Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 18914/2016 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 163/01/16, depositata in data 19 gennaio 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la cartella, con la quale era stato intimato il pagamento di euro 30.351,78, relativa ad IRPEF 2003, oltre addizionali, sanzioni ed interessi, nella quale era specificato « Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO anno 2003 notificato il 03/05/2006. Gli importi sotto indicati sono dovuti a seguito di decisione della C.T.R. -Ruolo n. 2013NUMERO_DOCUMENTO – reso esecutivo in data 02/05/2013».
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dal contribuente affermando che, pur essendo evidente l’errore emergente dal contrasto di giudicati fra due decisioni emesse dalla stessa sezione della Commissione tributaria regionale nel medesimo giorno, non poteva trascurarsi l’orientamento di legittimità che dava prevalenza al secondo giudicato sul primo.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame omesso ogni pronuncia sul terzo motivo di appello concernente la nullità della impugnata cartella di pagamento per omessa sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma quarto del d.P.R. n. 602 del 1973.
1.1 In disparte il difetto di autosufficienza del motivo, che non riporta il contenuto del terzo motivo di appello con il quale il ricorrente aveva dedotto la nullità della cartella impugnata per la mancata sottoscrizione del ruolo (essendosi limitato a richiamare le pagine da 13 a 20 dell’atto di appello e il doc. n. 9) (cfr. Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15930), il motivo è pure infondato.
1.2 Ed invero, come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata, i giudici di secondo grado hanno confermato la decisione dei primi giudici che avevano rigettato le eccezioni formali proposte dal contribuente e tra queste quella relativa alla omessa sottoscrizione del ruolo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); peraltro, si legge pure a pag. 2 della sentenza impugnata che l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’omessa sottoscrizione del ruolo in quanto nella cartella di pagamento era indicato il nome de l R.U.P. che era anche il Direttore dell’Ufficio.
1.3 Non sussiste, pertanto, il vizio dedotto di omessa pronuncia, in quanto, nel caso di specie, appare evidente che la Commissione tributaria regionale, confermando la sentenza di primo grado, abbia implicitamente ritenuto infondata l’eccezione di nullità della cartella per
omessa sottoscrizione del ruolo (cfr. Cass., 12 aprile 2022, n. 11717; Cass., 6 novembre 2020, n. 24953;
1.4 E’ utile, comunque, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui « In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione RAGIONE_SOCIALE di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 » (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 8 luglio 2021, n. 19405).
Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in combinazione con l’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art, 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame omesso ogni indicazione sulle ragioni a sostegno della decisione, in quanto i giudici di secondo grado avevano soltanto richiamato l’orientamento dei pronunciamenti della Suprema Corte senza indicare gli estremi degli stessi, appiattendosi di fatto alla decisione dei primi giudici e non dando conto della necessità di rispondere al secondo motivo di appello denunciato dal ricorrente alle pagine da 9 a 13, rubricato « Della illegittimità dell’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative » e con il quale era stato eccepito e provato che la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 37/29/13 dell’11 febbraio 2013, passata in
giudicato, aveva confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato non dovute le sanzioni di euro 20.268,00 portate dalla cartella di pagamento impugnata (diversamente dalla sentenza della Commissione tributaria regionale 143/29/13, depositata in data 8 ottobre 2013, che accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva affermato la piena legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate) .
2.1 Il motivo è, innanzi tutto ammissibile, dovendo essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso ai sensi dell’art. 348 ter , comma quinto, cod. proc. civ..
2.2 Ed invero la previsione di cui all’art. 348 ter , quinto comma, cod. proc. civ. esclude che possa essere impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata (Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562), censura di omesso esame di fatto decisivo che non è stata formulata in questa sede, con conseguente insussistenza anche dell’obbligo di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello.
2.3 Il motivo, ammissibile, è, tuttavia, infondato.
2.4 E’ orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell’ipotesi di « assenza » della motivazione, quando cioè « non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione », non configurabile nel caso di « una pur succinta esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata » (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di « motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado »
(cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione « risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione » (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione », Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).
2.5 Questa Corte ha, inoltre, affermato che « costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata » (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).
2.6 Questa Corte, poi, con orientamento condiviso, ha affermato che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., 2 agosto 2022, n. 23997, in motivazione).
2.7 In altre parole, la motivazione per relationem non è inesistente e la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
2.8 Nel caso di specie, si è verificata proprio questa evenienza, poiché la Commissione tributaria regionale, dopo avere richiamato, a pag. 2, il contenuto motivazionale della sentenza di primo grado, ha affermato che la censura proposta dal contribuente era infondata alla luce del principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui prevale il secondo giudicato sul primo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Risulta, pertanto, evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione, sia pure in forma concisa, ma sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
2.9 Mette conto rilevare, in ultimo, che questa Corte ha affermato che « Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di
giudicato » (Cass., 31 maggio 2018, n. 13804; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 19 novembre 2010, n. 23545; Cass., 8 luglio 2009, n. 16014; Cass., 8 maggio 2009, n. 10623).
2.10 Così, nel caso di specie, in cui sulla medesima questione (spettanza o meno RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative) si sono formati più giudicati contrastanti e per stabilire quale prevalga occorre far riferimento al criterio temporale; occorre, cioè, dare prevalenza all’ultimo intervenuto cronologicamente, sempre che detta pronuncia non sia stata sottoposta a revocazione (ciò che non risulta allegato nel caso di specie), impugnazione consentita solo quando la sentenza successiva non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (evenienza nemmeno questa dedotta nella vicenda in esame).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
3.1 Nessuna statuizione sulle spese va assunta, invece, con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, non avendo la società intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 13 marzo 2024.