Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11103 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11103 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25615/2017 proposto da:
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE UTENTI DELLA RAGIONE_SOCIALE MARSIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ANNUNZIATA NOME COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore;
in persona del legale
-intimati – avverso la sentenza n. 192/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 6.3.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio Stradale Permanente degli Utenti della Rete Viaria del Centro Turistico Marsia propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 669/2015 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME avverso cartelle esattoriali, notificate da Equitalia Sud S.p.A., relative al pagamento dei contributi consortili relativa all’omesso versamento di contributi consortili per le annualità 2009 -2012.
I consorziati e la Concessionaria sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 17 D.Lgs. n. 46/1999 e dell’art. 7 del D.Lgs. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto l’appello del Consorzio ritenendo che, avendo il Consorzio Stradale di Marsia natura di ente pubblico economico, non poteva farsi applicazione dell’art. 17 D.Lgs. n. 46/1999 e dunque era ad esso preclusa la riscossione dei contributi mediante ruolo, essendo stato costituito il Consorzio dopo il 1999.
1.2. La censura è fondata.
1.3. È incontestato, oltre che documentalmente provato, che il Consorzio ricorrente abbia natura di Consorzio costituito per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 (convertito con L. 17 aprile 1925, n. 473).
1.4. Come già evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 10402 e 10403 del 2013), l’art. 7 di tale decreto prevede che «i contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale» e che «il contributo costituisce onere reale del fondo».
1.5. La L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, ha poi stabilito che la costituzione dei consorzi previsti dal citato D.L.Lgt., per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.
1.6. Da tale quadro normativo deriva l’indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori (come a quelli dovuti ai consorzi di bonifica), imposti ai proprietari per le spese relative all’attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti, e da ciò consegue ulteriormente la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo
modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (cfr., quanto ai consorzi di bonifica, Cass., Sez. un., nn. 10703 e 14934 del 2005, 2027 del 2008);
1.7. È opportuno inoltre evidenziare che se da una parte il D.L.Lgt. n. 1446 del 1918, art. 7, dispone che la riscossione dei contributi consortili spettanti ai consorzi stradali obbligatori debba avvenire secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3, espressamente mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che, come quelli consortili in discorso, erano già in questo modo coattivamente richiesti (cfr. Cass. nn. 8080 del 2020, 13165 del 2014, 8371 del 2013).
1.8. Da quanto esposto consegue che i contributi consortili in oggetto devono essere riscossi a mezzo ruolo, dovendo il Consorzio emettere il ruolo esecutivo, affidando il carico all’esattore e successivamente notificare la cartella di pagamento, come nel caso in esame.
1.9. Ne consegue che la pronuncia impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto dianzi illustrati, laddove è stato affermato che essendo stato costituito «il Consorzio Stradale Marsia … in data del 12/12/ 2009 … l’art. 17, c. 3, del D.Lgs. 46/1999 non …(poteva)… trovare applicazione e il Consorzio Stradale Marsia non …(poteva)… riscuotere contributi consortili mediante iscrizione a ruolo».
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione ed omessa pronuncia in merito alle censure dell’appellante relative all’accoglimento da parte dei Giudici di merito di domande mai proposte da parte dei consorziati) e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità