Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14820 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14820 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 02/06/2025
Successione Donazioni Tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23983/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO ope legis domicilia (EMAIL;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;
-controricorrente –
COGNOME NOME (DBNSVN40T64Z326A) e COGNOME NOME (CVLCNZ67R49G273B), rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;
-controricorrenti –
e
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di amministratori giudiziari di Civello Francesco;
-intimati – e sul ricorso proposto da
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;
-ricorrente in via incidentale –
contro
Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO ope legis domicilia (EMAIL;
-controricorrente al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 2518/14/21, depositata il 16 marzo 2021, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
uditi l’avvocato dello Stato NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME su delega dell’avvocato NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile e comunque rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 2518/14/21, depositata il 16 marzo 2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato, previa riunione, gli appelli proposti dall’ Agenzia delle Entrate avverso le (tre) decisioni di prime cure che avevano accolto i ricorsi proposti da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, nella qualità di amministratori giudiziari di COGNOME NOME, e da COGNOME Vincenzo, in proprio e quale procuratore generale di COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti eredi del nominato COGNOME NOME, avverso avvisi di liquidazione dell’imposta di successione dovuta dai contribuenti in relazione all’apertura della successione (in data 8 marzo 2011) in morte di COGNOME NOME
Il giudice del gravame ha ritenuto, in sintesi, che i debiti erariali in questione dovevano ritenersi estinti, per confusione (ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 50), a seguito della confisca definitiva dei beni del de cuius , beni già oggetto di sequestro, così rimanendo assorbito l’esame di ogni altra questione pur dedotta dalle parti.
-L’ Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria.
Resistono con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Vincenzo ; quest’ultimo, a sua volta, articola un motivo di ricorso incidentale cui l’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
COGNOME NOME e COGNOME Giuseppe non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-A i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 45 e 50 , ed all’art. 1253 cod. civ., assumendo, in sintesi, che l’estinzione dei debiti erariali in contestazione, per confusione, avrebbe potuto prodursi (solo) sulla base di una confisca definitiva che, nella fattispecie, non sussisteva per
come emerso nel corso del giudizio di merito, e sulla stessa base delle deduzioni di controparti che avevano precisato di aver proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di confisca.
-Il motivo è fondato, e va senz’altro accolto.
2.1 – Il d.lgs. n. 159 del 2011, cit., per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
«1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all’Agenzia, nonchè al prefetto e all’ufficio dell’Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata.» (art. 45);
«2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» (art. 50, comma 2).
2.2 -La definitività del provvedimento di confisca dei beni caduti in successione costituisce il presupposto dell’effetto che, espressamente previsto con riferimento ai crediti erariali, determina l’estinzione di quei crediti per confusione (art. 1253 cod. civ.) , così che postulare l’effetto estintivo in difetto di detta definitività equivale ad incorrere in un error iuris relativamente alla identificazione della fattispecie di cui s’è data applicazione.
Non si tratta, quindi, di un erroneo accertamento in fatto così come prospetta il PG nelle sue conclusioni scritte.
La definitività in discorso, difatti, è replicata dalla specifica disciplina processuale del provvedimento che dispone la confisca (v. l’ art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il cui disposto «I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.»); ed al suo ricorrere, o meno, si correlano i ben distinti effetti giuridici che -anche sul piano dell ‘obbligazione tributaria -conseguono dal provvedimento di confisca.
2.2.1 – Difatti, l’intrinseca provvisorietà, e la stessa instabilità, della confisca, poiché suscettibile di caducazione in ragione dell’ annullamento del decreto che lo ha disposto, rende ragione della natura dell’amministrazione del compendio appreso dalla procedura sul fondamento dell’originario sequestro – in capo all’Agenzia Nazionale e per essa all’Amministratore giudiziale -alla stregua di un’amministrazione in incertam personam (o per conto di chi spetta) (d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 10 e 27; Cass., 23 dicembre 2024, n. 33975; Cass., 3 maggio 2023, n. 11487); così che (solo) la confisca definitiva comporta, con effetto retroattivo alla data del sequestro, il consolidarsi del patrimonio in capo allo Stato-Erario (Cass., 23 dicembre 2024, n. 33975).
