Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3545 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3545 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6463/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1754/2020, depositata il 5/8/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
INTERLOCUTORIA
Ad. 20/01/2026 CC
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (società consolidante che aveva optato per il regime della tassazione di gruppo) propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’istanza di rimborso IRES (per complessivi € 481.521,00, relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011), fondato sul riporto ex art. 172, comma 7, TUIR, RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali maturate nel 2008 dalla società spagnola RAGIONE_SOCIALE, la quale era stata successivamente incorporata in RAGIONE_SOCIALE, società consolidata facente parte del gruppo.
La domanda fu rigettata in primo e in secondo grado, in ragione del fatto che la consolidata RAGIONE_SOCIALE aveva fatto istanza di accertamento con adesione per gli anni 2009 e 2010. Secondo i giudici di secondo grado, ‘con il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione è, infatti, preclusa ogni forma di impugnazione (D.lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3 e art. 3, comma 4), poiché la definizione con adesione, da parte della consolidata, stato rettificato l’imponibile, che costituisce il presupposto della determinazione dell’imposta di gruppo e, quindi, a nulla rileva che le somme oggetto di rimborso non fossero state considerate negli accertamenti con adesione’ (pag. 5 della sentenza in questa sede impugnata).
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 172, comma 7, TUIR; dell’art. 7, lett. b, d.m. 9 giugno 2004 e dell’art. 53 Cost., per non avere considerato che ‘le perdite fiscali ed i crediti di imposta di RAGIONE_SOCIALE erano del tutto estranei agli accertamenti con adesione per
gli anni 2009 e 2010′ (pag. 12 del ricorso), riguardando l’anno 2008 e non essendo state utilizzate da RAGIONE_SOCIALE per gli anni oggetto di accertamento con adesione, bensì da RAGIONE_SOCIALE per il consolidato del 2011. Né il mancato riporto RAGIONE_SOCIALE perdite nel quadro RS della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE ne poteva precludere il riporto, una volta che ne fosse incontestatamente documentata l’esistenza.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 49 e 54 TFUE, dal momento che, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 febbraio 2013 (in causa C -123/11), la CTR, ‘precludendo ad RAGIONE_SOCIALE di riportare le perdite fiscali derivanti dall’operazione di fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ha pertanto posto in essere un’evidente violazione degli artt. 49 e 54 TFUE, dato che in virtù RAGIONE_SOCIALE disposizioni nazionali applicabili alla fattispecie -in particolare l’art. 72 TUIR RAGIONE_SOCIALE avrebbe senz’altro avuto diritto al riporto di tali perdite ove l’operazione di fusione per incorporazione avesse riguardato solo società italiane’ (pag. 21 del ricorso).
Il collegio ritiene che rivesta rilevanza nomofilattica la questione involta dal primo motivo di ricorso, relativa al regime fiscale dell’utilizzazione, in seno al bilancio consolidato, RAGIONE_SOCIALE perdite e dei crediti rivenienti alla società consolidata dalla fusione per incorporazione con altra società straniera, nell’ipotesi in cui, per annualità successive a quella dell’emersione di tali crediti e perdite, la medesima consolidata abbia dato corso ad un accertamento con adesione.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.
La Presidente
NOME COGNOME