Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
Cart. Pag. IRES 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2325/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1675/02/2016, depositata in data 15 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 27/04/2011 veniva notificata alla società RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dalla società RAGIONE_SOCIALE, la cartella di pagamento n. 2020110064775534, emessa a seguito di un controllo formale ex all’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del consolidato nazionale afferente all’anno 2007, da cui era emerso un riporto RAGIONE_SOCIALE perdite RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente (2006) per il quale non risultava presentata la dichiarazione del consolidato fiscale; la cartella era stata preceduta da una comunicazione di irregolarità a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale la società contribuente aveva presentato apposita memoria difensiva con richiesta di annullamento in autotutela, respinta dall’ufficio.
Avverso la cartella proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Bologna; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del relativo operato.
La C.t.p., con sentenza n. 36/03/2012, accoglieva integralmente il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 1675/02/2016, depositata in data 15 giugno 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e la società contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 13 settembre
2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 118, 122 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR) e 9, comma 2, D.M. n. del 9 giugno 2004, n. 138, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha consentito il rinvio a nuovo RAGIONE_SOCIALE perdite derivanti dalle operazioni di consolidamento, muovendo dal presupposto per cui la mancata presentazione del moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO per l’anno precedente costituisse una mera irregolarità; in realtà, solo attraverso la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO l’ufficio viene a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa volontà del gruppo circa i criteri di compensazione RAGIONE_SOCIALE perdite, può verificare i periodi di formazione RAGIONE_SOCIALE perdite stesse e gli specifici utilizzi, tutte informazioni che l’ufficio non sarebbe in grado di rilevare sulla base RAGIONE_SOCIALE sole dichiarazioni (quadro GN) RAGIONE_SOCIALE società appartenenti al gruppo.
Il motivo di ricorso proposto è infondato.
2.1. Innanzitutto, risulta utile effettuare un excursus RAGIONE_SOCIALE‘istituto del consolidato nazionale, come disciplinato dagli artt. da 117 a 124 TUIR. Esso attribuisce rilevanza fiscale al fenomeno dei gruppi d’imprese attraverso l’opzione RAGIONE_SOCIALEa società capogruppo e di almeno una società controllata, anziché per la tassazione separata RAGIONE_SOCIALE singole compagini sociali del gruppo, per una modalità di determinazione unitaria del reddito complessivo globale su cui si applica l’imposta di cui è debitrice la controllante. L’opzione per il ‘ fiscal unit ‘ è irrevocabile e ha efficacia per tre esercizi sociali. La società consolidata, che esercita l’opzione per la tassazione di gruppo, con elezione di domicilio presso la controllante (art. 119 TUIR), è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi, mentre la consolidante provvede, oltre che a presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa imposta del gruppo.
2.2. L’art. 118 TUIR dispone, infatti, che «L’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente
alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante»; e specifica, poi, che «al soggetto controllante compete il riporto a nuovo RAGIONE_SOCIALEa eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘unica imposta dovuta o RAGIONE_SOCIALE‘unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo». Quanto agli obblighi RAGIONE_SOCIALEa società controllata, l’art. 121 TUIR prevede che questa «deve compilare il moRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, RAGIONE_SOCIALE ritenute subite, RAGIONE_SOCIALE detrazioni e dei crediti di imposta spettanti».
Con riguardo alla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALEa consolidata, l’art. 7 D.M. 9/06/2004 del RAGIONE_SOCIALE prevede che «per effetto RAGIONE_SOCIALE‘opzione: a) ciascun soggetto deve presentare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate la propria dichiarazione dei redditi…senza liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta», mentre l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE stesso decreto dispone che «per effetto RAGIONE_SOCIALE‘opzione, ciascuna consolidata, oltre a quanto indicato nell’art. 121 del testo unico, deve trasmettere al consolidante: a) la copia RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi di cui all’art. 7 del presente decreto».
2.3. Pertanto, ciascuna consolidata, come pure la consolidante, deve quantificare il proprio reddito (o la propria perdita) e presentare la propria dichiarazione nei termini e secondo le modalità ordinarie. Tuttavia, per consentire il consolidamento degli imponibili e, di conseguenza, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘unica imposta dovuta dal gruppo, la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa consolidata non prevede la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, che invece avverrà esclusivamente nella dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa consolidante, cui competono gli obblighi di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile consolidato e di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di gruppo.
Nelle singole dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE consolidate, ma anche RAGIONE_SOCIALEa consolidante, devono indicarsi il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni di imposta operate, i crediti di imposta spettanti, gli acconti eventualmente versati in via autonoma, le eccedenze IRES e le eccedenze di imposta diverse dall’IRES, trasferite al consolidato per il loro utilizzo in compensazione “orizzontale”.
2.4. La dichiarazione del reddito consolidato non è, dunque, espressione RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva del gruppo, ma è la sintesi di capacità contributive individuali: al gruppo non è riconosciuta la soggettività tributaria che permane, invece, in capo alle singole società (conf. Cass. nn. 30014/2018 e 4416/2020).
