Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35824 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
AVVISO ACCERTAMENTO IRES 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5087/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di incorporante la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in LainateINDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 24 gennaio 2023,
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3338/38/2015, depositata il 15 luglio 2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO; visto il parere del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
– Rilevato che:
A seguito di processo verbale di constatazione del 17 giugno 2011, l’RAGIONE_SOCIALE notificava avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO alla RAGIONE_SOCIALE, con il quale riscontrava una maggiore imposta di € 370.792,00 e irrogava una sanzione amministrativa . In particolare, l’Ufficio contestava la mancata contabilizzazione di ricavi intercompany per la cessione di impianti produttivi non operativi a società del gruppo residenti all’este ro, non essendosi la società limitata alla cessione dei beni, ma avendo anche svolto una serie di attività per le quali si presumeva una remunerazione del 10% del valore dei macchinari.
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 2169/05/2014, accoglieva il ricorso.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3338/38/2015, pronunciata il 23 giugno 2015, e depositata in segreteria il 15
luglio 2015, rigettava l’appello con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l ‘ RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 21 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Eccepisce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel ritenere i motivi di impugnazione carenti di specificità, avendo gli stessi invece puntualmente criticato ed esaminato le questioni in fatto e in diritto poste dalla RAGIONE_SOCIALE a base RAGIONE_SOCIALE propria decisione.
1.2. Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione de ll’ art. 110, commi 2 e 7, e dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi) , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Contesta la ricorrente che, in primo luogo, il contratto riguardante il riconoscimento a quest’ultima di una royalty pari al 2% del fatturato per servizi di ‘assistenza per l’installazione, acquisto e funzionamento degli impianti’ sarebbe intercorso tra la casa madre, la RAGIONE_SOCIALE, e le società del gruppo, a nulla rilevando nel rapporto di cessione tra la società italiana del gruppo, la RAGIONE_SOCIALE, e le altre società del gruppo residenti all’estero . In altri termini, la corresponsione di royalty alla capogruppo da parte RAGIONE_SOCIALE consociate non impedirebbe l’applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa sul transfer pricing nel rapporto bilaterale tra la controllata italiana e le controllate estere del gruppo.
In secondo luogo, l’Ufficio ritiene errata la statuizione del giudice a quo , nella parte in cui afferma che «non risulta che l’indicazione del predetto 10% nella determinazione dei presunti ricavi omessi sia avvenuta, così come previsto dalle linee guida OCSE, attraverso il confronto del prezzo con transazioni similari concluse tra imprese indipendenti». Al riguardo, da un lato, le linee guida dell’OCSE in materia di transfer pricing non avrebbero valore normativo, ma solo pratico e orientativo, e, dall’a ltro, il metodo per rilevare il valore normale sarebbe quello prescritto dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, a cui rinviano il settimo e secondo comma dell’art. 110 RAGIONE_SOCIALE medesima disciplina. Secondo la ricorrente, la società contribuente avrebbe dovuto provare che il sistema di remunerazione praticato nel rapporto di specie fosse conforme al principio RAGIONE_SOCIALE libera concorrenza,
essendosi invece limitata a far valere il summenzionato contratto di royalty .
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
La società consolidante RAGIONE_SOCIALE, che ha, nelle more del presente giudizio, incorporato la consolidata RAGIONE_SOCIALE, ha infatti definito la separata controversia riguardante il medesimo avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; il relativo giudizio (n. 5088/2016 R.G.) è stato dichiarato estinto con decreto presidenziale del 7 febbraio 2022.
Orbene, ciò posto, è indubbio che la definizione agevolata richiesta ed ottenuta dalla RAGIONE_SOCIALE non possa non dispiegare i suoi effetti anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE controllata RAGIONE_SOCIALE, posto che trattasi di medesimo accertamento (notificato sia alla consolidata che alla consolidante), e sussistendo un regime di consolidato fiscale con pagamento di unica imposta da parte RAGIONE_SOCIALE controllante ex art. 118 d.P.R. n. 917/1986.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.