Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21548 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29191/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 2579/2/17 depositata il 9 maggio 2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale I di Roma dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di vendita di «hardware» , un avviso di accertamento con il quale
rettificava il reddito d’impresa e il volume d’affari dichiarati dalla contribuente ai fini dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2006.
L’atto impositivo traeva origine dall’attività di verifica condotta dalla Tenenza di Ladispoli della Guardia di RAGIONE_SOCIALE a sèguito di due espostidenunce presentati dall’ex socio e co -amministratore della società NOME COGNOME, dalla quale era emersa l’esistenza di ricavi occultati risultanti da una contabilità parallela tenuta .
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 2579/2/17 del 9 maggio 2017, accogliendo, per quanto di ragione, l’appello della contribuente, annullava l’atto impositivo nelle sole parti relative: (a)agli «importi che dalla documentazione extracontabile sarebbero stati incassati nei giorni di chiusura» degli uffici e dei punti vendita della società; (b)agli «importi dei costi» inerenti alle prestazioni esposte in due fatture emesse dall’impresa individuale COGNOME, per un ammontare complessivo di 10.000 euro.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero «atto di costituzione», ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 52 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2729 c.c..
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’attribuire al tabulato esibito alla Guardia RAGIONE_SOCIALE dall’ex socio e co -amministratore COGNOME, consistente in un semplice foglio Excel privo di data e sottoscrizioni, il valore di documentazione acquisita nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, anziché quello di mera dichiarazione proveniente da un terzo, come tale integrante un mero elemento indiziario.
1.2 Viene pure evidenziato che il predetto COGNOME, .
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 12 della L. n. 212 del 2000.
2.1 Viene rimproverato alla Commissione regionale di aver ritenuto legittimo l’accertamento operato dall’Ufficio, sebbene i dati risultanti dalla supposta non avessero trovato idoneo riscontro nell’attività di indagine svolta dai militari verificatori.
2.2 Si contesta, inoltre, al collegio di secondo grado di aver a torto svalutato il prospetto contabile prodotto in giudizio dalla contribuente, dal quale era possibile inferire che .
I due motivi possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi.
3.1 Essi sono complessivamente infondati e in parte inammissibili.
3.1 La CTR laziale ha esaminato gli argomenti difensivi addotti dalla contribuente con l’esperito gravame, giudicandoli solo in parte
fondati.
3.2 Con specifico riferimento alla questione di cui si discute, il collegio regionale ha posto in rilievo che:
-«la Guardia di RAGIONE_SOCIALE, come risulta dal testo del P.V.C., a (veva) effettuato i necessari riscontri sui tabulati degli incassi in nero forniti dall’ex socio co -amministratore, rinvenendo all’interno di una borsa acquisita il giorno dell’accesso presso la sede di Bracciano INDIRIZZO fogli mobili intestati ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in cui erano riportati dati e notizie che avevano un preciso riscontro con quanto riportato sui tabulati consegnati dall’ex socio, attestanti la contabilità parallela in nero» ;
-«i dati ivi contenuti, raffrontati con i dati contenuti nei tabulati dell’ex socio, (era) no risultati coincidenti nella data, nella descrizione dell’operazione e negli importi e riporta (va) no fedelmente le operazioni di prelievo e versamento effettuate dall’ex socio indicate nei suoi tabulati contenenti la contabilità in nero» (pag. 4 della sentenza, ultimi undici righi, e pag. 5, primi due righi).
3.3 Ciò posto, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (cfr. Cass. 14763/2024, Cass. 32379/2023, Cass. n. 39669/2021, Cass. n. 11437/2014, Cass. n. 24007/2013).
3.4 Per quanto qui particolarmente interessa, è stato affermato che la contabilità «in nero» -consistente in appunti personali e informazioni dell’imprenditore o anche in documenti informatici (cd. «files» ) estrapolati da un «personal computer» , contenenti una
sorta di agenda dei clienti, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE date dei pagamenti, degli importi versati e RAGIONE_SOCIALE fatture emesse- integra un elemento presuntivo legittimamente utilizzabile ai fini della prova dell’esistenza di operazioni non contabilizzate (cfr. Cass. n. 7199/2024, Cass. 17420/2022, Cass. n. 2775/2021, Cass. n. 16060/2017, Cass. n. 17420/2016, Cass. n. 20902/2014).
3.5 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, non appaiono configurabili gli «errores in iudicando» denunciati dalla ricorrente, avendo la CTR rettamente attribuito valore di presunzione semplice alla documentazione posta a base dell’accertamento tributario, in cui essa ha ravvisato una vera e propria contabilità parallela a quella ufficiale, e quindi escluso, alla stregua di una complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie, che la contribuente fosse riuscita ad offrire idonea « prova documentale a sostegno della sua affermazione che gli incassi in nero sarebbero ricavi per cessioni di beni con emissione di scontrino» .
3.6 A tale ultimo riguardo, non ha mancato di osservare che «il prospetto presentato» dalla società, «riportante alcuni giorni presi a campione con i rispettivi corrispettivi, non dimostra (va) in alcun modo che gli incassi in nero rientr (asser) o negli importi per i quali (era) no stati emessi gli scontrini fiscali, in quanto la documentazione extracontabile costituisce una contabilità occulta parallela che tiene conto, giorno per giorno, soltanto di quanto incassato in nero, mentre la contabilità ufficiale tiene conto soltanto di quanto regolarmente incassato con emissione di scontrini fiscali» .
3.7 Per il resto, laddove tendono a mettere in discussione la correttezza dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali operato dal collegio di secondo grado, le censure in disamina si appalesano inammissibili, in quanto, dietro il velo della denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., si risolvono, in realtà, in una
sostanziale richiesta di rivalutazione del merito della controversia.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, respinto.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione