Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2812 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2812 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26706 -20 24 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, società di diritto svizzero, in persona dei legali rappresentanti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto:
Tributi – contrabbando -confisca
avverso la sentenza n. 5471/16/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO, depositata in data 05/09/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, società di diritto svizzero, proprietaria di un’autovettura concessa in locazione finanziaria a tale NOME COGNOME, resosi responsabile del contrabbando doganale della predetta autovettura, impugnava l’atto di contestazione n. 260 -2021 e di confisca dell’autovettura adottata dall’Ufficio doganale di Roma.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello della società estera avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l’autovettura non era mezzo di trasporto ma era essa stessa l’oggetto del contrabbando contestato sicché andava confiscata in applicazione del disposto dell’art. 301 T.U.L.D., non essendo consentita alcuna graduazione della sanzione. In ogni caso, anche a voler considerare l’autovettura mezzo di trasporto , non era stata raggiunta la prova della assenza di colpa da parte della società appellante-noleggiatrice, che non aveva tempestivamente adottato tutte le precauzioni esigibili per la messa in sicurezza del veicolo.
Avverso tale statuizione d’appello la società estera proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicava l’intimata con controricorso.
In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis c.p.c., formulata in data 24/02/2025 in considerazione della manifesta infondatezza del motivo di ricorso, la ricorrente con istanza del 14/04/2025 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380bis e 380bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 301 TULD anche in relazione all’art. 240 c.p.
Lamenta che i giudici di appello, dopo aver premesso che l’autovettura confiscata costituisce essa stessa oggetto di contrabbando e non mezzo di trasporto utilizzato ai fini di contrabbando , ne ha avallato la confisca sull’erroneo presupposto di averne tardivamente sollecitato la restituzione all’utilizzatore così venendo ad essere esclusa l’assenza di colpa da parte di essa concedente.
Il motivo è fondato nei termini di cui alla motivazione che segue.
La sentenza impugnata ha ritenuto di confermare il provvedimento di confisca dell’autovettura di proprietà della società ricorrente , che l’aveva concessa in leasing a tale NOME COGNOME, il quale l’aveva introdotta nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni in materia di importazione di beni di provenienza estera (e, dunque, «in posizione di contrabbando extraispettivo ex art. 292 e 295 T.U.L.D. senza il pagamento dei dovuti dazi doganali» – così in sentenza), sull’erroneo presupposto dell’obbligatorietà della confisca del bene costituente oggetto di contrabbando.
Al riguardo, è inequivocabile l’affermazione dei giudici di appello secondo cui «l’unica eccezione prevista dall’art. 301, comma 3, T.U.L.D. all’obbligatorietà della confisca si riferisce ai mezzi di trasporto di proprietà di terzi (e non alla merce contrabbandata) estranei al reato», con la successiva precisazione che solo in questo caso assumeva rilevanza l’eventuale incolpevolezza del terzo proprietario del bene, nella specie insussistente in ragione del tardivo sollecito di pagamento delle rate di leasing.
Con riferimento alla prima affermazione deve ricordarsi che con una lontana sentenza, n. 1/1997, la Corte costituzionale ha ritenuto
«costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 comma 1 Cost., l’art. 301 comma 1 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall’art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l’illecita immissione di esse sul mercato, in quanto -posto che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il generale principio secondo cui deve escludersi, in ossequio al canone della personalità della responsabilità penale, che la misura della confisca obbligatoria possa investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede – se gli interessi dello RAGIONE_SOCIALE connessi all’esercizio della potestà tributaria possono ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale, sicché può risultare non irragionevole una deroga al vigente principio secondo il quale la buona fede è generalmente presunta in materia di acquisti di beni mobili, tuttavia la posizione del terzo, che abbia compiuto il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei a far sorgere sospetti circa la provenienza (illecita) del bene, deve ritenersi protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, il quale comporta necessariamente – risultando, altrimenti, violato il canone della personalità della responsabilità penale – che il terzo sia abilitato a dimostrare la propria buona fede nell’acquisto».
Il principio, ancorché riferito all’acquirente del bene oggetto di contrabbando, può senz’altro estendersi al terzo proprietario di un bene successivamente fatto oggetto di contrabbando, come nel caso di specie, ciò desumendosi dall’affermazione fatta in detta sentenza dal Giudice delle leggi, secondo cui «Non può negarsi che, come questa Corte ha già rilevato in altre occasioni (sentenze n. 5 del 1977, n. 114
del 1974 e n. 157 del 1972), il reato di contrabbando doganale presenta peculiari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi finanziari dello RAGIONE_SOCIALE tali da giustificare l’imposizione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo nei confronti degli autori del reato stesso (disciplina della recidiva, equiparazione tra reato tentato e reato consumato, dichiarazione di abitualità). Tuttavia, la maggior severità di trattamento del reato di contrabbando, non irragionevole nei confronti dell’autore dell’illecito, quando venga estesa al terzo estraneo al reato, il quale sia addirittura privato della possibilità di dimostrare la propria buona fede, non è sorretta dai requisiti di adeguatezza e proporzionalità che costituiscono vincoli generali dell’attività legislativa intesa a comprimere diritti dei privati».
In senso analogo si pone la giurisprudenza penale di questa Corte secondo cui, in presenza di reato commesso dal conducente che non sia proprietario dell’auto , non può essere disposta la confisca della stessa qualora il proprietario, che ne ha concesso il godimento sulla base di un contratto di leasing, risulti estraneo al reato stesso (Cass. pen. n. 35473/2012 che richiama Cass. Sez. U pen. n. 14484/2012).
Nella data situazione la confisca dell’auto, che è l’oggetto del contrabbando doganale, presuppone il positivo accertamento che il proprietario, a prescindere dal rapporto con il detentore/utilizzatore, fosse effettivamente estraneo al reato; il che presuppone l’accertamento della sua buona fede , il cui onere probatorio incombe su chi la invoca.
Da ciò discende anche l’erroneità della seconda affermazione fatta dai giudici di appello giacché, a prescindere da ogni considerazione sull’erronea rilevazione di un tardivo sollecito al pagamento dei ratei di leasing scaduti, ritiene irragionevolmente che questa circostanza, che in verità rileva ai soli fini del rapporto contrattuale tra le parti coinvolte, costituisca prova della consapevolezza del proprietario del bene
contrabbandato , dell’illecito doganale commesso dal detentore di quel bene. Invero, quello del tardivo esercizio da parte del concedente dei propri diritti contrattuali non è univoca ragione di insussistenza della buona fede, dovendo aversi al riguardo anche ad altri elementi indiziari che inducano a ritenere che il proprietario del bene sapesse o potesse ragionevolmente sapere dell’utilizzo che ne avrebbe fatto il detentore , e cioè che il bene sarebbe stato introdotto in un altro RAGIONE_SOCIALE, verificando la provenienza dei pagamenti dei ratei.
Nel caso di specie, inoltre, è mancato anche l’accertamento dell’intervenuto pagamento delle imposte doganali che, per effetto dell’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 93/2025, esclude applicazione della confisca.
In estrema sintesi, il ricorso va accolto nei termini di cui si è detto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello per nuovo esame alla stregua dei principi enunciati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME