Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31364 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31364 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13912/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che larappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. RAGIONE_SOCIALE n. 6212/2015 depositata il 25/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 6212/10/2015, depositata il 25/11/2015 e non notificata, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 2561/19/2014 in forza della quale era stato rigettato il ricorso della parte contribuente avverso l’ avviso di liquidazione in forza del quale l’ RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato a tassazione la somma di euro 35.000,00 relativa all’ omessa autoliquidazione del conguaglio divisionale pari ad euro 327.043,40.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente NOME COGNOME sulla scorta di quattro motivi.
2.1. l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria al solo fine della partecipazione alla discussione della causa ai sensi dell’ art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
2.3. La contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 52 d.P.R. n. 131/1986. Assume che la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad una determinazione impositiva basata sull’ art. 52 del d.P.R. n. 131/1986 non considerando che nell’ avviso di liquidazione si faceva riferimento esclusivamente alla determinazione dell’ imposta e RAGIONE_SOCIALE sanzioni ai sensi dell’ art. 34 del citato d.P.R. Osserva che l’ avviso impugnato aveva applicato la sanzione sull’ importo di euro 327.043,40 e che, non risultando indicato alcun parametro di riferimento, non era chiaro se il conguaglio superava la soglia del 5% della quota della condividente, prevista per procedere alla tassazione in esame. Precisa che l’ atto
conteneva il riferimento ad un ‘presunto’ verbale della Guardia di Finanza non prodotto in atti e della cui esistenza non sussisteva prova alcuna.
Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia non avendo i giudici di appello preso in esame le specifiche contestazioni per cui l’ avviso di liquidazione era privo di adeguata motivazione non essendo stati allegati gli atti ai quali si era fatto riferimento e non era stati rispettati i requisiti formali di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. Finanze n. 321/1999 emanato ai sensi dell’ art. 25, secondo comma d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 4 e 10 del d.lgs. n. 46/1999.
Con il terzo motivo parte ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. stante la mancata fissazione della pubblica udienza richiesta dalle parti.
Con il quarto motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. avendo i giudici di appello fatto riferimento al disposto di cui all’ art. 52 del d.P.R. n. 131/1986 non invocato dall’ ufficio e avendo, sotto altro profilo, omesso di considerare che mancava ogni elemento da cui desumere su quali valori era stata calcolata l’ imposta.
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso specificate.
5.1. Il primo motivo è infondato.
Occorre richiamare il tenore dell’art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, secondo cui: 1. «La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di
debiti della comunione, sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza. 3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell’art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio».
La formulazione della citata disposizione -come si desume, in particolare, dall’utilizzo dell’inciso «(…) è considerata vendita» appare sancire una vera e propria “presunzione assoluta” ai fini dell’imposta di registro, in virtù della quale la divisione, con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune, deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all’imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall’eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti. Per cui, il legislatore si è preoccupato di esigere, in ogni caso, l’applicazione dell’imposta sui trasferimenti nei limiti dell’eccedenza di valore, ritenendo irrilevante che il conguaglio (inteso come surplus aritmetico del valore dei beni rispetto al valore della quota) abbia formato oggetto dell’assunzione di un’obbligazione pecuniaria con funzione compensativa ovvero della disposizione di una liberalità indiretta nei rapporti tra i condividenti (Cass., Sez. 5^, 1° dicembre 2020, n. 27409).
I giudici di appello hanno chiarito che trattavasi di divisione fra due soggetti con attribuzione alla ricorrente di un bene il cui valore era superiore all’ altro per una differenza superiore al 5%, assoggettata all’ imposta proporzionale di registro nell a misura stabilita per i trasferimenti immobiliari, non sussistendo, quindi alcuna violazione degli artt. 34 e 52 d.P.R. 131/1986.
Non può del resto sottacersi che la ricorrente, nel prospettare una violazione di legge, pone, peraltro in modo perplesso, una questione di fatto relativa alla circostanza che ‘non era chiaro se il conguaglio
superava la soglia del 5% della quota della condividente, prevista per procedere alla tassazione in esame’, sollecitando una mera rivisitazione dell’ accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito, certamente precluso in questa sede.
5.2. Il secondo motivo è infondato.
Va premesso che non appare in alcun modo configurabile il vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’ art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per non avere i giudici territoriali considerato che, come eccepito dalla contribuente, non erano stati allegati gli atti ai qu ali l’ avviso faceva riferimento.
La Commissione Tributaria Regionale, presso in esame il motivo circa il vizio di motivazione dell’ atto impugnato, lo ha rigettato, in conformità a quanto statuito dal primo giudice, ritenendo l’ avviso adeguatamente motivato con conseguente rigetto, sia pure implicito, di tutte le censure proposte dalla parte ricorrente.
L’ avviso in questione richiama, del resto, l’ atto divisorio stipulato da AVV_NOTAIO in data 30/09/2008, atto certamente nella disponibilità della parte, con la conseguenza che le conclusioni dei giudici di merito, sul punto, appaiono corrette in diritto in quanto conformi all’ orientamento secondo cui in tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020, Rv. 658394 – 01).
Di nessun pregio è, infine, la contestazione secondo cui non sarebbero stati rispettati i requisiti formali di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. Finanze n. 321/1999 emanato ai sensi dell’ art. 25, secondo comma d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 4 e 10 del d.lgs. n. 46/1999 di accertamento: a parte la considerazione che la normativa richiamata attiene al contenuto della cartella esattoriale (mentre l’ atto in esame è un avviso di liquidazione), trattasi di censura
totalmente generica ed aspecifica inidonea ad inficiare il ragionamento dei giudici di appello in punto di adeguatezza della motivazione dell’ atto impugnato.
5.3. Il terzo motivo è inammissibile.
La ricorrente, con tale motivo, ha denunziato la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ., in quanto asseritamente i giudici di primo e di secondo grado ‘violando i diritti difensivi dell’ odierna ricorrente e le norme del processo tributario’ non avevano ‘fissato l’ udienza di pubblica discussione richiesta la sentenza, così rendendo nulla la sentenza’.
Orbene in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE. ove sia denunciato un ” error in procedendo “, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 – 01).
Ne discende che stante la mancata specifica indicazione della fase e della sede in cui tali richieste o censure (rispetto al giudizio di primo grado) sarebbero state formulate il motivo è da ritenere inammissibile per difetto di autosufficienza (vedi, anche, Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 -01).
5.4. L ‘ ultimo motivo è inammissibile.
Parte ricorrente, in modo indistinto e confuso, deduce una pluralità di censure che muovono dal difetto di motivazione sino a ricomprendere la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ., il vizio di ultra-petizione e nonché la falsa applicazione dell’ art. 52 d.P.R. 131/1986, sostanzialmente, in apparenza, rimproverando alla Commissione Tributaria Regionale di aver deciso ai sensi del citato
art. 52, nonostante l’avviso facesse riferimento esclusivo all’art. 34 del medesimo decreto.
Ma, nel muovere tale contestazione, parte contribuente non coglie la reale ratio decidendi dal momento che la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretto richiamo all’articolo 34 cit., mentre l’articolo 52 è stato indicato al solo fine della quantificazione del valore del conguaglio.
Stante l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
6.1. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 3.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione