Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1026 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1026 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 16634 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 298/08/2021, depositata in data 14 gennaio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava, ai sensi degli artt. 39, comma 2, 41 del d.P.R. n. 600/73 e 55 del d.P.R. n. 633/72, nei confronti di NOME COGNOME, titolare di omonima impresa individuale, maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2006, stante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
avverso il predetto atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che, con sentenza n. 3436/04/2014, lo rigettava;
avverso la pronuncia di primo grado il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, con sentenza n. 298/08/2021, depositata il 14.01.2021, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
la CTR, per quanto di interesse, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che dalla documentazione prodotta dal contribuente era emerso l’avvenuto sequestro, in data 26.02.2008, dell’impresa individuale di cui questi era titolare, e la successiva confisca della stessa nella sua inter consistenza economica e patrimoniale, comprensiva del complesso dei beni costituiti in azienda, con decreto n. 181/2011, divenuta irrevocabile in data 6 dicembre 2011 con conseguente estinzione dei
crediti erariali per confusione ex art. 1253 c.c. ai sensi dell’art. comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011;
avverso la detta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo;
-il contribuente è rimasto contumace;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia) in combinato disposto con l’art. 1253 c.c. per avere la CTR dichiarato la cessazione della materia del contendere stante l’effetto estintivo per confusione dei crediti erariali a seguito di confisca definitiva dei be costituiti in azienda facenti capo al contribuente, ancorché l’estinzion per confusione di cui all’art. 50, comma 2, cit. – che presuppone la definitività della confisca con acquisizione, con effetto retroattivo a data del sequestro, dei beni oggetto della stessa al patrimonio dello Stato e il venire meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con riunione della qualità di debitore e di creditore nel stesso soggetto (Stato-Erario) – si riferisse, nei limiti della capienza d patrimonio oggetto di confisca, ai soli crediti di natura erariale (IRES IRPEF) maturati sino all’adozione del provvedimento di sequestro connessi al patrimonio acquisito con esclusione, conformemente alle risoluzioni dell’RAGIONE_SOCIALE n. 114 del 2017 e n. 70 del 2020, dei credit relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, dei tributi local diritti camerali; in particolare, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR avrebbe
erroneamente dichiarato l’estinzione integrale del giudizio in luogo di una estinzione parziale limitatamente all’Irpef, senza includervi anche l’Irap e l’Iva, non rientranti tra i tributi erariali cui è applicabile di cui all’art. 50 cit. non venendo meno per essi la dualità dei soggett del rapporto obbligatorio.
2.11 motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
3.L’art. 50 del d.lgs. 159/2011 prevede: « 1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società RAGIONE_SOCIALE o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. E’ conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione. 2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono p confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti de importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» Detto articolo – che si pone in continuità con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50), e da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 12 novembre 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) – regola una particolare ipotesi di estinzione dell’obbligazione tributaria. In particolare, conformemente a quanto precisato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la risoluzione n.114/2017, si dispone l’effetto estintivo per confusione del credito erariale laddove l Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Stato (e, quindi, l’Erario) acquisisca beni, aziende o partecipazioni societarie per intervenuta confisca. Affinché si verifichi detto effetto necessario che la confisca: 1) sia definitiva, dal momento che è solo a seguito di detto provvedimento che “i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi” (articolo 45 del Codice RAGIONE_SOCIALE leg antimafia); 2) determini il venir meno della dualità dei soggetti de rapporto obbligatorio, con conseguente riunione, ai sensi del citato articolo 1253 c.c., della qualità di debitore e di creditore nello stes soggetto (lo Stato-Erario). L’istituto della confusione di cui all’artic 50, comma 2, cit. si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura erariale (si tratta, quindi, a titolo esemplificat dei crediti relativi all’IRPEF, all’IRES, all’IVA, alle ritenute alla f all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale), rimanendo esclusi i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, i locali ed i diritti camerali (v. in tal senso, anche Cass. n. 56 del 2019 La risoluzione ricorda che, secondo quanto affermato dalla circolare 156/2000, il trattamento tributario dei redditi derivanti da ben sequestrati ripercorre le regole stabilite per l’eredità giacente ( art. 1 del TUIR). In pendenza di sequestro, dunque, l’amministratore giudiziario opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato. All’esito del procedimento cautelare, qualora i beni siano entrati irreversibilmente a far parte del patrimonio dello Stato, rapporto provvisorio si consolida definitivamente, per effetto della confusione della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario. Nella detta Risoluzione si precisa che i credit erariali che si estinguono per confusione sono, innanzitutto, quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro (momento cui retroagiscono gli effetti della confisca definitiva), stante: 1) da un lato, l’incompatibilità logica di un vincolo giuridico in assenz Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dei (distinti) soggetti dello stesso; 2) dall’altro lato, la necessità beni che entrano a far parte del patrimonio dello Stato non siano gravati da pesi e oneri. Successivamente a tale data, il soggetto passivo d’imposta è individuato (sebbene a posteriori ma con effetto ex tunc) nello Stato. In relazione “a tale fase” (ovvero per credit maturati durante la vigenza del procedimento cautelare) si è precisato che si estinguano per confusione solo i crediti IRPEF/IRES mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo pe l’imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una person fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 74 del TUIR). Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti IRAP, IVA relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità d soggetti del rapporto obbligatorio.
