Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3616/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO RAGIONE_SOCIALE COMO
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 5051/07/22 depositata il 16/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udita la requisitoria del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sentiti l’AVV_NOTAIO per la parte ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5051/07/22 del 16/12/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2 ) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 42/03/22 della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un atto di irrogazione di sanzione per violazione di norme in materia doganale, provvedendo, altresì, a confermare la confisca di tre gioielli sequestrati.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, a seguito di un controllo alla frontiera con la Svizzera, venivano sequestrati a NOME COGNOME tre gioielli, ritenuti oggetto di contrabbando. Successivamente gli veniva irrogata la relativa sanzione e veniva disposta la confisca della merce.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, con due ordinanze interlocutorie di questa Corte (Cass. n. 30449 del 02/11/2023; Cass. n. 21917 del 21/07/2023), sono state rimesse alle Sezioni Unite alcune questioni concernenti la legittimità della confisca a seguito del sequestro della merce in dogana e del pagamento dei diritti di confine evasi e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, anche in ragione della depenalizzazione del reato di contrabbando.
1.1. La decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite è pregiudiziale all’esame RAGIONE_SOCIALE questioni sottese al presente giudizio, sicché, anche in ragione RAGIONE_SOCIALE conformi conclusioni del P.G. e RAGIONE_SOCIALE parti in sede di discussione orale, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia.
Va, dunque, disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE determinazioni del supremo organo nomofilattico.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 16/05/2024.