Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33011 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
Avviso di accertamento -Ires – delega di firma-prova -consolidato fiscale
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19563/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimate –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 228/2021, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto accogliersi il ricorso;
sentit l’ AVV_NOTAIO per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento, n. NUMERO_DOCUMENTO. l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava alla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di consolidata, ed alla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di consolidante, un maggior reddito , per l’anno 2013, di euro 185.348,40 ai fini Ires. L’ atto impositivo conseguiva ad un processo verbale di constatazione del 29 settembre 2015 con il quale l’Ufficio aveva accertato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti, in virtù di scrittura privata del 1° luglio 2000, dalla prestazione di servizi resi in outsourcing in favore della RAGIONE_SOCIALE, società collegata. In particolare, l’ufficio rilevava che, a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 250.000,00 erano stati dichiarati ricavi per la minor somma di euro 64.651,60, senza che fosse stata data prova della risoluzione anticipata del contratto.
L’atto impositivo veniva impugnato con un unico ricorso dalle due società innanzi alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che lo rigetta con sentenza riformata in appello.
Avverso la sentenza della C.t.r., di cui all’epigrafe, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE mentre le due società non hanno svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 8010 del 2025, la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’ RAGIONE_SOCIALE propone sette motivi.
I primi quattro motivi, sotto diversi profili, attingono la sentenza nella parte in cui ha affrontato la questione relativa alla sottoscrizione dell’atto impositivo ; il quinto, attiene alla violazione del contraddittorio endo-procedimentale; il sesto ed il settimo, infine, hanno ad oggetto il merito dell’accertamento.
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.25, 32, 58 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza per aver ritenuto inammissibile il documento attestante la delega di firma in capo al sottoscrittore dell’avviso di accertamento sul presupposto del suo deposito tardivo in appello, senza considerare che non si trattava di nuova produzione documentale ma di allegati già depositati in primo grado. Osserva che la produzione, già nel primo grado, del citato documento risultava dall’indice dei documenti riportato a pagina 8 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni, ove al numero 5 erano indicati gli atti attestanti la delega di firma («disposizioni di servizio con delega di firma») e che di tali documenti si dava specificamente conto anche alla terza pagina di dette controdeduzioni. Aggiunge che anche la sentenza della C.t.p. aveva rilevato la produzione documentale di che trattasi; che tali documenti erano stati allegati anche alle memorie illustrative in appello per mero scrupolo difensivo, trattandosi di materiale già presente in atti.
1.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In via subordinata rispetto al primo motivo osserva che, in ogni caso, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha errato nel ritenere che, in presenza di un rinvio d’ufficio della prima udienza di comparizione , dopo la scadenza del
termine per la costituzione del convenuto, restavano ferme le decadenze maturate, non sussistendo rimessione in termini; che, i nvece, avrebbe dovuto tener conto che il rinvio di ufficio dell’udienza era stato dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID -19 ed era stato disposto ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, come modificato dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 28 del 2020. Aggiunge che, poiché l’udienza era stata originariamente fissata per la data del 16 giugno 2020, il termine di venti giorni prima per il deposito dei documenti v eniva in scadenza nel periodo compreso tra l’ 8 marzo e il 31 maggio 2020 per il quale l’articolo 67 d.l. cit. aveva disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici impositori.
3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione , in mancanza di delega di firma, omettendo di rilevare che la delega era stata allegata e versata in atti.
4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 se ttembre 1973, n. 600 e dell’art. 4 -bis d.l. 19 giugno 2017, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Osserva che la disposizione di servizio depositata in atti rispettava i requisiti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e «poteva ritenersi più che sufficiente ad integrare regolare delega di firma».
5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art . 12 legge 27 luglio 2000 n. 212.
Censura la sentenza nella parte in cui ha annullato l’atto imposit ivo per mancanza del contraddittorio endo-procedimentale, in ragione del mancato invio di un preventivo invito a comparire. Osserva che non vi era alcun obbligo, potendosi procedere direttamente all’emissione dell’avviso di accertamento . Evidenzia che, non vertendosi in tema di tributi armonizzati, il rispetto del contraddittorio risultava garantito dalla consegna del processo verbale di constatazione e del conseguente termine di 60 giorni per presentare osservazioni e che la parte che deduca l’illegittimità del provvedimento impositivo per violazione del contraddittorio è comunque tenuta superare la cosiddetta prova di resistenza.
6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione degli art. 37, 39, comma 1 ,lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 53 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, degli artt. 109 e 118 t.u.i.r. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo nel merito il provvedimento impositivo sul presupposto della neutralità fiscale RAGIONE_SOCIALE operazioni svolte in consolidato, valutata quale condizione di per sé sola idonea ad escludere la legittimità del recupero. Osserva che non è consentito effettuare, mediante operazioni infragruppo, pianificazioni fiscali volte a ridurre il reddito imponibile mediante l’indebita deduzione dei costi e di neutralizzare gli effetti dell’accertamento mediante una ap odittica riduzione dei ricavi.
1.7. Con il settimo motivo (erroneamente indicato in ricorso come motivo 5) denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa a pplicazione dell’art. 2909 cod. civ.
Censura la sentenza nella parte in cui ha rilevato la preclusione derivante dal giudicato esterno in relazione a pronunce relative ad anni d’imposta differenti.
Il primo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto con i medesimi la ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto che il provvedimento contenente la delega di firma non fosse agli atti del giudizio già dal primo grado e, di conseguenza, per aver ritenuto che il documento esibito in secondo grado non fosse esaminabile in quanto prodotto tardivamente.
Gli stessi sono fondati restando assorbito il secondo ed il quarto.
2.1. Il provvedimento di delega di firma era stato allegato alle controdeduzioni innanzi alla C.t.p . Tanto risulta dall’elenco dei documenti esibiti in primo grado, riprodotto a pag. 12 del ricorso per cassazione. Della detta produzione ne aveva dato atto anche la C.t.p. la quale aveva rilevato che il sottoscrittore dell’avviso di accertamento risultava delegato con la disposizione n. 29/2017 integrata dalla disposizione 12/2018.
Ciononostante, la C.t.r., pure prendendo atto dell’esistenza agli atti del documento, ha ritenuto che il medesimo non fosse esaminabile in quanto prodotto solo tardivamente in secondo grado, sebbene, come rilevato nel motivo di ricorso, in virtù del disposto di cui all’art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992, nel processo tributario i fascicoli di parte non possono essere ritirati e sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza (Cass. 17/11/2020, n. 26115 e Cass. 25/06/2018, n. 16652 proprio con riferimento al documento contenente la delega di firma del sottoscrittore dell’atto di accertamento impugnato) .
La C.t.r., pertanto, ha errato nell’affermare che il documento non fosse esaminabile.
Il quinto motivo è fondato.
3.1. Le Sezioni Unite hanno precisato che – nel caso di verifiche non mediante accesso nei locali ma c.d. a tavolino, come tali sottratte alla disciplina di cui all’art. 12 cit. – il diritto al contraddittorio sussiste nella
sua pienezza ed inderogabilità solo con riguardo ai tributi armonizzati assoggettati al diritto UE, ferma restando l’insussistenza nell’ordinamento interno, per i tributi non-armonizzati, di un principio generale di contraddittorio preventivo (non rinvenibile né nell’art.24 né nell’art. 97 Cost.), sicché quest’ultimo sussisteva solo se prescritto dalle singole leggi d’imposta e secondo la disciplina di volta in volta fissata. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, quindi, l’Amministrazione finanziaria era gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, “esclusivamente per i tributi ‘armonizzati’, mentre, per quelli ‘non armonizzati’, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”. (Cass., sez. un., 09/12/2015, n. 24823).
Anche la Consulta si è pronunciata sulla questione, evidenziando che, di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti (Corte Cost. n. 47 del 2023).
Ancor più di recente le Sezioni Unite, chiamate a valutare la compatibilità del diritto interno con il diritto UE, con particolare riferimento alla prova di resistenza hanno ribadito c on riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’ art. 6bis legge n. 212 del 2000 (introdotto dall’ art. 1 co. 1° lett.e) d.lgs.n. 219 del 2023 , come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7 bis d.l. n. 39 del 2024 convertito con modificazione dalla legge n. 67 del 2024) che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
a tavolino, l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i cd. tributi armonizzati mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. Cass. sez. U. 25/07/2025, n. 21271)
3.2. Quanto ai tributi armonizzati, per i quali ha valenza generalizzata il contraddittorio preventivo, si è precisato che la violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.
Le Sezioni Unite, hanno aggiunto che l’oggetto della prova di resistenza viene a circoscriversi, nel senso che la potenzialità di un risultato diverso, che costituisce il suo nucleo dimostrativo fondamentale, deve essere comprovata con la specifica indicazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE informazioni mancate, in una con la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare l’Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite. Hanno ulteriormente chiarito che, poiché il contraddittorio ha natura preventiva ed attiene all’indirizzo della fase amministrativa dell’accertamento i fatti in esso deducibili non sono necessariamente gli stessi che possono essere dedotti in sede giurisdizionale, la ripetibilità della deduzione in sede giurisdizionale non salva dall’invalidità l’atto di imposizione, la ‘evidenza’ del fatto o della deduzione in sede amministrativa non coincide con i requisiti della ‘prova’ da fornire nel processo. Richiesto
di annullare l’atto impositivo per violazione del contraddittorio, pertanto, il giudice di merito dovrà compiere -prima ed indipendentemente dal giudizio di fondatezza dell’impugnazione – una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma ex ante (perché riguardata al momento dell’omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell’istanza.(Cass. sez. U. n. 21271 del 2025 cit.).
3.3. Deve premettersi che nella fattispecie in esame l’atto impositivo aveva ad oggetto il solo recupero dell’Ires e, dunque, non riguardava tributi armonizzati.
Ciononostante, la C.t.r. – dopo aver precisato che la violazione contestata dalle appellanti era relativa alla violazione del contraddittorio endo-procedimentale (e non come ritenuto erroneamente dalla C.t.p. alla successiva fase dell’accertamento con adesione) – ha affermato che l’Ufficio n ulla aveva documentato. Così, motivando, ha disatteso i principi sopra espressi.
Per altro, come rilevato dall’Ufficio , la RAGIONE_SOCIALE ha ignorato che risultava dagli atti la consegna del processo verbale di constatazione e il decorso del termine di sessanta giorni per presentare osservazioni.
Il sesto motivo è fondato.
4.1. Questa Corte ha chiarito che non può ammettersi la compensazione di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione del disposto dell’art. 109 t.u.i.r., determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all’altra, pur appartenenti al medesimo consolidato fiscale, e ciò attesa la tassatività e inderogabilità RAGIONE_SOCIALE regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa di ciascuna società. Invero l’ordinamento fiscale, e per vero anche
quello civile, non consente di lasciare l’imprenditore arbitro nell’imputazione RAGIONE_SOCIALE singole voci, e ciò tanto appunto traslandoli da una società ad un’altra (pur nell’ambito del medesimo consolidato) come da un esercizio all’altro, per la sola osservazio ne che la somma algebrica del reddito complessivo non subirebbe variazioni (Cass. 25/06/2024, n. 17433).
4.2. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi. Infatti, ha rilevato che, poiché si era in presenza di un consolidato, l’Ufficio non avrebbe dovuto recuperare i ricavi non contabilizzati per i servizi resi da una RAGIONE_SOCIALE consolidate in favore dell’altra senza valutare che per quest’ultima non risultavano contabilizzati i costi, sicché per il principio di neutralità non poteva parlarsi di maggior reddito.
5. Il settimo motivo è fondato.
L’effetto vincolante del giudicato esterno opera nei soli limiti dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. 11/03/2025, n. 6405).
La C.t.r., invece, ha ritenuto che avesse efficacia di giudicato la sentenza che per altri anni di imposta (e dunque con riferimento a costi diversi) aveva ritenuto, con valutazione in diritto, che non esisteva alcun maggior reddito, con conseguenza neutralità dell’accertamento i n quanto l’Ufficio avrebbe dovuto considerare che ai presunti ricavi della consolidata corrispondevano dei costi per la consolidante.
6. In conclusione, va accolto il primo, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, assorbiti il secondo ed il quarto; la sentenza impugnata va cassata con rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accogli il il primo, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il quarto; cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME