Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5127/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, n.5499/2022 pubblicata il 19.07.2022,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, in data 14.12.2019, per conto del Comune di Castellammare di Stabia, l’ingiunzione di pagamento n. 0194470 del 04.12.2019 al fine del recupero IMU annualità 2013, pari a €. 26.247,88 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di riscossione.
Avverso la detta ingiunzione venivano proposti due distinti ricorsi: in uno dei due giudizi, iscritto al n. rg. 8453/2020, il ricorso veniva rigettato (con sentenza della C.T.P. di Napoli n. 4117 depositata il 27.4.2021), mentre nell’altro, iscritto al n. rg. 8965/2020, il ricorso veniva accolto, con sentenza n. 2851 depositata il 23/03/2021.
La società contribuente proponeva appello avverso la sentenza n. 4117 del 2021 e la C.T.R. della Campania, con la sentenza ivi impugnata, rigettava l’appello affermando che il passaggio in giudicato della sentenza n. 2851 del 2021 aveva sancito in via definitiva l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione delle norme procedurali ex D.Lgs. 546/92 per omesso esame, ex art.360 c.1 n.5 cpc, circa fatti decisivi per il giudizio e a tutela del contraddittorio tra le parti: erronea valutazione della documentazione posta in giudizio ed oggetto di discussione’, si censura la decisione impugnata per non aver ‘esplicitato il ragionamento, peraltro in presenza di un errore determinato dall’ufficio giudiziario e lesivo del diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE, per cui debba farsi riferimento all’esito della controversia iscritta solo successivamente’ (pag. 6 del ricorso introduttivo). In particolare, parte ricorrente lamenta la ‘mancata motivazione della
sentenza in ordine ad un punto che ha costituito parte qualificante del contraddittorio tra le parti, riguarda il non poter rilevare ciò che la CTR ritiene quando censura il giudice di prime cure di ‘non aver tenuto conto’ della ‘conseguente litispendenza’ della quale, in termini pratici, non poteva sapere né comprendere come sia stato giustificato nella decisione de quo quella evidente violazione al criterio ex art. 29 cpc applicabile anche al rito tributario’ (pag. 7 del ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.1 n.3 per errata applicazione del principio di cui all’art. 39 c.p.c. in ordine al contrasto di giudicati e al diritto di difesa, invocando, in particolare, la possibilità ex art. 59 di porre la remissione al primo giudice.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili e comunque infondati.
3.1. Con il primo motivo, infatti, parte ricorrente censura l’omesso esame del ‘fatto decisivo’ costituito dalla preventiva iscrizione a ruolo del ricorso poi deciso con la sentenza di conferma dell’ingiunzione, cui sarebbe dovuto conseguire l’obbligo di riunione del successivo ricorso, deciso con la sentenza favorevole alla parte contribuente.
Con il secondo motivo, infine, si lamenta l’errata applicazione del principio di cui all’art. 39 c.p.c. in ordine al contrasto di giudicati.
Entrambi i motivi, però, si rivelano inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata. Il giudice regionale, infatti, ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente sul solo e decisivo rilievo relativo al passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato l’ingiunzione emessa dall’odierna ricorrente.
3.2. I motivi sono, comunque, infondati.
3.3. Il giudice regionale, nella sentenza n. 2851, depositata il 23.3.2021, ha accolto l’impugnazione proposta dalla società
contribuente affermando che: ‘L’appellante ha censurato la decisione di primo grado laddove si è pronunciata nel merito senza tener conto che avverso la medesima ingiunzione di pagamento era stato presentato altro ricorso, con conseguente litispendenza. Ebbene, dall’esame degli atti è emerso che effettivamente l’ingiunzione di pagamento di cui trattasi è stata annullata dalla sezione 4 della CTP di Napoli con la sentenza n.2851 depositata il 23/3/2021. La predetta sentenza non è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE ed è pertanto passata in giudicato, sancendo in via definitiva l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato’.
3.4. A parte l’erroneo riferimento alla litispendenza, la decisione del giudice regionale deve essere confermata.
Nella fattispecie, infatti, le domande introdotte non potevano dar luogo a litispendenza, perché incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario (cfr., solo ad esempio, Cass., 21/04/2010, n. 9510, Cass., 23/09/2013, n. 21761).
Tanto premesso, si osserva che la pendenza di due cause tra le stesse parti e con identità di causa petendi e di petitum dinanzi al medesimo ufficio giudiziario avrebbe dovuto portare il giudice di primo grado a disporre la riunione.
Non essendo però l’omessa riunione ragione di invalidità, sarà dunque opponibile il giudicato prima intervenuto ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. (cfr. sul punto, Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. del 17/04/2023).
3.3. Orbene, nel caso in esame, come risulta dalla sentenza della C.T.R. impugnata, la decisione n. 2851 del 2021 è passata per prima in giudicato, con la conseguenza che la stessa sarà, dunque, opponibile (sebbene relativa al ricorso iscritto a ruolo successivamente a quello deciso con la sentenza della C.T.P. n. 4117 del 2021).
3.4. Si impone, pertanto, una pronuncia di rigetto di ricorso.
3.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
3.6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi i.v.a. e cassa avvocati.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME