Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
NOME COGNOME
Presidente
NOME LA ROCCA
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
NOME NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 1/27/03/2024 C.C. PU R.G. 15260/2020 –
Cron. 17987/2019
R.G.N. 17987/2019
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 15260/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE fino 29 ottobre 2018), nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura a margine del ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, n. 1101/2/19, depositata in data 17 ottobre 2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Verbania, con sentenza n. 33/2018, depositata in data 5 luglio 2020, aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, ritenendo non provata la consapevolezza in capo alla società ricorrente del meccanismo frodatorio posto in essere dalle società cartiere RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione tributaria regionale , adita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati, con esclusione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale fondato su tre motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1 . Il primo motivo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 115, 116, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., ed erroneità del «decisum» derivante da una errata percezione RAGIONE_SOCIALE risultanze
di fatto oggetto di contestazione tra le parti, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva fondato il proprio giudizio in ordine alla prova della consapevolezza della RAGIONE_SOCIALE sulla erronea asserzione di non contestazione degli elementi conoscitivi addotti dall’Ufficio, ampiamente smentita invece dalle diffuse e puntuali contestazioni contenute negli atti processuali e specificamente nella memoria di secondo grado.
Il secondo mezzo deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale aveva valorizzato erroneamente ritenuti incontestati e aveva omesso l’esame di elementi conoscitivi addotti dalla contribuente.
Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 RAGIONE_SOCIALE disposizioni attuative cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva omesso la motivazione in ordine ad alcune deduzioni difensive svolte dal contribuente afferenti l’assenza di consapevolezza della società nella presunta frode.
Il quarto mezzo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc civ. e specificamente RAGIONE_SOCIALE risultanze del procedimento penale che si era concluso con l’archiviazione per assenza di prove in merito alla consapevolezza della frode da parte degli amministratori della società RAGIONE_SOCIALE 5.
Il quinto mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ, con riferimento alle prove
prodotte in giudizio circa il comportamento diligente e in buona fede della società RAGIONE_SOCIALE.
Il sesto mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimento alla eccepita illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per aver la Commissione tributaria regionale esaminato una questione assorbita non ritualmente riproposta nel giudizio d’appello (ultrapetizione) e la violazione dell’art. 111 Cost. per violazione del principio del contraddittorio e della parità RAGIONE_SOCIALE armi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..
Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e la nullità sentenza per motivazione del tutto illogica o apparente in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. sulla riduzione degli importi irrogati operata dai giudici di secondo grado.
Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce la nullità della sentenza per motivazione illogica e apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. a supporto della riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha formulato richiesta di riunione della presente causa a quella recante il n. 16899/2017 R.G., in quanto giudizi relativi agli stessi atti accertativi, pure se riguardanti annualità diverse;
10.1 Deve dunque disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE cause nn. 16899/2017 R.G. e 15260/2020 R.G.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2024.