Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 755 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 21318-2019, proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
NOME COGNOMEcf. MSJRTN74L1IZIOOX), NOME COGNOMEcf. MSJKMR54A21Z100S) –
Intimati
Avverso la sentenza n. 141/07/2019 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 25.01.2019;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 21 giugno 2023 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che
A seguito di un controllo di Polizia Stradale fu constatato che NOME COGNOME era alla guida dell’autovettura Audi TARGA_VEICOLO , con targa di nazionalità albanese. Da ulteriori accertamenti emerse che l’autovettura, già immatricolata in
Dogane -Contrabbando Confisca ex art. 301 TULD
Italia, era stata radiata dalla circolazione con esportazione definitiva in Albania, paese extra UE, ove risultava intestata a NOME COGNOME zio dell’NOME, il quale, titolare di permesso di soggiorno in Italia, ne disponeva da tempo sul territorio nazionale. Risultando dai fatti e dati acquisiti che la condotta fosse riconducibile al reato di contrabbando, ex art. 282 TULD, per essere stato introdotto in Italia un veicolo di provenienza extra UE, senza la corresponsione dei diritti di confine, l’Ufficio pro cedette alla notifica dell’avviso di pagamento dei tributi doganali, della contestazione della sanzione amministrativa, del provvedimento di confisca obbligatoria dell’autovettura.
Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che con sentenza n. 80/01/2018 confermò l’atto impositivo e quello di contestazione della sanzione amministrativa, ma annullò il provvedimento di confisca obbligatoria del l’autovettura.
L’appello proposto dall’Agenzia delle dogane fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 141/07/2019. Il giudice regionale ha ritenuto che la depenalizzazione del reato di contrabbando abbia riversato i suoi effetti sull’art. 301 TULD, che, nel prevedere la confisca obbligatoria del bene, presupponeva la rilevanza penale della condotta.
Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un motivo. Gli intimati non hanno inteso difendersi.
All’esito dell’adunanza camerale del 21 giugno 2023 la causa è stata riservata e decisa.
Considerato che
Con l’unico motivo l’Ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 bis e 301 d.P.R. 23 gennaio 1993, n. 43 (TULD), dell’art. 20 della l. 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 42 Reg. UE del 9 ottobre 2013, n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice regionale avrebbe erroneamente escluso la legittimità del provvedimento di confisca, ai sensi dell’art. 301 cit. ai casi di contrabbando depenalizzati.
La questione afferisce alla legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all’art. 282 del TULD, in seguito all’emanazione del decreto
RGN 21318/2019 Consigliere rel. NOME
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che, in attuazione dell’art. 1, ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell’ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. semplice .
Si tratta di questione rimessa alle Sezioni unite con ordinanza interlocutoria del 21 luglio 2023, n. 21917, così che la presente controversia, in attesa del suddetto pronunciamento, va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 21 giugno 2023