Alla stessa definitività si correlano, poi, distinti effetti giuridici in quanto:
-l’estinzione dei crediti erariali (art. 50, comma 2, cit.) si realizza nei (soli) limiti in cui si verifica la confusione (nella fattispecie, con riferimento all’imposta di successione dovuta per i beni oggetto di confisca; Cass., 23 dicembre 2024, n. 33975; Cass., 22 luglio 2020, n. 15601; Cass., 3 gennaio 2019, n. 56);
il retroagire della confisca definitiva al decreto di sequestro, se questo preesistente alla stessa apertura della successione, determina
-sempre con riferimento ai beni oggetto di confisca -effetti giuridici in qualche modo analoghi a quelli che conseguono alla rinuncia all’eredità ( Cass., 12 aprile 2022, n. 11832).
2.3 – N ella fattispecie, non v’era affatto la definitività del decreto di confisca tanto è vero che (solo) in questo giudizio di legittimità i controricorrenti -producendo la relativa pronuncia della Corte (Cass. pen., 28 febbraio 2022, n. 7072) -hanno dato conto di detta definitività per rigetto dei motivi di ricorso proposti avverso un decreto del 20 maggio 2020 col quale la Corte d’appello di Palermo, all’esito del giudizio di rinvio (disposto da Cass. pen., 7 settembre 2017, n. 40878), «in riforma della decisione del Tribunale del 25 ottobre 2010, ha disposto la confisca dei beni intestati o comunque riferibili a COGNOME nonché al suo socio in tutte le sue attività d’impresa, NOME COGNOME (beni attualmente nella disponibilità dei suoi eredi, essendo egli ormai deceduto).» (così la sentenza cit.).
E, in relazione alle citate pronunce della Corte, – dalle quali può desumersi che già con decreto del 18 novembre 2010 (anteriore, pertanto, alla stessa apertura della successione) era stata sospesa l’efficacia di un dissequestro – va considerato che il relativo esame, in connessione a quello dello stesso decreto che ha disposto la confisca, implica accertamenti in fatto che, a loro volta, si correlano tanto all’àmbito oggettivo della confisca quanto all’identificazione dei beni incisi dagli avvisi di liquidazione in contestazione tra le parti.
-In via incidentale COGNOME Vincenzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, assumendo che il giudice del gravame -nel ritenere assorbito l’esame della relativa impugnazione aveva (così) implicitamente disatteso il ricorso da esso esponente proposto avverso il diniego di definizione agevolata che l’Agenzia delle Entrate aveva opposto
all’istanza presentata ai sensi del d.l. n. 119/2018, art. 6, cit., e con riferimento all’avviso di liquidazione notificato per il pagamento dell’imposta di successione .
Posto, quindi, che veniva in rilievo questione pregiudiziale di merito -idonea a definire il giudizio con pronuncia di cessazione della materia del contendere -il ricorrente soggiunge che, diversamente da quanto ritenuto da controparte, all’atto impugnato doveva riconoscersi natura impositiva siccome venendo in considerazione, per un verso, il primo, ed unico, atto di liquidazione del tributo e, per il restante, un atto che recava rettifica della base imponibile (in ragione della considerazione unitaria di patrimoni che dovevano tenersi per separati).
3.1 -Diversamente, però, da quanto si assume in via incidentale, la questione (così) dedotta aveva formato oggetto di un assorbimento cd. proprio in quanto la decisione sulla impugnazione del diniego di definizione agevolata è stata ritenuta superflua in ragione della rilevata estinzione (per confusione) dei crediti erariali.
E il motivo di ricorso incidentale condizionato – nonostante le deduzioni di parte che l’hanno subordinato, per l’appunto, all’accoglimento del motivo di ricorso principale – ciò non di meno rimane logicamente subordinato, e condizionato, alla pronuncia nel merito sulla ripresa a tassazione che, come anticipato, presuppone accertamenti in fatto quanto all’identificazione dell’oggetto della confisca e degli stessi beni incisi con gli avvisi di liquidazione emessi dall’ Agenzia delle Entrate.
Sicchè l’esame del motivo di ricorso che potrà essere riproposto davanti al giudice del rinvio – rimane (anche) in questa sede assorbito.
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; -cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.