Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
Oggetto: Tributi – IVA
all’importazione – RAGIONE_SOCIALE – Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7634/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
e contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3772/09/19, depositata il 2 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3772/09/19 del 02/10/2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), pur respingendo l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n.
472/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CT), disponeva la revoca della confisca disposta dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) a seguito della introduzione in Italia di un quadro acquistato negli USA in parziale evasione dell’IVA all’importazione .
Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 292 e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi doganali -TULD), nonché dell’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, in caso di contrabbando di merce proveniente da fuori del territorio unionale, con il conseguente mancato assolvimento dell’IVA all’importazione , la confisca è una misura obbligatoria.
La decisione della presente controversia involge l’esame di questioni oggetto di due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite (Cass. n. 30449 del 02/11/2023; Cass. n. 21917 del 21/07/2023), sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione del supremo organo nomofilattico.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 11 maggio 2023.