Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 218/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 1287/2017 depositata il 17/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune recuperava l’ICI per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (irrogando le relative sanzioni) in relazione ad immobili distinti in due aree. La società impugnava l’avviso per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa; in particolare, per una delle aree, denominata area impianto 3, deduceva anche la mancata considerazione della destinazione a infrastrutture pubbliche di 17. 600,00 mq su totali 23.100 mq, mentre per l’altra l’omessa considerazione del versamento compiuto e dei concreti indici di edificabilità delle singole parti, oltre all’eccessività delle sanzioni;
la CTP rigettava e la CTR rigetta l’appello: esclude la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/92, facendo leva sull’indicazione n ell’atto e nelle schede informative per ogni particella dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso e degli strumenti urbanistici, tanto che la contribuente è riuscita a esplicare ampie difese. Quanto alla prima area, impianto 3, rileva che il corrispettivo tiene conto soltanto dei 5.500,00 mq edificabili e non già del resto; quanto alla seconda, area impianto 4, fa leva sull’inserimento nel comparto di nuovo impianto. Aggiunge di non poter prendere in considerazione la perizia allegata alla memoria, perché tardiva, e comunque rileva che gli altri elaborati peritali conducono a risultati diversi;
ricorre in cassazione la contribuente società, con sei motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune che chiede il rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato per il sesto motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art. 32, primo e secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) che assorbe logicamente il terzo ed il quarto motivo; il primo, secondo e quinto motivo risultano infondati (col primo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/95; col secondo la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente sul rispetto dei parametri normativi funzionali alla determinazione del valo re venale dell’area edificabile; con il terzo la violazione o falsa applicazione sotto ulteriore profilo dell’art. 5, comm a 5, del d.lgs. n. 504/95, nonché dell’art. 59 , comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/97; col quarto la nullità della sentenza per motivazione assente o meramente apparente in ordine alla correttezza dei criteri di valutazione assunti dal Comune di C amaiore con riferimento all’area ‘impian to 4’; col quinto l’omesso esame dei dati evidenziati dalla contribuente in primo e in secondo grado).
La sentenza sul punto deve cassarsi, per il motivo accolto, con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
La società ricorrente nella memoria del 20 aprile 2017, depositata in appello, aveva allegato la consulenza di parte redatta dalla RAGIONE_SOCIALE con riguardo al valore dell’area ‘Impianto 4’, non analizzata dalla CTR , in quanto ritenuta prova documentale tardivamente prodotta.
L’udienza di discussione era stata fissata (e svolta) il 5 maggio 2017.
Il termine di dieci giorni liberi per la presentazione delle memorie risulta, quindi, rispettato e la CTR ha commesso un
errore nel considerare tardiva la produzione della consulenza allegata alla memoria di discussione.
Infatti, la consulenza di parte costituisce un’allegazione difensiva e, in quanto, tale deve essere prodotta nel rispetto del termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza, come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: «Nel processo tributario la perizia stragiudiziale, compresa quella di natura estimativa, costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, sicché, nel corso del giudizio di appello, in virtù del combinato disposto degli artt. 58, comma 2, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere prodotta con la memoria difensiva depositata nel rispetto del termine di dieci giorni prima della udienza di discussione» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018, Rv. 651998 -01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22965 del 29/09/2017, Rv. 646243 – 01).
L’omessa valutazione della consulenza di parte ha potenzialmente inciso nella decisione in quanto, come prospettato nel ricorso, la consulenza conteneva elementi utili e decisivi per la stima del valore dell’immobile, comunque da valutare da parte della CTR. In relazione alla consulenza tecnica di parte, difatti, pur «priva di autonomo valore probatorio» (Cass. 259/2013), «il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione» (Cass. ord. 25593/2023; Cass. 5362/25).
Inoltre, la violazione del contraddittorio comporta di per sé la nullità della sentenza: «La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione
del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» (Cass. Sez. U., 25/11/2021, n. 36596, Rv. 663244 – 01).
Il primo motivo è infondato in quanto la ricorrente non si confronta con la ratio della decisione (la sentenza, infatti, ha considerato il valore in contratto solo per 5.500 mq edificabili: ‘Circa l’area impianto 3, infondata appare la pretesa della contribuente di non tener conto del valore dichiarato esplicitamente dalla medesima nel rogito nel quale espressamente si riferisce il corrispettivo ai soli 5.500 mq edificabili e non alla restante parte del comparto -17.600 mq -. Correttamente, pertanto, il Comune ha fatto riferimento, nella sua valutazione ai fini ICI, al detto valore’ ) e il ricorso richiede alla Corte una rivalutazione del fatto non consentita.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di motivazione della sentenza, motivazione apparente. Il motivo è infondato in quanto la decisione risulta motivata e la ricorrente confonde il piano delle allegazioni da quello della prova dei fatti in giudizio.
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte, inoltre, ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma),
e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno affermato che la valutazione del valore deve essere compiuta in relazione alla stessa perizia di stima del dott. COGNOME NOME in relazione al fatturato degli anni precedenti (vedi Sez. 5, n. 21174 del 29 luglio 2024, proprio nel caso di stima di azienda).
Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione della sentenza, impugnata.
Con il quinto motivo la ricorrente prospetta un omesso esame dei dati evidenziati dalla contribuente (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). Il motivo, formulato come omesso esame, in concreto si traduce nella deduzione di un vizio
d’insufficiente motivazione, inammissibile, in base al testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
…
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo del ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto motivo, rigettati il primo, il secondo ed il quinto motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24/01/2025.