Coniugando i principi contenuti nella risoluzione n. 114/E del 2017 con quelli espressi dalla Corte di Cassazione ( ordinanze 3 gennaio 2019, n. 56 e 15 gennaio 2019, n. 754 ), l’RAGIONE_SOCIALE con la Risoluzione n. 70 del 2020 ha ulteriormente chiarito che nel momento in cui, all’esito del procedimento cautelare, la confisca definitiva comporti, con effetto retroattivo alla data del sequestro, il consolidarsi del patrimonio in cap allo Stato-Erario: a) si estingueranno per confusione tutti i credit erariali maturati (e non estinti) sino all’adozione del provvedimento di sequestro, connessi al patrimonio acquisito in quanto derivanti dai redditi che lo stesso ha prodotto in capo al soggetto che ha subito la misura cautelare. Ciò nei limiti del valore del patrimonio (beni, azienda, ecc.) oggetto di sequestro, come accertato nel corso della procedura; b) successivamente a tale data (seppure con effetto che retroagisce dalla confisca definitiva), ricordato che il soggetto passivo d’imposta diviene lo Stato, mancando, con riferimento a detti tributi (in specie l’IRPEF), il presupposto soggettivo per l’imposizione (come ricordato nella più volte citata risoiuzione n. 114/E del 2017 lo Stato non è,
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infatti, identificabile con una persona fisica, né è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 74 del TUIR), gli stessi non saranno dovuti. Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo í crediti IRAP, IVA relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità d soggetti del rapporto obbligatorio.
Inoltre, questa Corte ha precisato che «il fatto che l’estinzione dei debit avvenga nei limiti in cui si verifica la confusione si evince dal D.Lgs. n 159 del 2011, art. 50, comma 2, seconda parte» (disposizione nella quale è oggi trasfusa la norma invocata dal ricorrente) «ove sì prevede che le limitazioni alle ulteriori compensazioni valgono solo per gli importi che non si estinguono per compensazione. Ne consegue che l’estinzione del credito erariale nei caso che occupa può avvenire solo nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimoni della società oggetto di confisca» (Cass. sez. 5, 03/01/2019, n.56; Sez. 5 civ. ord. n. 754 del 15/01/2019, non massìmata, Cass., sez. 5, n. 15602 del 2020).
Pertanto, l’accertamento dell’eccepita avvenuta estinzione dei debito erariale per confusione nell’ipotesi di confisca presuppone altresì la verifica, oltre che dell’ammontare complessivo dei crediti dell’erario anche dell’entità del patrimonio oggetto di confisca, affinché sia possibile valutare se, ed in che misura, il credito tributario controverso si sia estinto per confusione.
Laddove il credito erariale riesca a trovare integrale soddisfazione sulla somma ricavata dalla liquidazione del compendio confiscato esso si estinguerà integralmente per compensazione. Qualora, invece, il credito riesca a trovare soddisfazione solo in parte sul valore del compendio confiscato, entro tale limite opererà la estinzione del credito come si evince anche dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 50 del d.lgs. 159/2011 (v. Cass pen. n. 34523 del 2021).
Nella specie, trattandosi di crediti erariali (Irpef, Iva e Irap) matu nel 2006, prima del provvedimento di sequestro del 2008, la CTR, se ha correttamente fatto riferimento a tutti i suddetti cred nell’applicazione dell’art. 50, comma 2, cit. (essendo esclusi dall’effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute mat successivamente al provvedimento di sequestro), nel dichiarare l’estinzione dei crediti tributari in contestazione per confusione non h verificato, in relazione all’ammontare complessivo di questi ultimi, l’effettiva capienza nel patrimonio oggetto di confisca;
-in conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazion con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo come accolto, e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sici in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo come accolto, e rinvia anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diver composizione.
Roma, così deciso il 13 dicembre 2022
Il Presidente