Confisca Doganale: La Cassazione Sospende il Giudizio in Attesa delle Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria n. 5633/2024 della Corte di Cassazione pone in luce un tema di cruciale importanza nel diritto tributario: la compatibilità della confisca doganale obbligatoria con i principi del diritto europeo. Invece di emettere una sentenza definitiva, la Suprema Corte ha scelto di sospendere il giudizio, rinviando la causa in attesa di una decisione delle Sezioni Unite su una questione identica. Vediamo i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia verteva sull’applicazione della sanzione della confisca su beni che erano stati introdotti illecitamente nel territorio dello Stato. Anche il contribuente aveva presentato un ricorso incidentale, sollevando a sua volta questioni sulla legittimità della misura applicata.
Il punto nevralgico della disputa, evidenziato sia dall’Amministrazione Finanziaria che dal contribuente, riguardava la natura obbligatoria della confisca prevista dall’art. 301 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD).
La Questione sulla Proporzionalità della Confisca Doganale
La questione di diritto centrale è se la confisca doganale, così come disciplinata dalla normativa nazionale, rispetti il principio di proporzionalità delle sanzioni, un cardine del diritto dell’Unione Europea. Questo principio impone che le sanzioni non debbano essere eccessivamente afflittive rispetto alla gravità dell’illecito commesso. La rigidità della norma italiana, che prevede una confisca automatica e obbligatoria, è stata messa in discussione proprio alla luce di tale principio sovranazionale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, riconoscendo la rilevanza e la complessità della questione, ha emesso un’ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, i giudici non hanno deciso nel merito la controversia, ma hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una considerazione di opportunità e di coerenza del sistema giuridico. I giudici hanno rilevato che la stessa identica questione – ovvero la conformità dell’art. 301 TULD ai principi unionali di proporzionalità – è già stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione per una decisione.
Le Sezioni Unite hanno il compito ‘nomofilattico’ di assicurare un’interpretazione uniforme della legge, risolvendo contrasti giurisprudenziali e questioni di massima importanza. Attendere la loro pronuncia significa evitare possibili sentenze contrastanti e garantire una soluzione autorevole e definitiva al problema interpretativo.
La Corte ha quindi ritenuto opportuno sospendere il giudizio in attesa di questo ‘pronunciamento massimamente nomofilattico’, che fornirà una guida chiara per tutti i casi futuri in materia.
Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria in esame, pur non risolvendo il caso specifico, assume un grande rilievo. Essa testimonia la crescente influenza del diritto europeo sul sistema sanzionatorio nazionale e la necessità di un bilanciamento tra l’esigenza repressiva dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, come il principio di proporzionalità. La futura sentenza delle Sezioni Unite sarà determinante per definire i limiti e le modalità di applicazione della confisca doganale, con importanti ripercussioni pratiche per operatori economici e professionisti del settore.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha sospeso il giudizio perché la questione giuridica centrale, relativa alla compatibilità della confisca obbligatoria con il principio di proporzionalità del diritto UE, è già pendente di fronte alle Sezioni Unite. Per garantire un’interpretazione uniforme della legge, ha ritenuto opportuno attenderne la decisione.
Qual è il principale problema giuridico discusso nel provvedimento?
Il problema principale è se la confisca obbligatoria dei beni, prevista dall’art. 301 del Testo Unico delle Leggi Doganali, sia compatibile con i principi del diritto dell’Unione Europea, in particolare con il principio di proporzionalità delle sanzioni.
Cosa succede adesso al processo?
Il processo è stato ‘rinviato a nuovo ruolo’, ovvero sospeso. Sarà ripreso e deciso solo dopo che le Sezioni Unite della Cassazione avranno pubblicato la loro sentenza sulla questione di principio, fornendo così un orientamento vincolante.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23826/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL);
Oggetto:
confisca
doganale
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta n. 01/02/19 depositata in data 18/02/2019, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 19/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto accoglimento del terzo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri;
Udito l’AVV_NOTAIO per la parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che:
è centrale ai fini della decisione la risoluzione della questione in diritto, posta nei motivi di ricorso dall’Amministrazione Finanziaria e sulla quale il contribuente, ricorrente incidentale, si sofferma nella propria impugnazione e insiste in memoria, relativa alla obbligatorietà della confisca del bene oggetto di illecita introduzione nel territorio dello Stato;
tale questione, che involve quindi proprio la conformità al diritto sovranazionale dell’art. 301 TULD in relazione ai principi di proporzionalità delle sanzioni, anche alla luce dei principi unionali ha reso opportuna la fissazione della pubblica udienza nel presente giudizio ed è ad ora pendente di fronte alle Sezioni Unite con udienza già fissata;
-pertanto, in attesa di tale pronunciamento massimamente nomofilattico, la controversia va rinviata a nuovo ruolo;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2024.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME