Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34354 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34354 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
OGGETTO: Ires – Confisca di prevenzione – Istanza di sgravio – Diniego.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliati presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale autorizzata allegata, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4847, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione staccata di Catania, il 24.6.2024, e pubblicata il 25.6.2024;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria notificava alla RAGIONE_SOCIALE più cartelle di pagamento (sent. CTR, p. II). Interveniva quindi la definitiva confisca di prevenzione RAGIONE_SOCIALEe sue quote sociali, tutte detenute da un unico contribuente nei cui confronti si era svolta la procedura ablatoria, la società presentava istanza di sgravio. L’Amministrazione finanziaria opponeva il proprio diniego, ritenendo che i debiti tributari RAGIONE_SOCIALEa società dovessero essere comunque accertati.
La società impugnava il diniego di sgravio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania contestando, innanzitutto, che per effetto RAGIONE_SOCIALEa confisca di prevenzione RAGIONE_SOCIALEe quote sociali si era realizzata la confusione del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa contribuente con quello del creditore, lo RAGIONE_SOCIALE. Si costituiva quale terzo chiamato in causa anche il RAGIONE_SOCIALE. La CTP reputava infondate le difese RAGIONE_SOCIALEa società, perché la confusione nella titolarità del credito e del debito non si era realizzata, in quanto lo RAGIONE_SOCIALE non è subentrato nella posizione RAGIONE_SOCIALEa società, ma in quella del socio. Aggiungeva considerazioni sulla negazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale del patrimonio, e respingeva il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione staccata di Catania, riproponendo i propri argomenti. Il giudice del gravame riteneva che, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta confisca definitiva RAGIONE_SOCIALEe quote sociali, si fosse realizzata la confusione tra debitore e creditore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1253 cod. civ., ed in conseguenza reputava fondato ed accoglieva l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Avverso la decisione adottata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello hanno proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. La
società resiste mediante controricorso, ed i n prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza ha depositato comunicazione di sottoposizione a procedura di liquidazione giudiziaria. L’Ente impositore ha pure depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1253 cod. civ., anche in relazione all’art. 50 del D.Lgs. n. 159 del 2011, perché l’intervenuto provvedimento di confisca non ha importato la confusione dei patrimoni tra creditore e debitore, peraltro interessando la confisca il patrimonio del debitore titolare RAGIONE_SOCIALEe quote sociali e non la società, e perché il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello non ha valutato la capienza del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa società con riferimento al credito tributario.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 59 del D.Lgs. n. 159 del 2011, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ‘ritenuto legittimo il provvedimento di ammissione al passivo e inopponibile il suo esito alla parte pubblica’ (ric., p. 14), essendo stato negato nella procedura concorsuale il riconoscimento dei crediti fiscali all’Incaricato per la riscossione, e non essendo stata consentita la partecipazione al procedimento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria.
Preliminarmente deve valutarsi l’eventuale incidenza in questo processo RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione RAGIONE_SOCIALEa società a procedura di liquidazione giudiziale, disposta con sentenza del Tribunale di Catania RAGIONE_SOCIALE‘11.9.2025, depositata in copia in atti dal suo difensore, senza peraltro avanzare alcuna richiesta in proposito.
Può allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di chiarire, esprimendo principi estensibili, che ‘Il fallimento di una RAGIONE_SOCIALEe parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina
l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore RAGIONE_SOCIALEa liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi RAGIONE_SOCIALEa massa dei creditori, sia pure nei limiti RAGIONE_SOCIALEe residue facoltà difensive riconosciute dalla legge’, Cass. sez. II, 6.11.2023, n. 30785.
Inoltre, la controricorrente ha anche chiesto dichiararsi inammissibile la partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE, a causa RAGIONE_SOCIALEa carenza di interesse RAGIONE_SOCIALEo stesso in questo processo. Nella tesi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa definitività RAGIONE_SOCIALEa confisca RAGIONE_SOCIALEa totalità RAGIONE_SOCIALEe quote sociali, è divenuto unico proprietario di quelli che erano i beni RAGIONE_SOCIALEa società, e non ha quindi interesse all’accertamento di un debito gravante su un patrimonio che ormai gli appartiene.
Invero l’interesse al giudizio del RAGIONE_SOCIALE dipende non solo dall’essere portatore RAGIONE_SOCIALE‘interesse al rispetto RAGIONE_SOCIALEe leggi fiscali, ma anche dall’interesse a che sia accertata l’esistenza e l’ammontare del debito tributario RAGIONE_SOCIALEa società, con cui dovrà eventualmente confrontarsi.
Piuttosto, la tesi RAGIONE_SOCIALEa società evidenzia che tra la posizione sostanziale del RAGIONE_SOCIALE, ora proprietario RAGIONE_SOCIALEe quote societarie, e quella RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria possono sussistere differenze.
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti criticano la violazione di legge in cui ritengono essere incorsa la CTR perché l’intervenuto provvedimento di confisca non ha importato la confusione dei patrimoni tra creditore e debitore, peraltro interessando la confisca il patrimonio RAGIONE_SOCIALEa persona fisica titolare RAGIONE_SOCIALEe quote sociali e non la società, e perché il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello non ha valutato la capienza nel patrimonio RAGIONE_SOCIALEa società in relazione al credito tributario.
5.1. Questa Corte di legittimità ha chiarito che ‘ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell’ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che RAGIONE_SOCIALE‘ammontare complessivo dei crediti, anche RAGIONE_SOCIALE‘entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha escluso l’estinzione del credito per IRPEG e ILOR a seguito di confisca RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, essendo l'”an” e il “quantum” di tale credito ancora “sub iudice” per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR)’, Cass. sez. V, 22.7.2020, n. 15601, e non vi è traccia degli indicati accertamenti nella pronuncia del giudice del gravame.
Peraltro la CTR non esamina la contestazione relativa alla confisca RAGIONE_SOCIALEe quote sociali nei confronti del socio, e non RAGIONE_SOCIALEa società, avendo apoditticamente affermato che ‘quando le qualità di creditore e di debitore, come nel caso in esame, si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue’ (sent. CTR, p. III), Eppure la censura era stata accolta dalla CTP, la quale aveva ritenuto che non si fosse realizzata la confusione tra il patrimonio del creditore e del debitore, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa confisca RAGIONE_SOCIALEe quote nei confronti del socio e non RAGIONE_SOCIALEa società.
5.2. Inoltre, le cartelle di pagamento sono atti riscossivi, ma non sono atti RAGIONE_SOCIALEa procedura di esecuzione forzata, risultando ad essa preliminari (cfr., tra le ultime, cfr. Cass. sez. V, 4.3.2024, n. 5637). In questa sede, pertanto, non si dibatte RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità di una procedura di esecuzione forzata fondata sugli atti di esazione in relazione ai quali lo sgravio è stato domandato, bensì sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEa permanente esistenza e spettanza dei crediti tributari, da cui dipende la correttezza del diniego di sgravio opposto dall’Amministrazione finanziaria.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto.
Mediante il secondo strumento di impugnazione i ricorrenti criticano la violazione di legge, in cui ritengono essere incorso il giudice del gravame, per aver ‘ritenuto legittimo il provvedimento di ammissione al passivo e inopponibile il suo esito alla parte pubblica’ (ric., p. 14), essendo stata negato nella procedura concorsuale il riconoscimento dei crediti fiscali all’Incaricato per la riscossione, e non essendo stata consentita la partecipazione al procedimento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria.
6.1. Invero questa tematica appare estranea al presente giudizio. L’Amministrazione finanziaria, ed anche il titolare dei beni gravati dalla pretesa tributaria, hanno interesse alla statuizione sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, che è riportata in atti esattivi e non esecutivi. L’eventualità che una successiva esecuzione sui beni RAGIONE_SOCIALEa società possa essere ostacolata dall’intervenuta confisca RAGIONE_SOCIALEe quote sociali non attiene a questo giudizio, come rimangono ad esso estranee le vicende del riconoscimento, o meno, RAGIONE_SOCIALEe pretese RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria in sede di ammissione dei crediti vantati nella procedura concorsuale conseguente alla confica.
Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto negli indicati limiti di ragione, dichiarato inammissibile il secondo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , dichiarato inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME