Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF-IRAP-IVA 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22090/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1899/28/2016, depositata il 1° marzo 2016; udita la relazione della causa svolta n ell’adunanza in camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
1. La ditta individuale COGNOME NOME, avente ad oggetto l’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio di materiale edile, veniva sottoposta a controllo dalla Guardia di Finanza -Tenenza di Massa Lubrense, a seguito di una verifica fiscale nei confronti di altra ditta individuale, della quale era titolare tale COGNOME NOME.
In seno a tale ultima verifica, i militari della G.d.F. acquisivano documentazione extra-contabile (in particolare, files informatici e cartelle) relative a rapporti intrattenuti tra la ditta RAGIONE_SOCIALE ed i propri clienti, tra i quali la ditta COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE procedeva quindi a verifica fiscale nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE per i periodi d’imposta dal 2005 al 2009; tale verifica si concludeva con processo verbale di constatazione in data 2 dicembre 2010 che, per ciascuno degli anni d’impo sta considerati, rilevava una serie di operazioni imponibili non fatturate.
Con particolare riferimento all’anno d’imposta 200 8, dal raffronto tra i dati rinvenuti e quelli dichiarati, i verbalizzanti rilevavano un ammontare di acquisti non fatturati da parte della ditta COGNOME nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE, per l’importo complessivo di € 123.693,84, pari alla differenza tra il valore degli acquisti desunto dalla documentazione extracontabile, pari ad € 136.114,00, ed il valore degli acquisti risultanti dalle fatture emesse dalla ditta COGNOME, pari ad e 12.420,16.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, pertanto, in base ai rilievi contenuti nel p.v.c., considerato il
ricarico medio della categoria di appartenenza del 40%, applicando tale ricarico al totale degli acquisti non fatturati, accertava in capo alla ditta COGNOME ricavi per € 173.172,00.
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 12 luglio 2013 , l’Ufficio quindi procedeva ad accertare un maggior reddito d’impresa di € 49.478,00 (pari alla differenza tra i ricavi accertati , pari ad € 173.172,00, ed i costi in nero riconosciuti, pari ad € 123.694,00), rideterminando quindi le maggiori imposte dovute ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, ed irrogando le relative sanzioni.
Avverso tale avviso di accertamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 23628/16/2014, depositata il 13 ottobre 2014, lo rigettava, compensando le spese di lite.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 1899/2016, pronunciata il 25 gennaio 2016 e depositata in segreteria il 1° marzo 2016 , accoglieva l’appello, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. c ) e d ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che , contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., l’atto impositivo si fondava non solo sul rinvenimento di documentazione extracontabile presso terzi, bensì su una serie di ulteriori indizi che ragionevolmente inducevano a presumere l’esistenza di operazioni intercorse tra il terzo presso cui era stata rinvenuta la documentazione e la parte contribuente; inoltre, la natura ‘informatica’ della documentazione rinvenuta presso terzi non privava di contenuto la presunzione in questione.
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di autosufficienza.
Tale eccezione è infondata.
Ed invero, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha indubbiamente assolto all’onere di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda il ricorso, anche perché dal contenuto del ricorso stesso emergono tutti gli elementi necessari per valutare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza e consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass. 15 gennaio 2019, n. 777; Cass. 18 novembre 2015, n. 23575).
Nel merito, il motivo è fondato.
La C.T.R. ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordati, in quanto la sola documentazione acquisita presso il terzo COGNOME NOME non sarebbe stata sufficiente a comprovare l’esistenza di una contabilità occulta presso la ditta RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, sempre secondo la C.T.R., gli elementi probatori rinvenuti presso il COGNOME non sarebbero stati confortati da altri elementi che potessero confermarne l’attendibilità.
Ora, l’Ufficio censura, in primo luogo, la sentenza impugnata, per non avere preso in considerazione una serie di elementi presuntivi, e quindi una serie di fatti noti, che erano stati presi in considerazione ai fini dell’accertamento in questione.
Sul punto, deve innanzitutto rammentarsi che, quanto al governo RAGIONE_SOCIALE regole su cui si fonda la prova presuntiva, anche in riferimento alla distribuzione dell’onere della prova, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ., alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass. 26 gennaio 2007 n. 1715; Cass. 5 maggio 2017, n. 10973; Cass. 12 ottobre 2022, n. 29802).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), anche se preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. 16 maggio 2017, n. 12002; Cass. 2 marzo 2017, n. 5374; Cass. 12 aprile 2018, n. 9059).
Orbene, ciò posto, deve rilevarsi che la C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, in sede di decisione, ha escluso la sussistenza della prova della riconducibilità della documentazione extra-contabile rinvenuta presso la ditta RAGIONE_SOCIALE alla ditta COGNOME, senza tuttavia considerare una serie di circostanze alla base della pretesa fiscale, e cioè: i ) il fatto che le due ditte intrattenevano pregressi rapporti commerciali; ii ) il fatto che parte della documentazione rintracciata nei files trovava riscontro nella documentazione contabile, richiesta ed esibita dalla ditta RAGIONE_SOCIALE; iii ) l’ulteriore circostanza che la documentazione extra -contabile riportasse il nominativo, la data di consegna, la quantità e la descrizione dei prodotti e degli importi relativi ad operazione già l tra le due ditte; iv ) il fatto che il rinvenimento della documentazione contabile interessasse diversi periodi di imposta, e, quindi, l’abitudin e ad annotare extracontabilmente le effettive cessioni da parte del fornitore per un lungo arco temporale, dal 2005 al 2009.
Tali elementi non sono stati considerati dalla corte territoriale, ragion per cui il giudizio di esclusione della sussistenza RAGIONE_SOCIALE presunzioni previste dall’art. 39, comma 1, lett. d ) d.P.R. n. 600/1973 appare parziale e limitato.
Nell’àmbito dello stesso motivo , inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere ritenuta non idonea, ai fini della prova dell’esistenza di una contabilità occulta nei confronti del contribuente, la documentazione informatica rinvenuta presso la ditta RAGIONE_SOCIALE, soggetto diverso la contribuente.
Sul punto, va tuttavia rilevato che la natura ‘informatica’ della documentazione rinvenuta presso terzi non priva di contenuto la presunzione applicata, posto che la rilevanza della contabilità ‘ in nero ‘ , ai fini fiscali e dell’accertamento induttivo di cui all’art. 39 d. P.R. n. 600/1973, è totalmente sganciata da qualunque formalità connessa alle modalità con le quali è tenuta, richiedendosi unicamente che dalla medesima emergano, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa , ovvero emerga la situazione patrimoniale dell’imprenditore
Come questa Corte ha già affermato, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza ai fini della formazione del proprio convincimento e la ‘ contabilità in nero”, costituita da documenti informatici ( files ), costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile in relazione all’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni non contabilizzate (Cass. 3 ottobre 2010, n. 20902).
E’ pure pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’inattendibilità della contabilità aziendale, e quindi l’accertamento induttivo, possono essere fondati su documentazione reperita presso terzi e su annotazioni elaborate da terzi (Cass. 28 giugno 2017, n. 16060; 30 agosto 2016, n. 17420).
L’Amministrazione può inoltre fornire elementi anche indiziari da cui sia possibile dedurre, con ragionevole consequenzialità, che i documenti elaborati dal contribuente non siano veritieri, quali, nel caso di specie, l’esistenza di diverse operazioni regolarmente annotate tra il terzo ed il contribuente, rilevate sulla base dell’analitico raffronto tra le relative scritture contabili, ed il fatto che la documentazione extracontabile riportasse il nominativo, la data di consegna, la quantità e la descrizione dei prodotti oltre agli importi relativi alle diverse operazioni.
Ne deriva che tali documenti informatici, rinvenuti presso un terzo, non possono essere ritenuti dal giudice, in sé, probatoriamente irrilevanti, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore RAGIONE_SOCIALE indicazioni che da essi discendono e la comparazione RAGIONE_SOCIALE stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità del contribuente.
A tali principi non si è uniformata la CTR, addossando sull’Ufficio un onere di dimostrazione ulteriore, disconoscendo il valore della riscontrata contabilità in nero ed omettendo una complessiva valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento dell’accertamento e, segnatamente, del raffronto tra contabilità in nero e scritture contabili del contribuente.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.