Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22412 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25042/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2352/22/21 depositata il 15/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2352/22/21 del 15/03/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE
Star) avverso la sentenza n. 2586/34/19 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del rinvenimento, presso i locali della società contribuente, di documentazione extracontabile, in virtù della quale erano state elevate una serie di contestazioni sostanziali a carico di New Star.
1.2. La CTR respingeva l’appello di New Star evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli appunti personali e le informazioni dell’imprenditore rinvenuti nel corso dell’attività istruttoria suscettibili di essere considerati, con riferimento al singolo caso specifico, come “contabilità in nero”»; b) «la “contabilità in nero”, parallela rispetto a quella ufficiale, costitui un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, espressamente previsti dall’articolo 2729 del codice civile; ne consegu che, considerato il suo valore probatorio, tale elemento legittima di per sé il ricorso all’accertamento induttivo previsto dall’articolo 39 del Dpr 600/1973, a prescindere dalla sussistenza di altri elementi», e determinava l’inversione dell’onere probatorio in capo al contribuente; c) dalla contabilità in nero rinvenuta era emerso che la società contribuente nell’anno 2013 aveva effettuato operazioni di cessione di beni senza l’emissione d ella relativa fattura per complessivi euro 2.367.912,00; d) l’Ufficio, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, aveva, dunque, fornito la prova dell’inattendibilità delle scritture contabili desunta da gravi, numerose e ripetute omissioni o da false ed inesatte indicazioni
relative agli elementi indicati in dichiarazione, e aveva, pertanto, legittimamente proceduto ad accertamento analitico-induttivo.
New Star impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione di New Star è affidato a tre motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l’essere la motivazione della sentenza impugnata poco comprensibile, contraddittoria, illogica, non caratterizzata da alcuna valutazione giuridica ed oltretutto basata su una carente ed erronea ricostruzione dei fatti. In particolare, il giudice di appello non avrebbe in alcun modo valutato gli esiti del procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME legale rappresentante della società contribuente, la cui posizione è stata archiviata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. La società contribuente si duole essenzialmente del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto degli esiti del procedimento penale più sopra menzionato.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art 54, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 5, 11 e 25 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e degli artt. 39, secondo comma, 40 e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR confermato l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria, sebbene quest’ultima avrebbe dovuto procedere ad accertamento analitico e non induttivo.
I primi due motivi di ricorso denunciano, sotto diversi profili, la mancata considerazione, da parte del giudice di appello, del decreto di archiviazione emesso in sede penale nei confronti del legale rappresentante della società. Detti motivi possono essere congiuntamente esaminati e vanno disattesi.
2.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Sotto diverso profilo, va ricordato che nel giudizio tributario non può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l’autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cass. n. 27814 del 04/12/2020); pertanto, il giudice tributario, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione resa in sede penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass. n. 28174 del 24/11/2017; si vedano, altresì Cass. n. 10578 del 22/05/2015).
2.2.1. In buona sostanza, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva (Cass. n. 2938 del 13/02/2015; si veda anche Cass. n. 4924 del 27/02/2013).
2.3. Va, peraltro, ricordato, in termini generali, che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
2.4. Nel caso di specie, il rilievo della ricorrente -proposto sotto i diversi profili dell’ error in procedendo , dell’ error in iudicando e del vizio di motivazione -riguarda essenzialmente la mancata considerazione del decreto di archiviazione emesso dal GIP in sede penale nei confronti del legale rappresentante della società contribuente. Nella prospettazione di New Star detto decreto avrebbe escluso la rilevanza dei ‘brogliacci’ rinvenuti dai verificatori, indicati come semplici elementi indiziari.
2.5. Va, peraltro, evidenziato che il giudice di appello ha legittimamente esaminato autonomamente la rilevanza, a fini tributari, della contabilità parallela rinvenuta dai verificatori con motivazione ampia, circostanziata e tutt’altro che illogica. Pertanto, nella prospettiva per la quale il fatto rilevante (la esistenza di una contabilità parallela) è stato esaminato, l’omessa considerazione, a fini indiziari, del decreto di archiviazione costituisce una legittima valutazione di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità, posto, peraltro, che l’attribuzione di un qualche valore indiziario è riconosciuta dalla legge solo alla sentenza penale passata in giudicato; e ciò anche nella prospettiva dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che si rivolge alle sole sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso (cfr. Cass. n. 3800 del 14/02/2025).
2.6. Ne consegue che il primo motivo è infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi né apparente, né contraddittoria, né illogica, essendo chiaramente individuabile la sua ratio decidendi .
2.6.1. Il secondo motivo va, altresì, disatteso, non sussistendo il vizio di violazione di legge e non potendo configurarsi un omesso esame (peraltro, sotto il profilo del vizio di motivazione, il motivo è anche inammissibile per violazione del principio della doppia conforme: doppia conforme: Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si afferma l’illegittimità dell’accertamento induttivo, è infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Il ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cd. accertamento induttivo di cui all’art. 39, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 » (Cass. n. 29543 del 16/11/2018; si vedano, altresì, Cass. n. 27622 del 30/10/2018; Cass. n. 27061 del 18/12/2006; Cass. n. 19598 del 20/12/2003), determinando l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente (Cass. n. 14150 del 11/07/2016; Cass. n. 4080 del 27/02/2015; Cass. n. 24051 del 16/11/2011).
3.2. Ne consegue che, correttamente, la CTR ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo ( rectius , analitico-induttivo) da parte di AE, non avendo alcun rilievo né le risultanze negative delle indagini bancarie a carico della società, né (anche in ragione di quanto si è già detto in precedenza) l’archiviazione disposta in sede penale nei confronti del legale rappresentante della medesima.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 255.895,00.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.