Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32486 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6649/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CONSORZIO IL PIANO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG della PUGLIA-SEZ.DIST. FOGGIA n. 1987/2015, depositata il 22/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è un consorzio volontario, aperto a tutti i proprietari di una determinata area in agro foggiano, con lo scopo di provvedere alle opere di urbanizzazione, procedendo in economia o mediante appalto.
Non avendo esposto dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008, era soggetto a ricostruzione induttiva del reddito ai fini Ires per gli enti non commerciali.
Protestando la sua natura non imprenditoriale, non commerciale e incapace di produrre reddito, adiva il giudice di prossimità senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni, ma la sentenza veniva ribaltata in appello, laddove il collegio di secondo grado argomentava sulla natura non lucrativa del sodalizio e, pertanto, sulla sua incapacità di produrre reddito di impresa.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due mezzi cassatori, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 73 del DPR n. 917 del 1986, nonché degli articoli 1 e 13 del DPR numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.
In buona sostanza, si afferma come dal combinato disposto delle prefate disposizioni normative, anche il soggetto che non eserciti attività di impresa, ma abbia una struttura associativa che richiede la tenuta di scritture contabili, è soggetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, pur anche ove non prodotti, donde la violazione di tale obbligo consente la ricostruzione induttiva del reddito.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 1 e 4 DPR n. 633 del 1972.
Nello specifico, si afferma l ‘ assoggettamento a Iva per prestazioni svolte nell’esercizio dell’impresa, tale dovendosi ritenere anche le attività dei consorzi di urbanizzazione.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e sono fondati.
La questione è già stata affrontata da questa Suprema Corte di legittimità con orientamento consolidato cui merita dare continuità, non intravedendo così ragioni per discostarsene.
Ed infatti, in tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono ricompresi fra i soggetti che possono effettuare esercizio di impresa, svolgono un’attività esterna nei confronti dei terzi, che ne connota la qualità di imprenditore, sicché hanno l’obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale -in particolare, con riferimento alle scritture prescritte dall’art. 14, lett. a) e b), del citato d.P.R. – e di emettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati; conseguentemente, assumono rilevanza fiscale anche i contributi versati dai consoci, che si configurano come corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. Cass. V, n. 9224/2008, nonché n. 667/2014).
Altresì, è stato ribadito che in materia d’IVA e d’imposte dirette, le prestazioni effettuate dai consorzi in favore dei propri associati costituiscono operazioni imponibili e reddito d’impresa, anche laddove rientrino nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ente, allorché siano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo specifico che eccede i costi di diretta imputazione, essendo determinato in funzione delle maggiori o diverse prestazioni a cui dà diritto. Ciò vale anche relativamente ai servizi di vigilanza sui beni
degli associati, resi, in virtù di specifica autorizzazione prefettizia, tramite guardie giurate, atteso che l’esenzione dall’IVA per l’attività di vigilanza è limitata alle sole prestazioni rese dalle guardie giurate quali lavoratori autonomi (cfr. Cass. V, n. 7593/2015).
Tali profili non ha approfondito la sentenza in scrutinio, mal governando i principi sopra enunciati. Donde il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia -Sez. staccata di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024.