Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17027/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 1190/2016 depositata il 12/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, scaturente da processo verbale di constatazione in data 30 luglio 2012, all’esito di verifica generale a cura dei funzionari dell’Agenzia delle entrate.
Diverse le voci di ripresa tassazione, sia per quanto attiene costi indeducibili, perché afferenti a diverso periodo d’imposta, sia per quanto attiene a spese di sponsorizzazione. Ai fini del proseguo tuttavia, rimane la contestata sopravvenienza attiva per un finanziamento soci necessario alla realizzazione del capannone aziendale, versamenti operati nel 1999 e ritenuti sussistenti nel 2002. Veniva tuttavia contestata la mancanza di prova documentale in ordine al versamento e mancata restituzione di tale finanziamento soci.
La società contribuente, per tale profilo di ripresa tassazione, evidenziava il lungo tempo trascorso e non essere tenuta alla conservazione delle scritture contabili, trattandosi periodo risalente a più di 10 anni prima dall’inizio delle operazioni di accertamento tributario.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla società contribuente per questo profilo, onde ricorre per Cassazione affidandosi ad unico motivo, cui replica con tempestivo contro ricorso il patrono erariale.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo si propone censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600/1973, dell’articolo 8, quinto comma, della legge 212 del 2000, nonché dell’articolo 2220 del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986.
Nella sostanza la parte contribuente lamenta la motivazione della sentenza ove il collegio d’appello ha affermato testualmente: ‘Altresì indeducibili vanno ritenuti i presunti debiti della RAGIONE_SOCIALE accertata verso i soci, per i finanziamenti da questi operati, in quanto la contribuente non ha prodotto documentazione utile e necessaria a dimostrare l’effettività dei detti asseriti finanziamenti’.
Più precisamente, la società contribuente ricorda non essere tenuta a conservare la documentazione societaria oltre il decennio e, quindi, contesta l’addebito di una mancata prova mediante esibizione di scritture contabili che non ha più l’obbligo di tenere.
Il motivo non può essere accolto.
Se è vero, infatti, che questa Corte ha in passato affermato che in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’imporre la conservazione delle scritture contabili sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, va interpretato nel senso che l’ultrattività dell’obbligo di conservazione oltre il termine decennale di cui all’art. 2220 c.c., termine pure specificamente previsto, agli effetti tributari, dall’art. 8, comma 5, della l. n. 212 del 2000, opera solo se l’accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza, derivandone, diversamente, la protrazione dell’obbligo per una durata direttamente dipendente dalla volontà dell’Ufficio, attesa la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento nei termini di cui all’art. 43 del d.P:R. n. 600 del 1973
(cfr Cass. V, n. 9834/2016), non è men vero che il caso in esame è diverso. Nelle proprie difese (pag. 19 del controricorso), l’Ufficio rappresenta l’attualità dell’interesse (non l’obbligo) anche contabile alla conservazione delle scritture, comunque finché la relativa posta è in bilancio. Ed infatti, è stato riconosciuto come l’interesse fiscale esiga che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese incrementative dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell’Ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili (cfr. Cass. V, n. n. 26683/2009). Peraltro, il principio di perpetuazione della conservazione, oltre il dovere legale, ma per assolvere l’onere probatorio, è stato riconosciuto in più occasioni (cfr. Cass. I, n. 7972/2016; n. 23974/2010; n. 1842/2011; n. 19696/2014).
Peraltro, il motivo non si confronta propriamente con la ratio decidendi della sentenza in scrutinio che non richiede l’esibizione delle scritture contabili, ma afferma non essere stata data prova documentale per giustificare tale prestito soci, ai fini della sua legittima deduzione ai fini fiscali. Se, correttamente, le scritture contabili non debbono essere conservate oltre il decennio, ai fini della deducibilità delle spese, l’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 richiede una prova scritta, di qualsiasi natura, anche diversa ed ulteriore rispetto ai libri societari, che pur restano prova privilegiata. Ed infatti, ove questa non possa più essere offerta, per decorso del decennio, avranno rilievo scritture succedanee o prove indirette liberamente valutabili.
In altri termini, la sentenza in scrutinio non ha richiesto l’esibizione delle scritture contabili, oltre il decennio, ma ha preso atto che non sia stata offerta giustificazione documentale delle somme portate in deduzione, in spregio alle diposizioni che fanno ricadere sul contribuente l’onere della prova degli elementi riduttivi o estintivi della pretesa tributaria.
Il ricorso è quindi inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.quattormilacento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contr ibuto unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024.