Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13741 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13517/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (CF. 06363391001), in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura AVV_NOTAIO dello Stato (C.F. 8022403087), con domicilio ope legis in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, PEC: EMAIL;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA P_IVA) in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) , sig.ra COGNOME NOME (CF. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 5837 della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 14 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 969/15/14 la Commissione tributaria provinciale di Brescia ha respinto il ricorso proposto dai contribuenti (odierni controricorrenti), con il quale avevano impugnato l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO per mezzo del quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per complessivi euro 70.000,00, applicando sanzioni per euro 78.000,00. Era accaduto che la società RAGIONE_SOCIALE era stata costituita con capitale di euro 400.000,00 e che la sig.ra NOME COGNOME aveva conferito a copertura e completa liberazione della propria quota di capitale sociale diversi immobili, come descritti nell’avviso di liquidazione. Il conferimento effettivo era però avvenuto con accollo da parte della società della parte residua di un mutuo ipotecario di euro 700.000,00 contratto dalla medesima sig.ra COGNOME. Il valore degli immobili conferiti era stato quindi dichiarato al netto del debito accollato in capo alla società. L’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato perciò che l’importo del mutuo richiesto dalla sig.ra COGNOME non fosse stato concretamente utilizzato al fine di acquistare, migliorare o ristrutturale l’immobile conferito, risultando invece acceso per motivi di liquidità e, dunque, aveva concluso che non sussistesse alcun collegamento RAGIONE_SOCIALE passività con l’immobile conferito, emettendo l’avviso di liquidazione impugnato, previa riqualificazione della operazione registrata.
Avverso tale sentenza della Commissione provinciale hanno proposto appello i contribuenti originari ricorrenti, e la
Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5837/2016 depositata il 14.11.2016, ha accolto il predetto gravame, che viene oggi contestato dalla RAGIONE_SOCIALE con due distinti motivi di ricorso per cassazione.
I resistenti hanno proposto controricorso.
In data 3 maggio 2024 i controricorrenti hanno depositato memoria contenente istanza di declaratoria di estinzione con domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti e modello NUMERO_DOCUMENTO quietanzato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 1273 cod. civ.
1.1. In particolare, contesta che la sentenza della C.T.R. della Lombardia abbia censurato, in violazione di legge, la riqualificazione dell’atto di conferimento operato dalla RAGIONE_SOCIALE, in base alla errata considerazione che alla RAGIONE_SOCIALE fosse preclusa tale operazione di riqualificazione dell’atto sottoposto a registrazione in quanto non avvenuto in ragione di un comportamento fraudolento RAGIONE_SOCIALE parti, come erroneamente affermato nella decisione di appello. Sostiene dunque che la C.T.R. abbia errato nell’applicare gli artt. 20 e 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 1273 cod. civ, in quanto ha erroneamente individuato il fondamento dell’avviso di liquidazione in condotte abusive o fraudolente (escludendone la sussistenza in quanto il debito era stato conferito alla società unitamente agli immobili e perché il socio continuava a rispondere dell’eventuale pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di debito), che sostiene non essere mai menzionate in detto avviso, trattandosi invece di mera applicazione della imposta in ragione dei reali effetti giuridici dell’atto, previa corretta riqualificazione dello
stesso in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti, con pieno rispetto della natura non antielusiva della norma in questione.
1.2. Su tale prima censura i controricorrenti contestano genericamente la diversa lettura ermeneutica proposta dal ricorrente, sostenendo la correttezza della decisione della C.T.R. in loro favore.
Con secondo motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. -contesta altresì la RAGIONE_SOCIALE la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, n. 4, cod. proc. civ.
2.1. Rileva, ritenendo che tale motivo abbia in realtà natura pregiudiziale, che la C.T.R. abbia pronunciato la propria decisione affermando che ‹‹quanto alla questione relativa alla inerenza o meno della passività costituita dal mutuo accollato alla società a fronte del conferimento, la questione non concerne direttamente la fattispecie in quanto qui non si discute di una tassazione nell’ambito di un contratto di cessione di beni per conferimento a fronte di quote societarie, ma di un contratto qualificato dall’ufficio nella diversa ed inesistente veste giuridica del contratto di compravendita›› giungendo alla conclusione che tale operazione di riqualificazione fosse ingiustificata, e non pronunciandosi -in quanto fuorviata dalla costruzione in chiave antielusiva dell’avviso di liquidazione – sulla questione realmente posta, e cioè se in tema di imposta di registro sugli atti di conferimento di immobili in società, ai fini della determinazione della base imponibile, sia consentito dedurre, dal valore lordo del bene conferito, ai sensi dell’art. 50 TUR, l’importo del mutuo bancario acceso sul medesimo bene e che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, anche ove non ricorra il requisito della inerenza di tali passività all’oggetto del conferimento.
2.2. Sulla questione i controricorrenti resistono, ritenendo corretta la lettura operata nella sentenza oggetto di gravame di
legittimità, e del tutto inconferente la questione, una volta correttamente ricondotta la fattispecie alla errata riqualificazione in termini antielusivi da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Dalla documentazione prodotta in data 3 maggio 2024 dalle parti ricorrenti, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., si desume l’accesso alla definizione agevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136.
3.1. Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6);
«L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali» (comma 12);
«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente» (comma 13).
3.2. Le ricorrenti hanno, altresì, documentato l’intervenuto pagamento, in unica soluzione, dell’importo dovuto (Mod. F24).
3.3. L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato istanza di trattazione del ricorso e nemmeno risulta che sia stato notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia.
3.4. Deve quindi dichiararsi la estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3).
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio
correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il 14/05/2024