Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31551 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
AVVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF-IVA-IRAP 2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22484/2020 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche n. 183/2020, depositata il 10 marzo 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
-Rilevato che:
All’esito di verifica fiscale la Guardia di Finanza, in data 19 ottobre 2007, emetteva nei confronti di COGNOME NOME, titolare di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, processo verbale di constatazione, con il quale veniva rilevata, per le annualità dal 2004 al 2007, una ‘contabilità parallela’, informale ed extra -bilancio, dalla quale era possibile desumere una situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale diversa da quella risultante RAGIONE_SOCIALE scritture contabili.
Successivamente, con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 27 aprile 2012, l’RAGIONE_SOCIALE rideterminava il reddito d’impresa della RAGIONE_SOCIALE, per l’anno d’imposta 2007, ai sensi degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con accertamento di maggiori componenti positive di reddito imponibili e rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte IRPEF, IRAP ed IVA, con relative sanzioni ed interessi.
Avverso tale avviso di accertamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 18/02/2013, pubblicata il 4 gennaio 2013, lo accoglieva , annullando l’atto impugnato .
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale RAGIONE_SOCIALE Marche, con sentenza n. 183/2020, pronunciata il 2 marzo 2020 e depositata in segreteria il 10 marzo 2020, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’atto impugnato e condannando parte contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 24 luglio 2020).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Fissata per la discussione l’adunanza camerale del 17 dicembre 2021, all’esito di detta camera di consiglio la Corte
emetteva ordinanza interlocutoria n. 10441 del 31 marzo 2022, con la quale veniva rinviata la trattazione del procedimento alla pubblica udienza.
Veniva fissata successivamente nuova adunanza in camera di consiglio per il 13 gennaio 202 3, all’esito della quale veniva emessa nuova ordinanza interlocutoria n. 5939 del 28 febbraio 2023, con la quale era disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2025, sempre ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memorie.
– Rilevato che:
1. In via preliminare, deve rilevarsi che, pur essendo stato in precedenza disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente giudizio, giusta ordinanza interlocutoria n. 10441 del 31 marzo 2022, per la trattazione in pubblica udienza, tale circostanza non vincola la successiva fissazione necessariamente in udienza pubblica.
Invero, «in tema di procedimento di cassazione, ove il ricorso sia stato preliminarmente esaminato dalla sezione prevista dall’art. 376 c.p.c. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell’art. 380bis, comma 3, c.p.c., non sussiste la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza, salvo che l’ordinanza di remissione faccia espresso riferimento alla sussistenza dei presupposti -particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare – che,
ai sensi dell’art. 375, comma 2, c.p.c., giustificano tale trattazione» (Cass. 27 settembre 2017, n. 22462).
Nel caso di specie, il rinvio per la trattazione in pubblica udienza è stato disposto proprio dalla sesta sezione -sottosezione tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 10441/2022, senza che, tuttavia, fosse specificato che tale rinvio veniva disposto per la particolare rilevanza della questione di diritto trattata, ragion per cui l’indicazione della fissazione della pubblica udienza non era vincolante, e legittimamente è stata fissata adunanza camerale non partecipata dinanzi a questo Collegio.
Venendo quindi ad esaminare il merito ricorso, esso, come si è detto, è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che gli appunti, i brogliacci e le previsioni economico-finanziarie, che erano stati rinvenuti in sede di verifica, potessero costituire validi elementi per giustificare l’accertamento induttivo del maggior reddit o.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. , per non avere tenuto conto, il giudice d’appello, rispettivamente: 1) della non obbligatorietà per le imprese individuali della tenuta del bilancio secondo le disposizioni in materia di società di capitali; 2) dello stato di indebitamento e decozione risultante da un modello predittivo della crisi k-score ;
dell’assoluzione in sede penale dal reato di infedele dichiarazione.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, , la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dall’art. 2709 c.c. e ss., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (tra le tante: Cass. 23 maggio 2018, n. 12680; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622; Cass. 16 novembre 2018, n. 29543; Cass. 20 ottobre 2020, nn. 22736 e 22737; Cass. 28 aprile 2021, nn. 11160 e 11164; Cass. 17 settembre 2024, n. 24968).
Pertanto, costituendo, anche da sola, un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal l’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 , la “contabilità in nero” comporta l’inversione dell’onere della prova, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte regionale, che ha, per l’appunto, rilevato come la documentazione extracontabile acquisita presentasse tutti gli elementi di una
contabilità parallela, nella quale erano evidenziati componenti positivi di reddito sottratti a tassazione.
3.2. Anche il secondo motivo è infondato.
Le circostanze della non obbligatorietà, per le imprese individuali, della tenuta del bilancio secondo le disposizioni in materia di società per azioni, e la sussistenza di uno stato di indebitamento e decozione risultante da un modello predittivo della crisi c.d. k-score , sono assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, vertendosi in tema di accertamento di utili extra-contabili sulla base di una documentazione informale ed extra-contabilità ordinaria.
Per quel che riguarda, invece, il profilo dell’assoluzione penale, va rilevato che non risulta documentato il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, per cui non può applicarsi, nella specie, il novellato art. 21bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
3.3. Deve rilevarsi, infine, che non può ritenersi vincolante, per questa Corte, il precedente di cui all’ordinanza n. 4984 del 24 febbraio 2021, sia perché relativo ad altri periodi d’imposta con accertamento su fatti aventi una loro autonomia anno per anno (per l’esclusione dell a fattispecie del giudicato esterno, in tali casi, da ultimo Cass. 14 giugno 2025, n. 15938), sia perché, in ogni caso, in quell’altro giudizio il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è stato rigettato in quanto il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la C.T.R. aveva ritenuto correttamente ripartito l’onere della prova , ritenendo documentat a l’esistenza , per quegli anni, di elementi a discarico per il contribuente; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile ed il terzo motivo riguardava un vizio di
motivazione della sentenza impugnata, e non attenevano, quindi, al merito della decisione.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare COGNOME NOME tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)