto riguardo all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui viene operata la liquidazione; il che -ad avviso del ricorrente -ha generato una erronea base di calcolo dell’IVA a liquidarsi, per effetto di una sfasatura del periodo di riferimento, con conseguente imputazione d i parte dell’IVA , nel caso di specie, a un diverso periodo di imposta.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso articolate dal controricorrente, posto che il ricorrente si è limitato a trascrivere gli atti di parte contribuente ai fini di evidenziare le modalità di liquidazione dell’IVA e ha, invece, individuato nel complesso del ricorso, quale sarebbe la parte della sentenza impugnata oggetto della sentenza di impugnazione, precisamente la parte della sentenza di appello ove si è ritenuto che il contribuente abbia versato integralmente l’IVA dovuta per il 2008.
Il ricorso è fondato. Dispone l’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998: « a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente ». La norma tiene conto della circostanza -come evidenziato anche da parte controricorrente -che la documentazione da consultare ai fini della liquidazione dell’imposta si trova in altro luogo rispetto alla sede di parte contribuente, ciò ai fini della individuazione del database ai fini del calcolo algebrico tra IVA
esigibile e IVA detraibile necessario ai fini della liquidazione dell’imposta .
4. Pur non prevedendo la disciplina alcuno slittamento dei termini per la liquidazione dell’imposta (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2018, n. 26180; Cass., Sez. V, 11 agosto 2016, n. 16973; Cass., Sez. V, 18 marzo 2016, n. 5401; Cass., Sez. V, 18 settembre 2015, n. 18368; Cass., Sez. V, 24 luglio 2015, n. 15636), la norma adotta una base di calcolo che giunge al la liquidazione dell’imposta tenuto conto della circostanza in fatto della non immediata reperibilità da parte del contribuente della documentazione contabile. Pur non comportando tale circostanza lo slittamento in avanti del termine di liquidazione dell’IVA , il contribuente deve avere un maggior lasso di tempo, che nella specie comporta uno slittamento «a ritroso» del periodo di riferimento ai fini della determinazione della base di calcolo (Iva esigibile -Iva detraibile), al fine di acquisire la documentazione utile alla liquidazione dell’IVA ; periodo di riferimento individuato dal legislatore nel mese precedente rispetto a quello della base di calcolo ordinaria (IVA esigibile – IVA detraibile). Ne consegue che il quadro VH che deve essere preso a riferimento mensilmente (VH 1 per gennaio, VH 2 per febbraio e seguenti), compilato entro il 16 del mese successivo, terrà conto della base di calcolo risultante dai dati relativi al mese ancora precedente (dicembre, gennaio e successivi).
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
«l’affidamento a terzi della contabilità comporta una diversa base di calcolo dell’imposta da versare, la quale tiene conto delle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente, stante la non immediata disponibilità della documentazione contabile».
La sentenza impugnata non ha compiuto tale accertamento in fatto, assente dalla motivazione della stessa, per cui la sentenza va
cassata con rinvio, al fine di verificare il rispetto del suddetto principio di diritto. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024