Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9049/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
– ricorrenti –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5357/2022 depositata in data 13/07/2022, non notificata;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 4/06/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME udito il sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo, secondo, terzo e sesto motivo del ricorso; u dito l’Avv. per l’Avvocatura Generale dello Stato ; udito l’Avv. NOME COGNOME per la società.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di finanza di Casalnuovo di Napoli nei confronti della RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di rivendita pneumatici e relativi accessori, relativa agli anni 2009, 2010 (anni in cui la società aveva veste di società di persone) e 2011, e della emissione del relativo pvc, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società avviso di accertamento per l’anno 201 0, rettificando in aumento le voci relative ai ricavi e ai costi realizzati e sostenuti nell’anno in esame e chiedendo il pagamento di maggiori imposte dirette e Iva; l ‘ avviso si fondava sul rinvenimento di una contabilità parallela nel disco dell’elaboratore IBM AS 400 i cui contenuti erano comunicati alla parte tramite la consegna di un dvd che conteneva, riprodotto in formato Excel, il risultato delle attività della Guardia di finanza sui dati presenti nei file tt. e in base a tale documentazione era accertata l’o messa fatturazione delle cessioni di pneumatici e relativi accessori; sulle stesse basi erano emessi gli avvisi di accertamento Irpef nei confronti dei due soci.
Dopo l’annullamento delle originarie decisioni da parte della Commissione tributaria regionale, i ricorsi, separatamente proposti e poi riuniti, erano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello erariale.
In particolare i giudici del gravame evidenziavano che la scoperta di una contabilità in nero archiviata su file informatici legittimava l’amministrazione a disattendere le scritture contabili e ad accertare con il metodo induttivo il contribuente in quanto la contabilità in nero è un elemento probatorio sia pure meramente presuntivo legittimamente valutabile in relazione all’esistenza delle operazioni non contabilizzate; tuttavia occorreva che le presunzioni di cui l’ufficio si avvalesse fossero gravi, precise e concordanti mentre nel caso di specie il giudice di primo grado, correttamente, aveva ritenuto complessivamente inattendibile la contabilità parallela, valorizzando le irrituali modalità di acquisizione dei file sulla scorta delle consulenze prodotte; l’estrazione dei file dal computer aziendale e la loro conversione in formato Excel erano avvenute attraverso una modalità non certificata da alcuna procedura software o da attrezzatura hardware forense, ancor più necessari stante la difficoltà tecnica di una acquisizione di un sistema superato e comunque il risultato non era percorribile a causa della rottura dell’unità del nastro; tale conclusione era rafforzata dalle risultanze delle consulenze di parte e della consulenza informatica forense disposta dal pubblico ministero del procedimento penale davanti al tribunale di Nola nella quale era evidenziata un irrituale modus operandi . A tali considerazioni la CTR aggiungeva le ulteriori anomalie e incongruenze ravvisate in ordine al costo di ogni pneumatico, alla varietà di prodotti commercializzati, ai valori dei prezzi di acquisto di riferimento, ai quantitativi di vendita, alle duplicazioni di voci alla quantità di merce acquistata senza fattura.
Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a sei motivi, illustrati da successiva memoria.
La società resiste con controricorso, cui ha fatto seguito istanza di fissazione di udienza fondata sulla produzione della sentenza penale di
assoluzione di COGNOME NOME pronunciata a seguito di dibattimento dalla Corte d’appello di Napoli .
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 4/06/2025.
Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo, secondo, terzo e sesto motivo del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c.; si impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse proceduto all’accertamento nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE ricorrendo al metodo analitico induttivo di cui all’art. 39 , comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 anzichè al metodo induttivo puro di cui al comma 2. Tale errore di diritto ha portato i giudici a verificare se le circostanze allegate e provate in giudizio dall’Ufficio rivestissero natura di presunzioni connotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. laddove l’accertamento induttivo è affidato a presunzioni anche prive di detti caratteri.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce, in subordine, violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d. P.R . n. 600/1973, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in quanto, anche volendo applicare le presunzioni qualificate, nondimeno l’accertamento e la verifica hanno provato l’esistenza di materia imponibile sottratta a tassazione , costituendo plurime circostanze elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 32, 39 del d.P.R. n. 600/1973, in quanto la CTR non ha applicato la presunzione legale di evasione con riferimento alla materia imponibile sottratta a tassazione comprovata dalla omessa giustificazione dei movimenti bancari descritti alle pagg. da 18 a 23 del citato p.v.c. della G.d.F.
Con il quarto motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e si denuncia la violazione del principio dispositivo con riferimento all’errore percettivo commesso dalla CTR sul contenuto oggettivo della consulenza informatica forense disposta dal PM nel procedimento penale n. 5670/13 del Tribunale di Nola.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. si deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia, e si censura la motivazione della CTR per vizio di motivazione nella parte in cui ha omesso di esaminare il fatto storico costituito dalla identità di contenuto tra le stampe delle librerie e dei files in possesso della G.d.F. e le stampe delle librerie e dei files prelevati dai due c.t.u. del P.M. in sede di consulenza informatica.
Con il sest o motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’ omessa pronuncia in quanto i giudici regionali, una volta ritenuta inattendibile la ricostruzione oper ata dall’ufficio, hanno errato nel disporre l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento impugnato, posto che avrebbero dovuto pronunciare nel merito della pretesa, rideterminando il maggior reddito da imputare alla società ed ai due soci.
2. La questione relativa all’efficacia del giudicato penale favorevole al legale rappresentante della società, rassegnata dalla ricorrente in memoria, unitamente alla produzione della sentenza assolutoria resa
dalla Corte d’Appello di Napoli, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 5714/2025.
Appare opportuno, pertanto, disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite all’esito della quale il ricorso andrà rifissato.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa a seguito di ordinanza interlocutoria n. 5714/2025.
Così deciso in Roma, in data 4 giugno 2025.