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Confisca veicolo estero: la Cassazione conferma la misura

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito la legittimità della confisca di un veicolo estero anche per evasioni di dazi doganali di lieve entità. Nel caso esaminato, un’auto di proprietà di una società svizzera è stata confiscata per il mancato pagamento di dazi e IVA all’importazione. La Corte ha chiarito che, nonostante la depenalizzazione del contrabbando semplice per importi inferiori a 4.000 euro, la legge (art. 295-bis TULD) prevede espressamente che la misura della confisca rimanga applicabile. La decisione conferma quindi che la confisca del veicolo estero è una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria per proteggere gli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione Europea.

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Pubblicato il 1 dicembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Confisca Veicolo Estero: Legittima anche per Evasioni Minime

La circolazione di veicoli con targa estera sul territorio italiano è un tema che genera spesso dubbi e contenziosi. Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale su uno degli aspetti più severi della normativa: la confisca veicolo estero. Anche a seguito della depenalizzazione di alcune violazioni doganali, questa misura resta pienamente applicabile, persino in caso di evasione di dazi di lieve entità. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.

I Fatti del Caso: Un’Auto Aziendale Sotto Sequestro

Il caso ha origine dal fermo, da parte della polizia locale, di un cittadino alla guida di un’autovettura di lusso immatricolata all’estero. Il veicolo era di proprietà di una società svizzera, per la quale il conducente dichiarava di essere dipendente. Le autorità doganali contestavano l’illecita importazione del veicolo, che si traduceva nel mancato pagamento dei relativi diritti di confine: dazi per circa 3.800 euro e IVA all’importazione per oltre 9.300 euro. L’Agenzia delle Dogane emetteva quindi un atto di contestazione, irrogando le sanzioni e disponendo la confisca dell’automobile.

L’Iter Giudiziario e la Questione di Diritto

Dopo un primo grado favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale ribaltava la decisione, ritenendo legittima la confisca. Secondo i giudici d’appello, la documentazione prodotta non era sufficiente a giustificare l’uso del veicolo e, soprattutto, la depenalizzazione del reato di contrabbando semplice (avvenuta con il D.Lgs. n. 8 del 2016) non escludeva l’applicazione della misura della confisca.

I contribuenti presentavano ricorso in Cassazione, e data la rilevanza della questione, la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite. Il quesito fondamentale era: la confisca prevista dall’art. 301 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) è ancora applicabile alle condotte di contrabbando semplice dopo che queste sono state trasformate da reato a illecito amministrativo?

La Confisca Veicolo Estero Secondo le Sezioni Unite

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità della confisca. Il ragionamento dei giudici si è basato su un punto normativo cruciale, distinguendo la violazione relativa ai dazi da quella relativa all’IVA.

Per quanto riguarda i dazi evasi, l’importo era inferiore alla soglia di 4.000 euro. In questi casi, si applica l’articolo 295-bis del TULD, che qualifica l’illecito come amministrativo e non più penale. Tuttavia, la stessa norma stabilisce in modo inequivocabile che le disposizioni relative alla confisca (art. 301 TULD) continuano ad osservarsi. Di conseguenza, per la sola evasione dei dazi, seppur di modesta entità, la confisca era obbligatoria.

Questa conclusione ha reso superfluo, secondo la Corte, approfondire se la confisca fosse applicabile anche per la distinta violazione relativa all’IVA. La legittimità della misura era già pienamente fondata sulla base della normativa doganale relativa ai dazi.

La Natura della Confisca Doganale

Le Sezioni Unite hanno colto l’occasione per ribadire la natura giuridica della confisca in materia doganale. Non si tratta di una mera sanzione accessoria, ma di una misura di sicurezza patrimoniale. Il suo scopo è duplice:
1. Preventivo: Neutralizzare l’attrattiva dell’illecito, privando il trasgressore del bene utilizzato per commetterlo.
2. Recuperatorio: Assicurare all’erario il recupero, nella misura più rapida ed efficace possibile, dei tributi evasi.

Questa sua natura giustifica il mantenimento della misura anche a fronte della trasformazione dell’illecito da penale ad amministrativo.

Le motivazioni

La Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, ritenendole in parte infondate e in parte inammissibili. In sostanza, i giudici di legittimità hanno osservato che la decisione della Commissione Tributaria Regionale, seppur sintetica, era logica e coerente. Essa aveva correttamente dedotto l’illegittimità dell’utilizzo del veicolo in Italia e, di conseguenza, la legittimità della confisca, misura prevista dalla legge doganale anche nell’ipotesi di depenalizzazione del reato di contrabbando.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 295-bis del TULD. Questa norma, introdotta per le violazioni di lieve entità (con diritti di confine evasi non superiori a 3.999,96 euro), pur prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria al posto di quella penale, contiene un richiamo esplicito all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 301 TULD, che disciplina appunto la confisca. Pertanto, la volontà del legislatore è stata quella di mitigare la sanzione principale (da penale a pecuniaria) senza però eliminare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca. Essendo la confisca già obbligatoria per la violazione relativa ai dazi, la Corte ha concluso che la questione sulla sua applicabilità all’evasione dell’IVA all’importazione diventava irrilevante per la risoluzione del caso specifico.

Le conclusioni

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, compensando le spese data la novità e la complessità della questione. La sentenza stabilisce un principio di diritto chiaro e severo: la confisca del veicolo estero utilizzato per commettere violazioni doganali è una misura che sopravvive alla depenalizzazione. Anche per evasioni di dazi considerate ‘minori’ e punite solo con una sanzione amministrativa, lo Stato può e deve procedere alla confisca del bene. Questa decisione rafforza gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per contrastare le frodi doganali e proteggere gli interessi economici nazionali e dell’Unione Europea, inviando un forte monito a chi intende utilizzare veicoli con targa estera eludendo gli obblighi tributari.

La depenalizzazione del contrabbando semplice ha eliminato la confisca del veicolo?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la confisca, in quanto misura di sicurezza patrimoniale, rimane applicabile anche se l’illecito è stato trasformato da reato a violazione amministrativa.

La confisca si applica anche se i dazi evasi sono di importo modesto (inferiore a 4.000 euro)?
Sì. L’articolo 295-bis del Testo Unico delle Leggi Doganali, pur prevedendo una sanzione amministrativa per questi casi, richiama espressamente l’obbligo di applicare la confisca prevista dall’articolo 301 dello stesso testo.

Qual è la natura giuridica della confisca doganale secondo la Cassazione?
Non è una semplice sanzione, ma una misura di sicurezza patrimoniale. La sua finalità è sia preventiva, per scoraggiare l’illecito, sia di recupero, per garantire all’erario il pagamento dei tributi evasi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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