2.5. Occorre ricordare che questa Corte ha statuito come: «E’, quindi, di tutta evidenza la diversa natura ed efficacia RAGIONE_SOCIALEa manifestazione di volontà di opzione rispetto alla dichiarazione dei redditi di gruppo da compilare ed inviare con il moRAGIONE_SOCIALE CNM a cura RAGIONE_SOCIALEa società controllante: la prima è dichiarazione negoziale che consente l’accesso alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa tassazione consolidata ed è produttiva degli effetti connessi a tale istituto fiscale tra i quali va annoverato il diritto RAGIONE_SOCIALEa consolidante di riportare a nuovo le perdite consolidate risultanti dalla somma algebrica degli imponibili RAGIONE_SOCIALE consolidate; la seconda ha valore di dichiarazione di scienza che segue all’instaurazione del regime del consolidato; la sua funzione nell’ambito di un rapporto tra contribuente ed erario improntato ai principi di collaborazione e buona fede (arg. L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 10) è quella di portare a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria gli elementi essenziali che consentano a quest’ultima di procedere ai successivi controlli circa la sussistenza del presupposto impositivo e RAGIONE_SOCIALEa corretta liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che nessuna RAGIONE_SOCIALE disposizioni del TUIR che disciplinano il consolidato fiscale prevede, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa omessa
presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione consolidata, la decadenza del diritto RAGIONE_SOCIALEa consolidante a riportare a nuovo le perdite consolidate. Né, contrariamente a quanto opinato dall’RAGIONE_SOCIALE, l’art. 9 comma 2 d.m. 9 giugno 2004 sanziona con la perdita del diritto di riportare a nuovo le perdite consolidate la mancata presentazione del moRAGIONE_SOCIALE CNM, limitandosi, al secondo comma, a prevedere che ‘ Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 84 ‘. La conseguenza che l’ordinamento fiscale ricollega alla omessa dichiarazione è il regime sanzionatorio previsto dall’art 1° d.Ivo 471/1997.
2.6. Passando ad esaminare la materia sotto un profilo più sostanziale va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato i principi, enunciati specificamente in tema d’imposte sul valore aggiunto ma estensibili anche alle imposte sui redditi, secondo i quali ‘l’amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza’ ed ancora ‘in definitiva, come esattamente si è rilevato in dottrina e giurisprudenza, in presenza di una violazione formale – intesa come inadempimento di un obbligo distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive IVA per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa detrazione – la questione da risolvere è esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenersi emendabile sul piano del rapporto impositivo laddove si disponga ugualmente RAGIONE_SOCIALE informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo (Cass. Sez. 5, n. 3586 del 2016), in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa (Cass. Sez. 5, n. 25871 del 2015), sempreché non risulti in concreto impedita la prova RAGIONE_SOCIALE‘adempimento dei requisiti sostanziali (Cass. Sez.5, n. 4612 del 2016….la linea evolutiva qui
percorsa nel caso di dichiarazione omessa materialmente – ovvero omessa perché ultra-tardiva – si salda strettamente con i principi fondanti la citata decisione di queste sezioni unite n. 13378 del 2016, sull’emenda RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali…. Dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘UE, è il processo tributario, infatti, il contesto privilegiato nel quale l’esigenza RAGIONE_SOCIALEa giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l’azione amministrativa. Si tratta, in sostanza, di porre rimedio a errori e/o omissioni del contribuente, in presenza di situazioni legali e veritiere, in via di eccezione direttamente nel processo tributario quale ragione d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di controllo formale del Fisco (es. Cass. Sez.5, n. 26187 del 2014), effettuato con le procedure automatizzate previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis , e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis , che comportano di per sé stesse lo “scarto” RAGIONE_SOCIALE posizioni fiscali’ (cfr. Cass. S.U. 17757/2016).
2.7. Nella fattispecie in esame è pacifico che sia la società consolidante (RAGIONE_SOCIALE) sia la consolidata (RAGIONE_SOCIALE) abbiano regolarmente e tempestivamente presentato le rispettive dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2004- 2007 cosicché l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa perdita complessiva poteva essere ricostruito attraverso i dati contenuti nei quadri RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi. L’Ufficio, infatti, era stato reso edotto RAGIONE_SOCIALEa adesione al regime di tassazione del consolidato nazionale dalla RAGIONE_SOCIALE per il triennio 2004-2007 ed aveva la possibilità di vigilare agevolmente sulle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo. L’Amministrazione finanziaria non ha addotto alcun rilievo, se non quello, di natura puramente formale, relativo alla omessa dichiarazione, circa l’effettiva spettanza del diritto RAGIONE_SOCIALEa consolidante a riportare per l’anno 2007 le perdite subite dal
gruppo negli anni precedenti né risulta essere stato dedotto un pregiudizio all’attività di controllo e di verifica del reddito» (Cass. n. 28316/2021).
2.8. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza, non può che ritenersi corretta la decisione RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. qui impugnata laddove ha ritenuto che la mancata presentazione del moRAGIONE_SOCIALE CNM per l’anno precedente costituisse una mera irregolarità formale; l’Ufficio, infatti, risulta esser stato tempestivamente avvertito RAGIONE_SOCIALEa scelta circa l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione per la tassazione di gruppo con riferimento al triennio 2005 -2007 e il reddito complessivo del gruppo per l’anno 2006, anno per il quale mancava la dichiarazione CNM e si era proceduto al riporto RAGIONE_SOCIALE perdite nella dichiarazione del 2007, poteva essere agevolmente calcolato dallo stesso ufficio servendosi RAGIONE_SOCIALE singole dichiarazioni dei redditi presentate per quell’anno da tutte le società facenti parte del consolidato.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 6.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME