Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13957 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
AVV_NOTAIO Intimazione Pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13273/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME E NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6017/2022, depositata in data 15 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 10/5/2019 l’RAGIONE_SOCIALE, direzione RAGIONE_SOCIALE Roma, notificava ai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi del sig. NOME COGNOME, l’intimazione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con la quale richiedeva il pagamento di € 37.108,48 corrispondenti alle imposte, con i relativi interessi, dovute in relazione all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2009, divenuto definitivo a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Roma n. 572/08/2017, depositata il 16/01/2017, passata in giudicato.
I contribuenti impugnavano la detta intimazione dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 630/11/2021, accoglieva integralmente il ricorso dei contribuenti aderendo alla loro prospettazione, ossia che l’avviso di accertamento presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO era stato annullato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Roma n. 19931/40/2018 in sede di impugnativa, da parte del proprio dante causa, di una precedente intimazione di pagamento.
Contro tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituivano anche i contribuenti, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 6017/13/2022, depositata in data 15 dicembre 2022, il giudice adito, divenuto, nelle more, Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, accoglieva il gravame RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio , affermando che l’intimazione di pagamento era basata sulla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Roma n. 572/08/2017, che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato al de cuius dei contribuenti.
Avverso la succitata sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGT2 del Lazio, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1°aprile 2025, per la quale i contribuenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 67 bis, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione del principio di autonomia del giudizio di impugnazione degli atti di riscossione rispetto al giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice tributario d’appello, nell’accogliere il gravame proposto, ha implicitamente ritenuto non vincolante per l’ente impositore, privo di efficacia ed irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione la sentenza n. 19931/40/2018 resa dalla C.t.p. di Roma in data 30/11/2018, ritualmente acquisita al processo mediante il deposito nel ricorso introduttivo del primo grado del 28/6/2019, così come ha implicitamente ritenuto privo di autonomia il giudizio di impugnazione di atti RAGIONE_SOCIALEa riscossione rispetto al giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di ampia discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla sentenza n. 19931/40/2018 acquisita al processo», i contribuenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CGT2 del Lazio , nell’accogliere l’appello proposto, ha mancato di valutare l’esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 19931/40/2018, prodotta dai ricorrenti fin dal primo grado di giudizio, e posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa loro azione giudiziaria.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Giudice del merito ritenuto comprovata
ed acquisita al processo una circostanza che non è stata dimostrata dalla parte sulla quale incombeva il relativo onere probatorio. Radicale difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa esistenza del credito reclamato dall’RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2697 cod. civ.», i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CGT2 del Lazio ha ritenuto dimostrata l’esistenza e la legittimità del credito reclamato in pagamento dall’RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 572/8/2017, in realtà non prodotta e contestata dagli odierni ricorrenti; il giudice tributario d’appello ha ritenuto che tale sentenza avesse il contenuto indicato dall’ente impositore, nonché efficacia di giudicato tra le parti.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione e per violazione del disposto di cui all’art. 112 cod. proc. civ., laddove il Giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi in ordine alle doglienze ed eccezioni riproposte dai ricorrenti in sede di gravame», i contribuenti lamentano l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CGT2 del Lazio ha omesso di indicare le ragioni: per le quali ha ritenuto non rilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudizio, la sentenza n. 19931/40/2018; – per le quali ha invece ritenuto rilevante una pronuncia, la n. 572/8/2017, mai acquisita in atti. Ha poi omesso la pronuncia in ordine alla invocata ed eccepita carenza probatoria nella quale incorse l’RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2697 cod. civ., giacché sulla medesima incombeva l’onere di dimostrare la previa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 11 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 11 e 53 del d.lgs.
546/1992» i contribuenti lamentano l’ error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice tributario d’appello ha ritenuto valida ed efficacia la procura depositata in atti dall’RAGIONE_SOCIALE, nonostante la stessa fosse priva di sottoscrizioni autografe o digitali, ed asseritamente apposta dal RAGIONE_SOCIALE anziché dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2909 cod. civ., 54 e 56 del d.lgs. n. 546/1992, 324 cod. proc. civ. Prevalenza del secondo giudicato di cui alla sentenza n. 19931/40/2018» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CGT2 del Lazio ha violato il giudicato di cui alla sentenza n. 19931/40/2018 resa dalla C.t.p. di Roma in data 30/11/2018.
Ragioni di ordine logico-giuridico suggeriscono la disamina del quinto motivo di ricorso, che è infondato.
Costituisce giurisprudenza consolidata (cfr. ex plurimis : Cass. 19/07/2021, n. 20599) il principio secondo cui, in tema di processo tributario, la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio può essere legittimamente conferita in via RAGIONE_SOCIALE mediante la preposizione del funzionario ad un settore RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio con competenze specifiche.
2.1. Nel caso in esame, il giudice tributario d’appello ha correttamente motivato, respingendo la relativa eccezione, a tacer del fatto che risultava prodotta in atti regolare delega da parte del
direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEa dr.ssa NOME COGNOME.
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e per l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate insistendo, sotto diversi profili, sull’operatività del giudicato dato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Roma n. 19931/40/018, sono inammissibili oltre che infondati.
3.1. Preliminarmente, non può essere condivisa l’argomentazione declinata dall’RAGIONE_SOCIALE secondo cui la sentenza (invocata) RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Roma n. 19931/40/2018 sia priva di valenza processuale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto tale pronuncia era stata emessa solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Agente RAGIONE_SOCIALEa Riscossione.
Con un autorevole arresto si è sostenuto che nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, indipendentemente dalla “denunciatio litis” all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall’agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l’opponibilità RAGIONE_SOCIALE statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario (Cass. 26/05/2021, n. 14566).
3.2. Di poi, va considerato irrilevante il fatto che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Roma n. 572/08/17 sia stata o meno prodotta nel giudizio di merito in considerazione RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno , atteso che l’intimazione di pagamento impugnata faceva ad essa espresso riferimento. L’esame di detta pronuncia non è pertanto precluso a questa Corte di legittimità ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Quindi, non è ipotizzabile il conflitto di giudicati prospettato nel sesto motivo di ricorso, con prevalenza, secondo i ricorrenti, del
giudicato successivo, atteso che la sentenza n. 572/08/17, passata in giudicato, giudica specificamente nel merito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento NUMERO_DOCUMENTO, impugnato dal de cuius , mentre la successiva pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CTP di Roma n. 19931/40/2018, resa sempre nei confronti del NOME COGNOME, appellata dall’Ufficio, ma passata in giudicato per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata riassunzione nei termini dalla dichiarazione d’interruzione del giudizio per morte RAGIONE_SOCIALEa parte, che, secondo i ricorrenti, lo travolgerebbe, attiene a ragioni di rito, sicché, ai fini del giudicato sostanziale, ex art. 2909 c.c., opponibile agli eredi o aventi causa del de cuius , va riconosciuta la prevalenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 572/08/17 che, si ripete, decide sul merito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento impositivo, convalidandolo. Vieppiù che con l’intimazione di pagamento impugnata in questo giudizio, notificata agli eredi collettivamente e impersonalmente all’ultimo domicilio del de cuius , correttamente la pretesa impositiva è stata depurata RAGIONE_SOCIALE sanzioni secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 de l d.lgs. n. 472/1997.
3.3. Nella fattispecie in esame, pertanto, la sentenza impugnata va esente da censura laddove ha ritenuto insussistente l’operatività del giudicato esterno RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Roma n. 19931/40/2018.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 1° aprile 2025.