Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 1673/2/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, pubblicata il 15 GIUGNO 2016; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; La Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta per l’accoglimento del ricorso.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE notificava alla società (allora RAGIONE_SOCIALE) avviso di accertamento (ed altro ne notificava alla RAGIONE_SOCIALE in qualità di consolidante) con riferimento all’anno d’imposta 2005, nell’ambito di una verifica relativa agli anni 2000 -2007,
Oggetto: 109 tuir
riprendendo a tassazione assunti oneri per ‘prestazioni di servizio’, cioè consulenze infragruppo rese da RAGIONE_SOCIALE, riferite a ‘strategia commerciale, organizzazione, pianificazione, logistica e acquisti, affari finanziari e controllo direzionale, prestazioni ritenute non dettagliate e nelle cui fatture non erano presenti parametri per la relativa valorizzazione. L’avviso di accertamento oggetto della presente controversia attiene in particolare alla relativa sanzione. La CTP accoglieva i ricorsi. In sede d’appello la CTR, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza di primo grado.
Propone l’RAGIONE_SOCIALE ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, cod. proc. civ., 109 e 117, TUIR, risultando a parere dell’RAGIONE_SOCIALE erronea la decisione d’appello laddove ha statuito che l’odierna ricorrente non aveva interesse ad agire dal momento che un’eventuale rettifica del reddito di una controllata per ripresa di costi addebitati dalla controllante, essendo entrambe parte dell’unico consolidato, non poteva modificare il reddito dell’unica dichiarazione del consolidato stesso.
2. Il motivo è fondato. In effetti non può ammettersi la ‘compensazione’ di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione del disposto dell’art. 109 TUIR, determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all’altra, pur appartenenti al medesimo consolidato fiscale, e ciò attesa la tassatività è inderogabilità RAGIONE_SOCIALE regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa di ciascuna società.
Invero l’ordinamento fiscale, e per vero anche quello civile, non consente di lasciare l’imprenditore arbitro nell’imputazione RAGIONE_SOCIALE singole voci, e ciò tanto appunto traslandoli da una società ad un’altra (pur nell’ambito del medesimo consolidato) come da un esercizio all’altro (v. già Cass. 17195/2006), per la sola
osservazione che la somma algebrica del reddito complessivo non subirebbe variazioni.
L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.